Il principio di fondo del periodo di prova per i contratti a tempo determinato prevede che sia la contrattazione collettiva a determinare la durata del periodo di prova entro il limite massimo di sei mesi.
Viene messo nero su bianco dalle leggi 2022-2023, ma è stato adesso ribadito accogliendo le disposizioni comunitarie. Facciamo adesso un passo in avanti per vedere in questo articolo:
Periodo di prova per un contratto a tempo determinato: come funziona
Leggi 2022-2023 aggiornate sul funzionamento del periodo di prova
C'è una importante novità da segnalare in relazione al periodo di prova per un contratto a tempo determinato. Stando a quanto previsto dalle leggi 2022-2023 aggiornate, deve essere stabilito sulla base di due criteri. Innanzitutto in misura proporzionale alla durata del contratto e in seconda battuta alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.
Confermata quindi la facoltà di recessione dal contratto di lavoro durante il periodo di prova senza obbligo di preavviso o di indennità. La disposizione vale per entrambe le parti: lavoratore e datore. Spetta al datore di lavoro individuare la durata della prova e proporzionarla a quella del contratto a tempo determinato.
Entrando ancora di più nei dei dettagli, alla base delle limitazioni del periodo di prova ovvero del legame con la durata del contratto c'è un punto ben preciso ovvero evitare che il lavoratore prolunghi oltre il limite ragionevole una situazione di insicurezza lavorativa per via dell'eccessiva durata del patto di prova. Quest'ultimo è considerato quel periodo entro il quale le parti verificano la convenienza reciproca del rapporto di lavoro prima che questi diventi definitivo.
L'altra novità legislativa da segnalare riguarda la ripetizione e il prolungamento del periodo di prova, nel caso in cui si verifichino eventi che portano alla sospensione dell'attività lavorativa. In pratica, la prova non può essere reiterata in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento di mansioni già ricoperte dal lavoratore in rapporti di lavoro precedenti. In ogni caso, tutti i dettagli del periodo di prova devono essere messi nero su bianco. Restano esclusi dalle novità in materia di patto di prova, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le nuove norme sul funzionamento del periodo di prova per un contratto a tempo determinato vanno in scia con quanto stabilito dalla direttiva europea in materia e ribadisce i principi già presenti nel nostro ordinamento nazionale. Di base è infatti previsto che sia la contrattazione collettiva a determinare la durata del periodo di prova entro il limite massimo di sei mesi. Altro punto di riferimento normativo è il Codice civile, laddove viene stabilito che, salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
E ancora: durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Infine, compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Come spiegato dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza, il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità.