I dipendenti pubblici non sono destinatari della quattordicesima mensilità, anche se le singole amministrazioni possono prevedere gratificazioni economiche aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria.
Non è un istituto del lavoro che viene concesso in maniera indistinta a tutti i lavoratori. E anche nel caso dei dipendenti pubblici, come vedremo in questo articolo, la quattordicesima mensilità è oggetto di un trattamento particolare.
Anche nel caso dei dipendenti del settore privato, questa mensilità aggiuntiva - generalmente pagata nella busta paga di giugno o luglio - è legata alle specificità previste dalla contrattazione collettiva. In pratica, se la tredicesima è applicata in tutti i settori lavorativi, la quattordicesima è limitata ad alcuni comparti. A ogni modo si matura solo se il dipendente ha lavorato per almeno 15 giorni.
Diventa allora interessante comprendere qual è il trattamento riservato agli statali:
I dipendenti pubblici non sono destinatari della quattordicesima mensilità, compresi gli insegnanti e gli appartenenti alle forze dell'ordine, anche se le singole amministrazioni possono prevedere gratificazioni economiche aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria. Nel contratto dei dipendenti pubblici viene piuttosto specificato che la sola mensilità aggiuntiva, da pagare il 15 dicembre, è pari a un tredicesimo del minimo tabellare.
Se, nel giorno stabilito, ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, o con trattamento ridotto, la mensilità aggiuntiva compete in proporzione.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero. Al personale assunto nel corso dell'anno la mensilità aggiuntiva spetta in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione della stessa avverrà appena viene trascorso il periodo di prova. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, la mensilità aggiuntiva compete in proporzione al periodo di servizio prestato. Nessun riferimento invece sulla quattordicesima.
La quattordicesima viene erogata ai lavoratori subordinati sulla base di quanto previsto dal Ccnl applicato (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici).
Laddove prevista, sono considerate come periodo valido per la maturazione mensile le frazioni di mese di lavoro superiori ai 15 giorni. L'importo matura mensilmente ed è corrisposto una sola volta nel corso dell'anno solare, in genere tra giugno e luglio con possibilità - nel caso di accordo individuale - di frazionare il pagamento a rate. In ogni caso, la mensilità aggiuntiva è collegata al numero dei mesi in cui il dipendente ha effettivamente lavorato.
Ecco dunque che in sede di adempimento è indispensabile leggere con attenzione il Ccnl di riferimento per verificare se è prevista o meno la quattordicesima mensilità, il periodo di maturazione e quello di erogazione. E poi: la retribuzione di riferimento ovvero quali elementi della retribuzione concorrono a formarla, cosa prevede il contratto in caso di rapporto di lavoro inferiore a un anno, in particolare in riferimento al rateo che matura a mese intero con almeno 15 giorni lavorati.
E naturalmente non vanno persi di vista il trattamento previsto per i lavoratori a part time e per gli apprendisti e come incidono le assenze dal lavoro tra malattie, infortuni, aspettative e scioperi. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
La quattordicesima parte è corrisposta ai lavoratori secondari secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.