Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Come funziona il pignoramento presso terzi ora nel 2025 dopo la riforma Cartabia

Cambiano regole, procedure e competenze del pignoramento presso terzi ma non solo con nuova riforma Cartabia e ulteriori modifiche ufficiali per il 2025

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Come funziona il pignoramento presso ter

Il pignoramento presso terzi rappresenta una procedura esecutiva che consente ai creditori di recuperare quanto loro dovuto, agendo non direttamente sui beni in possesso del debitore, ma su quelli detenuti da soggetti terzi. Questa tipologia di procedura esecutiva riveste particolare importanza nel sistema giuridico italiano, poiché permette di aggredire risorse economiche o beni che, pur appartenendo al debitore, si trovano nella disponibilità di altri soggetti.

Definizione e meccanismo del pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi costituisce una specifica modalità di espropriazione forzata che consente al creditore di recuperare somme o beni di proprietà del debitore ma che sono materialmente nella disponibilità di un terzo soggetto. Questa procedura coinvolge necessariamente tre figure distinte:

  • Creditore procedente: è la parte attiva sia in senso sostanziale che processuale, colui che avvia l'azione esecutiva per recuperare quanto gli è dovuto;
  • Debitore esecutato: è la parte passiva, sia in senso sostanziale che processuale, contro cui viene promossa l'azione di recupero;
  • Terzo pignorato: è parte solo in senso processuale, in quanto detiene i beni o le somme appartenenti al debitore che il creditore intende pignorare.

Questa tipologia di pignoramento può riguardare diverse categorie di beni, tra cui:

  • Somme di denaro depositate su conti correnti bancari o postali
  • Crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo
  • Beni mobili del debitore in possesso del terzo
  • Stipendi e pensioni (nei limiti previsti dalla legge)
  • Altri beni o diritti di proprietà del debitore

Procedura di notifica e competenza territoriale nel 2025

La procedura di pignoramento presso terzi richiede una precisa sequenza di atti formali. Il pignoramento deve essere notificato al debitore iniziale con il titolo esecutivo e l'atto di precetto. La notifica può avvenire attraverso diverse modalità:

  • Tramite ufficiale giudiziario
  • A mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) direttamente dall'avvocato del creditore

Una volta effettuata la notifica dell'atto di pignoramento, il difensore del creditore deve provvedere all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. È fondamentale che l'avvenuta iscrizione a ruolo venga notificata sia al debitore esecutato che al terzo pignorato. La prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell'udienza di comparizione stabilita nell'atto di pignoramento.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, questa varia in base alla tipologia di beni oggetto del pignoramento:

  • Per il pignoramento di beni mobili presso terzi, la competenza spetta al Tribunale del luogo in cui si trovano i beni;
  • Per il pignoramento di crediti, la competenza è del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Esiste un'eccezione importante: quando il debitore è una pubblica amministrazione, la competenza territoriale si sposta al Tribunale del luogo in cui il terzo (e non il debitore) ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Modifiche apportate dalla riforma Cartabia e sistema in vigore ora nel 2025

Con l'approvazione della riforma Cartabia, la disciplina del pignoramento presso terzi ha subito significative trasformazioni, con l'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace la procedura esecutiva. Tra le modifiche più rilevanti introdotte dalla riforma vi è la digitalizzazione del processo esecutivo, che ha comportato:

  • L'implementazione di un sistema di ricerca telematica di beni e crediti da pignorare
  • La possibilità per gli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell'amministrazione finanziaria
  • L'incrocio dei dati provenienti da diverse fonti informative per individuare con precisione i beni aggredibili

Questo nuovo sistema informativo integrato permette una ricerca più rapida e precisa dei beni che possono essere oggetto di pignoramento, con evidenti vantaggi in termini di efficienza della procedura e riduzione dei tempi di recupero del credito.

Innovazioni nel controllo dei conti correnti

Una delle innovazioni più significative riguarda il potenziamento delle procedure di pignoramento dei conti correnti. In base alle nuove disposizioni, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può ora accedere direttamente alle informazioni relative alle disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti del debitore attraverso l'archivio dei rapporti finanziari.

Questo accesso diretto consente di verificare preventivamente l'effettiva esistenza di somme pignorabili, permettendo così di procedere all'invio dell'ordine di pagamento alla banca solo quando vi sia concreta possibilità di successo dell'azione esecutiva. È importante sottolineare che non si tratta di un prelievo forzoso automatico dai conti correnti, ma di un sistema di verifica preliminare che mira a evitare l'avvio di procedure esecutive destinate a rimanere infruttuose.

In seguito all'accertamento della presenza di somme disponibili, l'agente della riscossione può notificare l'ordine di pagamento al terzo (banca o altro istituto finanziario). La normativa prevede che tale notifica debba essere comunicata anche al debitore entro un termine massimo di trenta giorni dalla notifica al terzo, garantendo così il diritto di difesa del soggetto esecutato.

Limiti e tutele nel pignoramento presso terzi nel 2025

La legge prevede importanti limiti e tutele per proteggere il debitore nel procedimento di pignoramento presso terzi, dalla procedura ai limiti e come difendersi. Questi limiti sono stabiliti per garantire che al debitore rimanga quanto necessario per il sostentamento proprio e della sua famiglia.

Per quanto riguarda stipendi e pensioni, il pignoramento è consentito entro questi limiti:

  • Fino a 1/10 per importi fino al doppio dell'assegno sociale
  • Fino a 1/5 per importi superiori al doppio e fino al quadruplo dell'assegno sociale
  • Fino a 1/2 per importi eccedenti il quadruplo dell'assegno sociale

Esistono inoltre categorie di beni e crediti completamente impignorabili, tra cui:

  • Sussidi di grazia o di sostentamento a persone in stato di bisogno
  • Somme dovute per alimenti
  • Pensioni e indennità per invalidità, quando rappresentano l'unica fonte di sostentamento
  • Beni di uso strettamente personale o necessari alla vita quotidiana del debitore

Dichiarazione del terzo pignorato

Un elemento cruciale nella procedura di pignoramento presso terzi è la dichiarazione che il terzo deve rendere in merito ai rapporti di debito o credito esistenti con il debitore esecutato. La dichiarazione del terzo può essere effettuata:

  • Comparendo personalmente all'udienza fissata dal giudice
  • Inviando una comunicazione a mezzo raccomandata o PEC prima dell'udienza

Nella sua dichiarazione, il terzo deve specificare:

  • Se esistono e quali sono i rapporti di debito/credito con il debitore esecutato
  • L'entità delle somme o dei beni dovuti
  • Eventuali vincoli o impedimenti al pagamento

La legge prevede conseguenze significative in caso di mancata o falsa dichiarazione da parte del terzo. In particolare, se il terzo non rende la dichiarazione o la rende in modo non veritiero, il creditore può avviare un ulteriore procedimento (il cosiddetto accertamento dell'obbligo del terzo) per determinare giudizialmente l'esistenza e l'entità del credito.

Opposizione all'esecuzione nel pignoramento presso terzi

Il debitore ha la possibilità di opporsi alla procedura esecutiva attraverso l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi. Queste forme di tutela consentono al debitore di contestare:

  • Il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata (ad esempio, se il debito è già stato pagato)
  • La validità formale degli atti della procedura
  • L'impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione

L'opposizione deve essere presentata al giudice dell'esecuzione entro termini rigorosi, pena la decadenza dal diritto. In particolare:

  • L'opposizione all'esecuzione può essere proposta in ogni tempo fino alla conclusione del processo esecutivo
  • L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'atto contestato

In caso di accoglimento dell'opposizione, il giudice può disporre la sospensione o l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente liberazione dei beni pignorati.

Aspetti pratici del pignoramento presso terzi

Nella pratica, il pignoramento presso terzi segue una sequenza ben definita di atti e adempimenti:

  1. Notifica del titolo esecutivo e del precetto al debitore, come condizione preliminare per l'avvio dell'esecuzione
  2. Notifica dell'atto di pignoramento sia al debitore che al terzo
  3. Iscrizione a ruolo della procedura esecutiva entro termini perentori
  4. Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione
  5. Dichiarazione del terzo sui rapporti con il debitore
  6. Ordinanza di assegnazione delle somme o dei beni pignorati al creditore

I tempi della procedura possono variare significativamente in base a diversi fattori, tra cui:

  • Il carico di lavoro del tribunale competente
  • L'eventuale proposizione di opposizioni da parte del debitore
  • La complessità dei rapporti tra terzo e debitore
  • La collaborazione del terzo nella procedura

In media, la durata di un pignoramento presso terzi può oscillare tra alcuni mesi e un anno, con possibilità di tempi più lunghi in caso di contestazioni o problematiche particolari.

Pignoramento presso terzi nei confronti della Pubblica Amministrazione

Quando il terzo pignorato è una Pubblica Amministrazione, la procedura presenta alcune peculiarità che la distinguono dal pignoramento ordinario:

  • La competenza territoriale, come già accennato, si determina in base alla sede del terzo e non del debitore
  • La Pubblica Amministrazione ha termini più lunghi per rendere la dichiarazione sul rapporto di debito
  • Esistono limiti specifici alla pignorabilità delle somme destinate all'erogazione di servizi pubblici essenziali

Inoltre, per i pignoramenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è previsto che il pagamento delle somme dovute avvenga solo dopo 120 giorni dalla notifica del pignoramento, a meno che il creditore non abbia ottenuto un'ordinanza di assegnazione anticipata.

Leggi anche