L’assegno di mantenimento ai figli è obbligatorio da versare anche nel caso di separazione di genitori conviventi non spostati ed entrambe i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie disponibilità economiche. Se i genitori stessi al momento della separazione non trovano accordo sull’assegno da versare allora tocca al giudice valutare il versamento dell’assegno di mantenimento ai figli.
Le norme italiane su trattamenti per i figli nei casi di separazione dei genitori sono cambiate negli ultimi anni per effetto della riforma del 2012 che ha cancellato la disparità di trattamento esistente tra i figli nati da coppie unite in matrimonio (figli legittimi) e figli nati da genitori non sposati tra loro (figli naturali) eliminando di fatto la differenza tra figli legittimi e naturali e riconoscendo tutti i figli con lo stesso stato giuridico.
Questo cambiamento ha determinato novità anche in riferimento alla questione assegno di mantenimento per i figli di genitori conviventi non sposati che si separano. Come funziona assegno mantenimento figli in caso di separazione conviventi?
Seguendo la regola secondo cui sia ai figli di genitori sposati sia ai figli di genitori conviventi ma non uniti in matrimonio spettano gli stessi diritti, nei casi di separazione di genitori conviventi non sposati i figli hanno il diritto ad avere l’assegno di mantenimento così come il diritto ad essere educati, istruiti e assistiti moralmente da entrambe i genitori e in base alle loro capacità, per quanto riguarda la determinazione dell’assegno di mantenimento.
I genitori conviventi che si separano hanno, dunque, il dovere di mantenere i figli e l’assegno di mantenimento per i figli tra genitori conviventi in caso di separazione può essere deciso per pacifico accordo tra le parti o, in mancanza di esso, rivolgendosi ad avvocati.
Precisiamo che l’assegno di mantenimento spetta ai figli minorenni e ai figli maggiorenni di genitori conviventi se non sono economicamente indipendenti.
L’obbligo dei genitori di mantenimento dei figli anche in caso di separazione non decade automaticamente quando i figli raggiungono la maggiore età ma vale fino a quando i figli stessi non raggiungono una indipedenza economica tale da riuscirsi a mantenere da soli.
I genitori non sposati ma conviventi con uno o più figli che si separano e raggiungono un accordo sull’assegno di mantenimento dei figli minorenni possono:
Se i genitori non raggiugono un accordo in tal senso, spetta al giudice competente determinare l’assegno di mantenimento per i figli. La valutazione del giudice i questi casi si basa su specifici criteri che sono:
Valutate attentamente le condizioni di ognuno dei due coniugi e considerando il tenore di vita che il figlio aveva quando la coppia conviveva, il giudice decide l’entità dell’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario deve versare mensilmente al genitore collocatario, quello cioè con cui il figlio o figli continuano a vivere.
Stando a quanto previsto dalla Legge Cirinnà, nel caso di separazione di genitori conviventi e non spostati, se, da una parte, entrambe i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie disponibilità economiche, dall’altra, non sussiste alcun obbligo al mantenimento del convivente più debole economicamente.