L’indennità di disoccupazione per i lavoratori interinali nel 2025 è uno degli strumenti più rilevanti di sostegno al reddito per chi perde il lavoro in somministrazione. Il quadro normativo previsto per questa categoria unisce la tutela della NASpI, riconosciuta dall’INPS, a specifiche misure integrative come il SAR, erogato tramite gli enti bilaterali del settore, offrendo importanti garanzie in caso di cessazione involontaria dall’attività lavorativa.
Il contratto di lavoro interinale, oggi pienamente denominato contratto di somministrazione di lavoro, prevede la compresenza tra lavoratore, agenzia per il lavoro (che assume il lavoratore) e azienda utilizzatrice (presso cui si svolge la prestazione). La struttura contrattuale può essere sia a termine che a tempo indeterminato ed è disciplinata dal D.lgs. 81/2015 e dal Contratto Collettivo Nazionale di settore. All’interno di questa cornice normativa, ai lavoratori vengono riconosciute tutele paritarie rispetto agli altri lavoratori subordinati, tra cui ferie, permessi, trattamento di malattia, maternità e coperture contro la perdita involontaria dell’impiego, tra cui si annoverano sia NASpI sia strumenti aggiuntivi previsti dal Fondo di Solidarietà di settore.
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione generalista italiana, destinata anche ai lavoratori in somministrazione (interinali), purché siano titolari di rapporto subordinato e il rapporto termini in modo involontario. Non spetta nei casi di dimissioni volontarie, salvo che queste siano per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità o nei casi di risoluzione consensuale nell’ambito di procedure di conciliazione obbligatorie.
I criteri per la richiesta sono:
Vanno considerate come utili anche le settimane di maternità obbligatoria, le assenze per malattia dei figli fino agli 8 anni (entro i limiti di legge), e i periodi di lavoro all’estero in paesi UE/convenzionati.
L’importo NASpI viene calcolato sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali dei quattro anni precedenti la disoccupazione, compresi tutti gli elementi retributivi (fissi, variabili e mensilità aggiuntive). Il procedimento prevede le seguenti fasi:
Anche nel 2025 la NASpI è soggetta a riduzione progressiva del 3% a partire dal sesto mese di erogazione (dall’ottavo per over 55).
Esempio pratico:
Retribuzione media mensile: 1.200 € ? NASpI iniziale: 900 €.
Retribuzione media mensile: 1.800 € ? NASpI iniziale: 1.172,1 €.
Attenzione: L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF come reddito assimilato.
La retribuzione da dichiarare va verificata con attenzione alle voci imponibili in busta paga, tenendo conto anche delle settimane effettive lavorate in caso di discontinuità o part time.
La durata dell’indennità NASpI nel 2025 rimane pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni (esclusi periodi già utilizzati in precedenti prestazioni di disoccupazione/anticipazioni). Il limite massimo è di 24 mesi di assegno complessivo. Ad esempio, 32 settimane di contribuzione danno diritto a 16 settimane di sostegno economico.
La fruizione è sospesa in caso di nuova assunzione (contratto subordinato superiore a 6 mesi), oppure ridotta/cumulata con altre fonti di reddito entro determinati limiti, come stabilito dalla Circolare INPS n. 94/2015 e successive.
Oltre alla NASpI, i lavoratori in somministrazione accedono alla misura SAR – Sostegno al Reddito, specifica per il settore, finanziata da Forma.Temp tramite il Fondo di solidarietà. Il SAR è erogato in aggiunta alla NASpI e consiste in un contributo una tantum fino a 1.000 €, differenziato a seconda dell’anzianità maturata in somministrazione e della durata dello stato di disoccupazione:
Requisito 2025: la domanda può essere inoltrata esclusivamente online sul sito di Forma.Temp. Il periodo utile va dal 46° al 173° giorno successivo alla cessazione del rapporto. In merito ai contratti di poche giornate, si applicano le nuove regole della circolare 4 ottobre 2024 (Fondo di Solidarietà), che ha chiarito il computo anche per i rapporti non superiori a sette giornate non consecutive.
Sono recentemente aumentate le domande pervenute e la verifica dello stato di avanzamento pratiche avviene periodicamente, come da aggiornamenti ufficiali del Fondo.
La richiesta NASpI deve essere inoltrata telematicamente all’INPS disponibile tramite portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o CAF. Va presentata entro 68 giorni dalla fine del contratto di lavoro o dal termine dei periodi tutelati (maternità/malattia/infortunio). Ricevuta la domanda, i tempi di liquidazione variano ma, salvo anomalie, il primo pagamento avviene entro il mese successivo dalla richiesta.
La domanda di SAR si presenta invece solo sul portale Forma.Temp. L’accesso richiede il possesso del requisito di anzianità nel lavoro in somministrazione e una documentazione aggiornata (es. buste paga, certificati).
L’indennità di disoccupazione NASpI è soggetta all’imposizione fiscale ordinaria, con detrazioni applicabili. È compatibile con il percepimento di redditi da lavoro subordinato a tempo parziale o da lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo di comunicazione del reddito presunto entro 30 giorni dalla domanda o dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio (modello NASpI-Com). La misura può essere sospesa in caso di nuova occupazione entro certi limiti e si interrompe in caso di perdita dello stato di disoccupazione o raggiungimento di requisiti pensionistici.
Lavorare durante la NASpI: è permesso un impiego con redditi inferiori agli 8.500 euro annui (2025) o con contratti subordinati temporanei di durata inferiore a 6 mesi, seguendo rigorosamente la normativa vigente.
Chi ha lavorato con contratto di somministrazione, oltre a poter beneficiare di NASpI e SAR, ha diritto a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale finanziati dal Fondo, secondo il CCNL Somministrazione e previa attivazione presso la propria agenzia per il lavoro. Questo pacchetto aumenta le tutele sia economiche che formative, agevolando il reinserimento nel mercato del lavoro e riducendo i tempi di inattività.