La sola strada per fare ricorso per patente sospesa è presentare opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, come disciplinato dall'articolo 205 del Codice della strada.
La sospensione della patente è un provvedimento a carattere temporaneo che viene inflitto per via dell'infrazione di una o più norme del Codice della strada. Caratteristica centrale è appunto la sua temporaneità poiché l'automobilista può sempre rientrare in possesso della licenza di guida.
Allo stesso tempo può anche proporre ricorso contro la misura che lo ha colpito, purché decida di seguire l'iter previsto. La sospensione della patente non va quindi confusa con la revoca che ha invece un carattere definitivo così come dal ritiro.
Quest'ultima è una limitazione di durata più limitata rispetto alla sospensione. Vediamo allora cosa può fare l'automobilista ovvero esaminiamo in questo articolo quale è la procedura da seguire e quindi:
La sospensione della patente viene disposta dalla prefettura sulla base del verbale dell'organo di polizia che ha rilevato un'infrazione grave del Codice della strada. Come approfondiamo nel paragrafo successivo, sono numerosi i casi in cui si rischia la sospensione della validità della licenza di guida. Per ritornare in possesso deve aspettare la fine del periodo di blocco.
Ma se c'è di mezzo la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, l'automobilista può riavere la patente solo dopo il via libera della Commissione medica locale. La sola strada per fare ricorso per patente sospesa è presentare opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, come disciplinato dall'articolo 205 del Codice della strada.
Bisogna quindi rivolgersi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Bisogna farlo entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro 60 se il ricorrente risiede all'estero. In caso contrario, il ricorso contro la sospensione della patente viene dichiarato inammissibile.
Il caso della sospensione della patente è molto singolare perché - Codice della strada alla mano - può avvenire solo in determinate circostanze.
In particolare si tratta innanzitutto dell'omissione di soccorso in caso di incidente stradale con feriti per cui è prevista la sospensione della licenza dai guida da 1 a 3 anni per mancato arresto dell’auto e da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per omissione di soccorso. Quindi per la guida di un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione per cui scatta la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.
La guida in stato di ebbrezza comporta la sospensione della patente da 3 mesi a 2 anni in base al tasso di alcool rilevato tra 0,5 e oltre 1,5 grammi per litro. Altrettanto critica è la situazione nel caso di circolazione contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi o situazioni di limitata visibilità: sospensione della patente da 1 a 3 mesi. L’automobilista può ritrovarsi senza patente nel caso di superamento dei limiti di velocità tra 40 e 60 chilometri orari: sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
La normativa in vigore prevede quindi per incidente stradale con lesioni colpose la conseguente sospensione della patente per una durata massima di 2 anni. Infine, la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti comporta la sospensione della patente da 1 a 2 anni mentre la gara di velocità è la premessa per farsi sospendere la patente da 1 a 3 anni.
Al termine del periodo di sospensione, la patente viene restituita dal prefetto e in parallelo viene comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. E se l'automobilista decide di mettersi al volante durante il periodo di sospensione della validità della patente, va incontro a una sanzione amministrativa da 2.046 a 8.186 euro.
Non solo, ma è anche prevista l'applicazione di sanzioni accessorie, come la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se l'infrazione continua diventa inevitabile la confisca amministrativa del mezzo.