La guida in stato di ebbrezza costituisce una delle infrazioni più sanzionate dalla normativa italiana e rappresenta, oltre che un rischio per l’incolumità pubblica, anche una delle principali cause di incidenti stradali gravi e mortali. Vi sono, però, dei casi in cui è possibile provare a presentare ricorso e contestare sanzioni e multe.
La guida in stato di ebbrezza è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada e si basa sull’accertamento del tasso alcolemico, ovvero la quantità di alcol etilico presente nel sangue di una persona. Il limite massimo consentito per poter guidare senza incorrere in sanzioni è pari a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue (g/l). Tale valore, tuttavia, può variare e ridursi in alcune categorie specifiche come i neopatentati (chi possiede la patente da meno di tre anni), i conducenti professionali e gli under 21, per i quali vige una tolleranza zero.
L’accertamento avviene tramite alcol test, eseguito generalmente con l’etilometro – uno strumento che determina in tempo reale la concentrazione di alcol tramite il respiro. In alternativa, soprattutto in caso di incidente stradale, è possibile essere sottoposti ad analisi del sangue, che costituisce la modalità più precisa di rilevazione del tasso alcolemico. Va precisato che il risultato può essere influenzato da fattori come stato di digiuno, sesso, età, abitudini di consumo e condizioni fisiche generali. Inoltre, la legge non ammette alcun metodo per accelerare artificialmente lo smaltimento dell’alcol nell’organismo.
Le sanzioni previste dal Codice della Strada per chi guida con tasso alcolemico superiore ai limiti variano in funzione del valore riscontrato:
In caso di incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate e si applica il fermo amministrativo del veicolo. Qualora il mezzo appartenga a un soggetto terzo estraneo alla violazione, la durata della sospensione della patente viene raddoppiata. Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest comporta sanzioni equivalenti a quelle previste per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Le sanzioni accessorie possono comprendere anche la revoca della patente in caso di recidiva.
Dal punto di vista normativo e medico-legale, si sottolinea che anche valori inferiori al limite legale possono compromettere la sicurezza stradale, con alterazioni misurabili delle capacità di reazione e di giudizio.
Chi ritiene ingiusta la sanzione per guida in stato di ebbrezza ha la possibilità di presentare ricorso seguendo due canali alternativi:
Non è possibile presentare ricorso se la sanzione è già stata pagata o se sono scaduti i termini previsti dalla legge. Le principali motivazioni di ricorso possono riguardare errori formali nel verbale (ad esempio dati anagrafici errati, notifica fuori termine, assenza della norma violata, errori di identificazione del veicolo, contestazioni legate a difetto di notifica) oppure motivi di merito (come malfunzionamento dell’etilometro, ambiguità nell'accertamento o fatti diversi da quelli descritti).
Esistono specifiche circostanze che possono portare all’annullamento della sanzione. Fra le più frequenti vi sono:
Nei casi di contestazione del risultato del test alcolimetrico, una strategia difensiva efficace può prevedere la produzione di documentazione tecnica, la richiesta di una nuova analisi da parte di laboratorio autorizzato, la verifica delle condizioni ambientali di esecuzione della prova e la presentazione di testimonianze idonee a dimostrare la differenza tra quanto accertato e la situazione reale.
Il procedimento davanti al Giudice di Pace ha natura di vero e proprio processo civile: il ricorrente può partecipare personalmente o con l’assistenza di un professionista legale. La presentazione del ricorso richiede il pagamento del contributo unificato (per multe inferiori a 1.033 euro, 43 euro; fino a 1.100 euro, anche una marca da bollo di 27 euro), e l’attesa degli esiti della decisione. Il Giudice può accogliere integralmente o parzialmente il ricorso, oppure respingerlo. Nel secondo caso, oltre alla multa il giudice può imputare anche le spese di giudizio al ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso al Prefetto, la procedura non comporta costi diretti iniziali, ma nel caso di esito negativo la sanzione viene automaticamente raddoppiata. È raccomandata la trasmissione di documentazione a supporto delle proprie ragioni e la tempestività nel rispetto dei termini, pena l’inammissibilità della richiesta.
La digitalizzazione dei processi amministrativi ha reso disponibili servizi online che permettono ai cittadini di presentare il ricorso al Giudice di Pace direttamente tramite piattaforme istituzionali, senza l’obbligo di recarsi fisicamente presso gli uffici giudiziari. È inoltre possibile monitorare lo stato della propria pratica utilizzando il numero di protocollo assegnato e ricevere aggiornamenti sulle udienze o sulle decisioni adottate.
Per ricorsi relativi a sanzioni amministrative inferiori a 15.493,00 euro, il Giudice di Pace ha competenza esclusiva, garantendo così un accesso più semplice e diretto alla giustizia ordinaria. È comunque opportuno consultare i regolamenti degli enti territoriali di appartenenza per conoscere le precise modalità di presentazione dei ricorsi e per utilizzare correttamente i servizi di consultazione online.
Ai fini della contestazione, è cruciale analizzare le condizioni in cui è stato effettivamente elaborato il test alcolemico. L’etilometro deve essere regolarmente tarato e omologato secondo i protocolli disposti dal Ministero dei Trasporti. La sua utilizzazione impropria (ad esempio in condizioni di temperatura o umidità estreme) può costituire motivo di difesa. Ad integrazione, l'esame del sangue presso struttura sanitaria offre la lettura più precisa del tasso alcolemico: la ratio normativa è quella di assicurare la massima attendibilità e il rispetto dei diritti di difesa.
Alcuni portali e servizi online mettono a disposizione strumenti di stima teorica del tasso alcolemico, tenendo conto di volume di alcolici consumati, peso corporeo, sesso e tempistica della bevuta. Tuttavia, si ricorda che valori così calcolati non hanno valenza legale e rappresentano solo un’indicazione generica.
Per determinati soggetti la disciplina in materia di guida in stato di ebbrezza è più severa. Neopatentati, conducenti di età inferiore a ventuno anni e chi esercita l’attività di trasporto persone o merci sono soggetti a sanzioni aggravate, con limiti alcolemici pari a zero. Per questi casi, la sospensione della patente può essere più lunga e sono previste restrizioni ulteriori sulla possibilità di ottenere nuovamente la licenza di guida.
Il mancato rispetto del limite, anche per valori di alcolemia minimi, comporta sanzioni amministrative, pecuniarie e talvolta accessorie come lavori socialmente utili. Inoltre, in caso di recidiva o incidente con responsabilità accertata, è prevista la revoca della patente e l’interdizione temporanea dal conseguimento di nuove patenti.
Tra le novità più recenti, si evidenzia l’introduzione del dispositivo Alcolock nei casi di reiterata violazione: si tratta di un sistema elettronico che impedisce l’avvio del veicolo in caso di rilevazione di tassi superiori allo zero. Questa misura si affianca al rafforzamento delle sanzioni e alla promozione della prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione e controlli mirati.
Rilevanti sono anche le sentenze della Corte di Cassazione sul concetto di “incidente stradale” in stato di ebbrezza e sulle modalità di contestazione dell’accertamento per difetto di notifica o errori procedurali, offrendo ulteriori strumenti di tutela ai cittadini sottoposti a questo tipo di procedimento.