Essere messi in cassa integrazione per motivi indipendenti dalla propria volontà è una situazione che coinvolge numerosi lavoratori nel settore calzaturiero, soprattutto in periodi di crisi economica o emergenze. Quando un'azienda si trova nell'impossibilità di sostenere i costi del personale, l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione garantisce continuità retributiva ai dipendenti e preservare i posti di lavoro.
La durata della cassa integrazione nel settore calzaturiero varia in base alla tipologia di intervento. La cassa integrazione ordinaria (CIGO) può durare fino a 13 settimane consecutive, prorogabili trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane in un biennio mobile. Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria (CIGS), la durata massima è generalmente di 24 mesi in un quinquennio mobile.
I lavoratori devono possedere almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l'unità produttiva per cui viene richiesto il trattamento. Questo requisito non è necessario per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili, come calamità naturali o interruzioni nella fornitura di energia.
Per accedere alla cassa integrazione, il lavoratore deve essere alle dipendenze di aziende rientranti nelle categorie previste dalla normativa. Nel settore calzaturiero, possono beneficiarne le imprese industriali manifatturiere, artigiane e di produzione.
I dipendenti con contratto calzaturiero in cassa integrazione percepiscono uno stipendio pari all'80% della normale retribuzione che avrebbero ottenuto in base al proprio livello di inquadramento previsto dal CCNL. Tuttavia, come stabilito dalla normativa vigente, l'importo dell'indennità di cassa integrazione deve rimanere entro i massimali stabiliti annualmente dall'INPS per questa prestazione.
Nel 2025, gli importi massimi che possono essere erogati di cassa integrazione sono i seguenti:
Il calcolo per il pagamento della cassa integrazione INPS considera sia i massimali di importo della prestazione da erogare sia la percentuale dell'80% della normale retribuzione. Nella pratica, questo calcolo dipende dalla paga oraria che l'Istituto eroga effettivamente, che è di:
Per determinare lo stipendio dei lavoratori con contratto calzaturiero in cassa integrazione, si moltiplica il numero delle ore mensili non lavorate per 5,38 o per 6,48, a seconda della fascia retributiva. La cifra risultante rappresenta l'importo lordo dell'indennità, da cui vanno poi sottratte le trattenute fiscali. Questo meccanismo di calcolo spiega perché spesso lo stipendio in cassa integrazione non raggiunge effettivamente l'80% della normale retribuzione.
Lo stipendio di un dipendente con contratto calzaturiero in cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, dovrebbe quindi essere pari all'80% della retribuzione globale spettante in base al suo livello di inquadramento. Gli stipendi dei lavoratori con contratto calzaturiero in base ai livelli di inquadramento sono:
Per comprendere meglio come funziona il calcolo dell'indennità di cassa integrazione nel settore calzaturiero, consideriamo un esempio concreto:
Un lavoratore inquadrato nel Livello 2 che percepisce normalmente una retribuzione di circa 1.500 euro, in cassa integrazione riceverebbe circa 1.100 euro. Questo importo risulta dal calcolo dell'80% della retribuzione normale, ma è soggetto ai massimali previsti dall'INPS e alle relative trattenute fiscali.
Dal 2025, in base alle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro 2024, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale, se i proventi dell'attività lavorativa sono inferiori all'integrazione salariale, non si determina la perdita totale del diritto all'integrazione, ma solo una riduzione proporzionale ai proventi percepiti.
Il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento dell'attività lavorativa, pena la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro attraverso il modello UNILAV sono considerate valide ai fini dell'assolvimento di questo obbligo.
Durante i periodi di cassa integrazione, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) continua a maturare come se il lavoratore avesse prestato normale attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Le quote di TFR rimangono quindi interamente a carico del datore di lavoro, che deve accantonarle calcolando l'importo sulla base della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato normalmente.