La procedura prevede che l'automobilista si rivolga a un organismo di mediazione con il compito di trovare un punto di incontro tra le parti ovvero una intesa amichevole così da evitare il passaggio in tribunale. Il mediatore non è un giudice o un avvocato, ha una formazione specifico e l'elenco delle figure disponibili è presente sul sito del Ministero della Giustizia.
C'è anche la mediazione tra gli strumenti a disposizione dell'automobilista coinvolto in un incidente per raggiungere un accordo. Tuttavia non è sempre possibile fare ricorso a questo strumento. La normativa in vigore prevede infatti l'avvio del procedimento di negoziazione assistita nel caso in cui il conducente non sia riuscito ottenere il risarcimento del danno e dunque la promozione di una causa contro la compagnia di assicurazione.
Si tratta di una procedura semplificata con l'obiettivo di raggiungere un accordo tra le parti. Come funziona allora la mediazione in caso di incidente stradale e quando è possibile ricorrere a questa procedura al posto della negoziazione assistita con la società di assicurazione? Esaminiamo i dettagli:
La mediazione rappresenta una possibilità aggiuntiva alla negoziazione assistita per raggiungere un accordo con la società di assicurazione in caso di disaccordo sul risarcimento danni in seguito a un incidente stradale.
La procedura prevede che l'automobilista si rivolga a un organismo di mediazione con il compito di trovare un punto di incontro tra le parti ovvero una intesa amichevole così da evitare il passaggio in tribunale. Il mediatore non è un giudice o un avvocato, ha una formazione specifico e l'elenco delle figure disponibili è presente sul sito del Ministero della Giustizia.
Il mediatore invita le parti a incontrarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro oppure di proporre una idea di conciliazione non vincolante. La procedura non può durare più di 4 mesi e spetta alle parti decidere se accettare o meno la proposta di mediazione. Anche se la mediazione in sé è gratuita, è prevista l'applicazione di una indennità di mediazione sulla base del valore della lite.
Per quanto riguarda la redazione della convenzione di negoziazione, deve indicare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e, non superiore a 3 mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti. Deve indicare l'oggetto della controversia, va redatta in forma scritta a pena di nullità ed e deve sottoscritta dalla parti con i legali che certificano lle sottoscrizioni.
Dal punto di vista normativo, per l'ordinamento italiano la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli è disciplinata dal Codice della strada e dalle disposizioni in materia del Codice delle assicurazioni private.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno alla persona vittima di un sinistro stradale, disciplina le modalità per determinarne l'entità con riferimento sia al danno patrimoniale sia al danno biologico, distinto in danno lieve e di maggiore entità. Rispetto al primo, per liquidarlo si fa riferimento a una tabella con i valori aggiornati tutti gli anni dal Ministero per lo Sviluppo economico.
In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento tecnico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. In riferimento alle lesioni personali più gravi non è in vigore la tabella unica prevista dal Codice delle assicurazioni e non è legittimo determinare il danno morale quantificandolo in modo automatico come una percentuale di quello biologico.
Nell'Unione europea, l'assicurazione della responsabilità civile che risulta dalla circolazione di autoveicoli, è disciplinato da una specifica direttiva del parlamento europeo e del Consiglio, compatibile anche la legislazione italiana in materia.
In Europa la circolazione dei veicoli è caratterizzata dal principio dell'assicurazione obbligatoria, sancito dalla Convenzione europea di Strasburgo, la cui attuazione in Italia è contenuta del Codice delle assicurazioni. Se l’evento coinvolge soggetti appartenenti a Stati diversi, bisogna invece stabilire qual è la legge che regola la responsabilità civile.