Sono tre le condizioni da rispettare affinché l'operazione di cessione del credito Iva a terzi vada a buon fine. Deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio. La notifica deve avvenire nei tempi previsti. La cessione di credito Iva deve essere notificata all'ente, al funzionario o all'ufficio a cui spetta ordinare il pagamento.
Ci sono alcune regole generali a cui non è possibile derogare quando si parla di cessione del credito Iva a terzi. In prima battuta, oggetto del passaggio di mano è quanto risulta dalla dichiarazione Iva annuale o infrannuale.
Dopodiché, come avremo modo di approfondire, la forma del contratto di cessione Iva deve essere fatta con atto pubblico o privato, da cui risultino con chiarezza le parti contraenti, l'oggetto del contratto e l'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto.
Chi cede il credito conserva l'obbligo di notificare l'operazione con l'invio di una copia autenticata dell'atto all'ufficio competente e all'Agenzia delle entrate. Il credito Iva oggetto della cessione deve stato richiesto a rimborso. Vediamo quindi
Sono tre le condizioni da rispettare affinché l'operazione di cessione del credito Iva a terzi vada a buon fine. In prima battuta deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio.
Quindi la notifica deve avvenire nei tempi previsti poiché resta senza effetto in riferimento agli ordini di pagamento che sono già stati emessi. Infine, ma non di minore importanza, la cessione di credito Iva verso l'amministrazione finanziaria deve essere notificata all'ente, al funzionario o all'ufficio a cui spetta ordinare il pagamento.
In buona sostanza si tratta di una deroga alla regola generale secondo cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo in seguito all'accettazione. A tal proposito si ricorda che secondo l'articolo 1.264 del Codice civile, la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione - viene testualmente previsto nella disposizione sull'efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Dal punto di vista pratico, la cessione del credito Iva a terzi può riguardare solamente i crediti che risultano dalla dichiarazione Iva annuale per cui è stato chiesto il rimborso nel quadro VR del modello Iva. Il credito Iva dei primi tre trimestri non può è essere oggetto di cessione se non confermato nella dichiarazione annuale. Sull'esistenza di possibili divieti si era espressa anche l'Agenzia delle entrate.
Aveva precisato che in caso di cessione di un credito Iva, il cessionario è attivamente legittimato quanto alla procedura di rimborso e passivamente legittimato quanto alle restituzioni, mentre gli sono opponibili gli atti dell'Ufficio per quanto attiene al controllo delle dichiarazioni, alle rettifiche ed alle sanzioni erogate al cedente.
Quando si parla di cessione di credito Iva a terzi occorre fare una distinzione tra credito pro-soluto e credito pro-solvendo. Nel primo caso il cedente non garantisce al cessionario la solvibilità del debitore, ma solamente l'esistenza e la validità del credito. In una situazione di questo tipo il rischio di insolvenza è trasferito insieme al credito e di conseguenza il cessionario non può esercitare alcuna azione di regresso verso il cedente.
Con la seconda formula il cedente risponde dell'insolvenza del debitore e potrebbe subire un'azione di regresso da parte del cessionario. Per completezza di informazione ricordiamo anche l'articolo 1260 del Codice Civile che disciplina la cedibilità dei crediti.
Qui si legge testualmente che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito anche senza il consenso del debitore. Ma solo se il credito non ha carattere strettamente personale o il trasferimento non è vietato dalla legge.
In ogni caso - viene ancora precisato nell'articolo - le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non viene dimostrato che ne era conoscenza al tempo della cessione. Va da sé che il credito per il rimborso dell'Iva non rientra tra quelli che possono essere considerati strettamente personali.
Quando si parla di cessione di credito Iva a terzi e del suo funzionamento occorre fare una distinzione tra credito pro-soluto e credito pro-solvendo.