Il pignoramento presso terzi rappresenta una procedura esecutiva che consente ai creditori di recuperare quanto loro dovuto, agendo non direttamente sui beni in possesso del debitore, ma su quelli detenuti da soggetti terzi. Questa tipologia di procedura esecutiva riveste particolare importanza nel sistema giuridico italiano, poiché permette di aggredire risorse economiche o beni che, pur appartenendo al debitore, si trovano nella disponibilità di altri soggetti.
Il pignoramento presso terzi costituisce una specifica modalità di espropriazione forzata che consente al creditore di recuperare somme o beni di proprietà del debitore ma che sono materialmente nella disponibilità di un terzo soggetto. Questa procedura coinvolge necessariamente tre figure distinte:
Questa tipologia di pignoramento può riguardare diverse categorie di beni, tra cui:
La procedura di pignoramento presso terzi richiede una precisa sequenza di atti formali. Il pignoramento deve essere notificato al debitore iniziale con il titolo esecutivo e l'atto di precetto. La notifica può avvenire attraverso diverse modalità:
Una volta effettuata la notifica dell'atto di pignoramento, il difensore del creditore deve provvedere all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. È fondamentale che l'avvenuta iscrizione a ruolo venga notificata sia al debitore esecutato che al terzo pignorato. La prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell'udienza di comparizione stabilita nell'atto di pignoramento.
Per quanto riguarda la competenza territoriale, questa varia in base alla tipologia di beni oggetto del pignoramento:
Esiste un'eccezione importante: quando il debitore è una pubblica amministrazione, la competenza territoriale si sposta al Tribunale del luogo in cui il terzo (e non il debitore) ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Con l'approvazione della riforma Cartabia, la disciplina del pignoramento presso terzi ha subito significative trasformazioni, con l'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace la procedura esecutiva. Tra le modifiche più rilevanti introdotte dalla riforma vi è la digitalizzazione del processo esecutivo, che ha comportato:
Questo nuovo sistema informativo integrato permette una ricerca più rapida e precisa dei beni che possono essere oggetto di pignoramento, con evidenti vantaggi in termini di efficienza della procedura e riduzione dei tempi di recupero del credito.
Una delle innovazioni più significative riguarda il potenziamento delle procedure di pignoramento dei conti correnti. In base alle nuove disposizioni, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può ora accedere direttamente alle informazioni relative alle disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti del debitore attraverso l'archivio dei rapporti finanziari.
Questo accesso diretto consente di verificare preventivamente l'effettiva esistenza di somme pignorabili, permettendo così di procedere all'invio dell'ordine di pagamento alla banca solo quando vi sia concreta possibilità di successo dell'azione esecutiva. È importante sottolineare che non si tratta di un prelievo forzoso automatico dai conti correnti, ma di un sistema di verifica preliminare che mira a evitare l'avvio di procedure esecutive destinate a rimanere infruttuose.
In seguito all'accertamento della presenza di somme disponibili, l'agente della riscossione può notificare l'ordine di pagamento al terzo (banca o altro istituto finanziario). La normativa prevede che tale notifica debba essere comunicata anche al debitore entro un termine massimo di trenta giorni dalla notifica al terzo, garantendo così il diritto di difesa del soggetto esecutato.
La legge prevede importanti limiti e tutele per proteggere il debitore nel procedimento di pignoramento presso terzi, dalla procedura ai limiti e come difendersi. Questi limiti sono stabiliti per garantire che al debitore rimanga quanto necessario per il sostentamento proprio e della sua famiglia.
Per quanto riguarda stipendi e pensioni, il pignoramento è consentito entro questi limiti:
Esistono inoltre categorie di beni e crediti completamente impignorabili, tra cui:
Un elemento cruciale nella procedura di pignoramento presso terzi è la dichiarazione che il terzo deve rendere in merito ai rapporti di debito o credito esistenti con il debitore esecutato. La dichiarazione del terzo può essere effettuata:
Nella sua dichiarazione, il terzo deve specificare:
La legge prevede conseguenze significative in caso di mancata o falsa dichiarazione da parte del terzo. In particolare, se il terzo non rende la dichiarazione o la rende in modo non veritiero, il creditore può avviare un ulteriore procedimento (il cosiddetto accertamento dell'obbligo del terzo) per determinare giudizialmente l'esistenza e l'entità del credito.
Il debitore ha la possibilità di opporsi alla procedura esecutiva attraverso l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi. Queste forme di tutela consentono al debitore di contestare:
L'opposizione deve essere presentata al giudice dell'esecuzione entro termini rigorosi, pena la decadenza dal diritto. In particolare:
In caso di accoglimento dell'opposizione, il giudice può disporre la sospensione o l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente liberazione dei beni pignorati.
Nella pratica, il pignoramento presso terzi segue una sequenza ben definita di atti e adempimenti:
I tempi della procedura possono variare significativamente in base a diversi fattori, tra cui:
In media, la durata di un pignoramento presso terzi può oscillare tra alcuni mesi e un anno, con possibilità di tempi più lunghi in caso di contestazioni o problematiche particolari.
Quando il terzo pignorato è una Pubblica Amministrazione, la procedura presenta alcune peculiarità che la distinguono dal pignoramento ordinario:
Inoltre, per i pignoramenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è previsto che il pagamento delle somme dovute avvenga solo dopo 120 giorni dalla notifica del pignoramento, a meno che il creditore non abbia ottenuto un'ordinanza di assegnazione anticipata.