In una società in cui l’accesso alla giustizia rappresenta un diritto costituzionale imprescindibile, il gratuito patrocinio riveste un ruolo centrale nell’assicurare tutela legale a coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate. Questo istituto permette di farsi rappresentare e difendere in giudizio senza sostenere i costi normalmente previsti per l’assistenza legale, garantendo così l’effettività del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione italiana e dai trattati internazionali.
Il gratuito patrocinio, noto anche come patrocinio a spese dello Stato, è un meccanismo previsto dal DPR 115/2002 che consente ai non abbienti, cioè coloro i quali dimostrino di non superare un certo reddito annuo, di essere assistiti da un avvocato e, se necessario, da un consulente tecnico gratuitamente per tutti i procedimenti giudiziari. Le spese vengono coperte dallo Stato, riguardando non solo il compenso dell’avvocato ma anche le spese vive di giustizia (come ad esempio il contributo unificato e le notifiche a richiesta d’ufficio). È vietato, pena l’illecito disciplinare, che il legale richieda compensi al cliente ammesso al patrocinio. Tale divieto garantisce la reale gratuità del servizio.
L’istituto vale per i processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e nelle procedure di volontaria giurisdizione. È importante sottolineare che il gratuito patrocinio si applica esclusivamente all’attività giudiziale vera e propria e alle attività strettamente collegate ad essa, mentre sono escluse in generale le consulenze stragiudiziali e tutti i servizi non direttamente correlati allo svolgimento del processo, salvo che l’attività stragiudiziale sia propedeutica e strettamente collegata all’azione giudiziaria.
L’ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta in ogni stato e grado del procedimento: in primo grado, in appello, in cassazione, ed è valida per tutti i successivi gradi, ad esclusione di eventuali impugnazioni quando la parte sia rimasta soccombente.
Il requisito essenziale per accedere al patrocinio gratuito è rappresentato dalla situazione economica del richiedente: per la valutazione viene preso in considerazione il reddito imponibile complessivo risultante dall’ultima dichiarazione presentata. I limiti di reddito vengono periodicamente aggiornati attraverso apposito decreto ministeriale; ad oggi, la soglia è stabilita verificando che il reddito annuo imponibile, al netto degli oneri deducibili, non superi la cifra stabilita per legge.
Nel calcolo sono considerati non solo i redditi sottoposti a tassazione, ma anche quelli esenti da IRPEF, soggetti a ritenuta d’imposta, redditi da fonti estere (per i non cittadini UE con autocertificazione o dichiarazione consolare), tutte le pensioni sostitutive della retribuzione, assegni di mantenimento e altre eventuali entrate (ad esempio, il reddito di cittadinanza contribuisce al conteggio).
Possono accedere al beneficio:
È prevista, senza limiti di reddito, l’ammissione automatica nei casi di vittime di gravi reati come maltrattamenti in famiglia, violenza di genere, tratta, sfruttamento minorile, o nei casi riguardanti minori non accompagnati coinvolti in procedimenti giudiziari. Per questi casi esistono procedure agevolate e semplificate, con applicazione di criteri di maggiore tutela previsti anche da leggi regionali specifiche e dalla giurisprudenza costituzionale recente.
L’ammissione al gratuito patrocinio copre una pluralità di situazioni:
Sono esclusi dal beneficio:
Il beneficio si applica generalmente alla sola fase giudiziale; tuttavia, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che anche attività stragiudiziali strettamente propedeutiche o collegate al processo possano rientrare nel beneficio, soprattutto nel caso della mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita. Se la causa viene vinta, le somme corrisposte dallo Stato vanno recuperate nei confronti della parte soccombente, ma le eventuali spese imposte dal giudice alla parte ammessa restano a suo carico.
La domanda di accesso deve essere presentata personalmente dall’interessato, oppure tramite il proprio difensore. I moduli sono disponibili presso le segreterie dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati o sui loro siti web, e in molte sedi è ormai possibile la presentazione telematica tramite apposite piattaforme digitali. L’istanza deve essere sottoscritta e può essere presentata anche tramite raccomandata A/R, allegando la documentazione richiesta.
Nell’istanza devono essere riportati:
Per il processo civile, amministrativo e tributario la domanda va presentata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel circondario dove si trova il magistrato che procede; per il penale invece ci si rivolge alla cancelleria del giudice procedente. Il richiedente può essere supportato nella compilazione e, se necessario, sono previsti accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Alla domanda andranno allegati, a seconda dei casi e dell’ordine di appartenenza del procedimento:
Nel caso in cui il giudice o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati riscontrino motivi di dubbio sulla reale condizione economica, possono chiedere documentazione integrativa o accertamenti tramite la Guardia di Finanza. Dichiarazioni false, dimostrate omissive o il mancato aggiornamento sul reddito nel corso del procedimento comportano la revoca retroattiva del beneficio, il recupero delle somme corrisposte, sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, anche la reclusione (DPR 115/2002, art. 125).
Una volta presentata la domanda, il Consiglio dell’Ordine, entro il termine normativamente previsto, valuta la fondatezza e la sussistenza dei requisiti. Può:
In caso di rigetto, l’interessato può ricorrere presso il giudice competente, che decide con decreto. Se neppure questa via è praticabile, sono previste specifiche procedure di opposizione (contribuiscono eventuali costi amministrativi). Il giudice, in qualsiasi momento, può revocare il beneficio qualora mutino le condizioni reddituali o emergano elementi che evidenzino la non sussistenza dei presupposti originari.
Qualora l’avvocato nominato non sia più scelto dal richiedente, una nuova designazione a spese dello Stato potrà avvenire, ma è sempre ammessa una sola nomina. Gli elenchi degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio sono pubblici e aggiornati presso ciascun Consiglio dell’Ordine.