Tutto confermato: il nuovo decreto di maggio conferma la proroga del congedo familiare in tempi di coronavirus. Non dimentichiamo infatti che, nonostante l'avvio della fase 2 e la progressiva ripartenza di tutte le attività, l'emergenza sanitaria continua.
Almeno fino al 31 luglio la situazione non cambierà con tutte le precauzioni che comporta e i suggerimenti di riorganizzare l'attività lavorativa. Da qui la decisione del governo di riproporre non solo il provvedimento del congedo parentale, ma addirittura di allungarne la durata.
Restano però in vigore alcuni paletti sulla base dell'età dei figli per cui viene chiesta questa facilitazione lavorativa. Vediamo tutto ed esattamente
La novità introdotta dal decreto di maggio 2022 è l'aumento a 30 dei giorni congedo parentale se si hanno figli sotto i 12 anni. La richiesta va formulata entro il 31 luglio 2022 e in caso di accettazione viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Il limite anagrafico dei figli viene a cadere nel caso di disabilità. Il congedo familiare per coronavirus non può essere fruito dal genitore disoccupato o senza rapporto di lavoro.
Le norme disciplinano anche il caso particolare dell'interruzione dell'attività lavorativa proprio durante la fruizione di questa agevolazione. In questo caso scatta la sospensione senza l'indennizzo per le giornate successive. Prevista l'incompatibilità nel caso in cui l'altro genitore cessi l'attività o il rapporto di lavoro.
Nessun congedo familiare nel caso in cui il genitore sia già percettore di strumenti a sostegno del reddito quali, come l'assegno di disoccupazione o la cassa integrazione, ordinaria, straordinaria o in deroga.
Ma se si tratta di un trattamenti di integrazione salariale è limitata ai soli giorni di sospensione dell'attività lavorativa per tutta la giornata.
Il decreto governativo di maggio stabilisce quindi che il congedo familiare per coronavirus per telelavoro o meno non può essere fruito negli stessi giorni da tutti e due i genitori. Qui entra in gioco l'Istituto nazionale della previdenza sociale che specifica come sia in vigore la regola dell'alternanza.
In termini pratici significa che nel caso in cui siano state presentate domande di accesso al congedo parentale da entrambi i genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare, vale la regola dell'ordine cronologico. Viene ammesso a fruire questa agevolazione solo il primo.
Un'altra precisazione rilevante riguarda l'incompatibilità di questa facilitazione adesso rinnovata con con la contemporanea fruizione per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare. Semaforo rosso anche rispetto alla fruizione negli stessi giorni da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri fruiti per lo stesso figlio.