Il funzionamento del limite di 65.000 euro di ricavi e compensi non è scontato poiché occorre tenere conto di una serie di regole sia in riferimento alla fascia temporale e sia alle modalità di calcolo. Più precisamente, il tetto fa riferimento all'esercizio precedente, oltre che ragguagliato ad anno nel caso di esercizio di attività nell'anno precedente solo per alcuni mesi. Nel conteggio del limite non bisogna tenere conto dei maggiori ricavi dichiarati ai fini degli Isa né dei compensi di natura occasionale.
Sono due i caratteri distintitivi delle partite iva forfettarie, o almeno, quelli che vengono generalmente consierati: il limite a 65mila euro di fatturato e una tassazione del 15%. In realtà le regole sia di calcolo che temporali richiedono una serie di accorgimenti a cui bisogno prestare attenzione
A differenze dei lavoratori autonomi che aderiscono al regime ordinario, i contribuenti stringono un patto con lo Stato: in cambio dell'applicazione di un regime fiscale di favore, accettano una serie di limiti, tra cui appunto quello della soglia di ricavi o di compensi da non superare. In caso contrario si viene espulsi dal forfettario.
A dirla tutta, esiste anche un altro limite economico da considerare per l'accesso al regime facilitato o comunque al suo mantenimento ed è il non aver sostenuto spese per lavoratori o collaboratori per un ammontare maggiore di 20.000 euro lordi. Vediamo allora nel dettaglio cosa prevede la normativa fiscale e quindi:
Il funzionamento del limite di 65.000 euro di ricavi e compensi non è scontato poiché occorre tenere conto di una serie di regole sia in riferimento alla fascia temporale e sia alle modalità di calcolo.
Più precisamente, il tetto fa riferimento all'esercizio precedente, oltre che ragguagliato ad anno nel caso di esercizio di attività nell'anno precedente solo per alcuni mesi.
In termini pratici significa che deve essere calcolato secondo il criterio previsto dal regime fiscale contabile applicato ovvero in base al principio di cassa (ricavi effettivamente incassati) per i titolari di reddito di lavoro autonomo e per i titolari di reddito di impresa nel regime di contabilità semplificata e dunque per le partite Iva forfettarie.
Oppure in base al principio di competenza (tenendo conto delle fatture emesse, anche se non pagate dal committente) per i titolari di reddito di impresa nel regime di contabilità ordinaria.
C'è anche un altro aspetto da considerare nella fase di calcolo. Nel conteggio del limite non bisogna tenere conto dei maggiori ricavi dichiarati ai fini degli Isa (Indicatori sintetici di affidabilità, gli ex studi di settore) né dei compensi di natura occasionale e né delle somme corrisposte a titolo di indennità di maternità.
Nella fase di calcolo del limite di 65.000 euro delle partite Iva forfettarie 2022 è quindi sufficiente fare un'operazione aritmetica.
Ma non sulle fatture emesse bensì su quelle pagate. In termini pratici, se i ricavi sono stati incassati via bonifico, è sufficiente effettuare la somma di tutti gli accrediti relativi alle fatture emesse, ricevuti tra il primo gennaio e il 31 dicembre.
Gli effetti ovvero la permanenza o l'accesso al regime agevolato, sono sull'anno successivo. Al di là della conflittualità con il contratto di lavoro tipo dipendente, per cui è previsto un limite di 30.000 euro da non superare, occorre prestare attenzione anche alla soglia di 20.000 euro di spese per prestazioni lavorative sostenute nell'anno precedente.
Sono quelle relative al lavoro accessorio, ai lavoratori dipendenti, comprese le spese sostenute in relazione a un prestito di personale, ai collaboratori, agli utili erogati agli associati in partecipazione, alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, dagli ascendenti e dai collaboratori dell'impresa familiare.
A completamento della normativa, il regime forfettario delle partite Iva è precluso ai lavoratori che controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte con partita Iva individuale.
Semaforo rosso anche alla partecipazione, insieme all'esercizio dell'attività individuale, a società di persone, associazioni o imprese familiare, così come ai regimi speciali ai fini dell'Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
Nessuna possibilità di accesso nel caso di esercizio dell'attività con partita Iva individuale prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro.