Stando a quanto stabilito dal contratto calzaturiero, tutte le tipologie di lavoro straordinario possono confluire nel monte ore della banca delle ore, considerando che la banca ore vale per tutti i lavoratori con Ccnl calzaturiero, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro stipulato, se cioè a tempo indeterminato o a tempo determinato, e vale anche per lavoratori con contratti di lavoro part time.
Come funziona la banca ore per il contratto calzaturiero 2022? La banca ore è un sistema previsto da contratto che permette ai singoli lavoratori di gestire le ore in più lavorate rispetto al normale orario di lavoro previsto da contratto, che generalmente è di 40 ore settimanali per un rapporto di lavoro a tempo pieno, usufruendo di risposi compensativi invece di richiederne il pagamento.
Usufruendo della banca ore, le ore di lavoro straordinario invece di essere pagate vengono accantonate per essere usate in momenti successivi come riposi compensativi, accumulando le ore lavorate più del previsto proprio in una sorta di banca e quando il lavoratore ne ha bisogno vi attinge per avere un riposo, esattamente come accade in banca. Vediamo di seguito quali sono le regole per la banca ore previste dal contratto calzaturiero.
La banca ore nel contratto calzaturiero permette al lavoratore di gestire con grande flessibilità l’orario di lavoro svolto in più rispetto all’ordinario orario di lavoro previsto da Ccnl, con la possibilità di scegliere di accantonare le ore lavorate in più nella ‘banca’ a cui attingere nel momento in cui si ha bisogno di assentarsi dal lavoro, con riposi compensativi.
Nella banca delle ore possono essere accumulate sia le ore in più lavorate e non pagate e sia i permessi per riduzione di orario rol ed ex festività non fruite Per usufruire dei riposi compensativi, in termini di tempo il contratto calzaturiero prevede che debba essere presentata al lavoratore apposita richiesta scritta per il prelievo delle ore maturate dentro 5 giorni dalla fruizione.
La richiesta scritta per ricorrere alla banca ore può essere presentata sia a mano sia tramite Pec.
I lavoratori con contratto calzaturiero che possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi non devono, per Ccnl, superare la percentuale del 10% dei dipendenti, escludendo dai periodi dell'anno interessati all'uso dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre oltre alle settimane precedenti mostre e fiere partecipate dall’azienda.
Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana, la percentuale non deve superare il 5% dei dipendenti, mentre per le unità produttive al disotto dei 30 dipendenti, i permessi accumulati nella banca ore possono essere fruiti individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
Il datore di lavoro, in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore accumulate nella banca ore, entro il 31 dicembre di ogni anno, può definire il periodo entro il quale il lavoratore deve usufruire delle ore maturate e residue relative all’anno precedente.
Inoltre, come previsto da Ccnl, il 31 dicembre di ogni anno l'azienda deve fornire al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca e relativi movimenti.
Stando a quanto stabilito dal contratto calzaturiero, tutte le tipologie di lavoro straordinario svolto possono confluire nel monte ore della banca delle ore, considerando che la banca ore vale per tutti i lavoratori con Ccnl calzaturiero, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro stipulato, se cioè a tempo indeterminato o a tempo determinato, e vale anche per lavoratori con contratti di lavoro part time.