Che si tratti di una ordinaria o forfettaria non cambiano le regole: la sospensione della partita Iva non è possibile. Le possibilità a disposizione di un lavoratore autonomo sono due: mantenere attivo questo regime fiscale oppure interromperlo.
Può accadere che nel corso della propria carriera professionale, una partita Iva sospenda la propria attività da lavoratore autonomo. Può ad esempio accadere se subentra un contratto di lavoro da dipendente, anche a tempo determinato. Oppure se un problema personale impedisce di proseguire l'attività. Ma anche per una scelta di vita, ad esempio un viaggio per il mondo lungo un anno.
Qualunque sia il motivo può subentrare la necessità dal punto di vista fiscale di sospendere la partita Iva, ordinaria o forfettaria che sia. La ragione principale è naturalmente quella dei costi perché se è vero che le imposte vanno versate in relazione a ricavi e compensi, alcuni ordini professionali prevedono il pagamento di contributi previdenziali minimi.
Senza dimenticare che anche il commercialista può chiedere in ogni caso un onorario. Approfondiamo quindi questi aspetti e più precisamente analizziamo:
Che si tratti di una ordinaria o forfettaria non cambiano le regole: la sospensione della partita Iva non è possibile. Le possibilità a disposizione di un lavoratore autonomo sono due: mantenere attivo questo regime fiscale oppure interromperlo. In questo secondo caso non ci sono costi da sostenere, ma solo un iter burocratico da seguire.
Allo stesso tempo, il lavoratore può successivamente aprire una nuova partita Iva che avrà un numero differente rispetto a quella che è stata chiusa.
Non si tratta infatti di una prosecuzione (altrimenti si potrebbe parlare di sospensione) bensì di un nuovo inizio. In realtà c'è un solo caso particolare in cui è ammessa la sospensione della partita Iva. È quello della ditta individuale che affitta l'unica azienda.
Anche nel caso di assenza di fatturato nel corso dell'anno d'imposta, la partita Iva è comunque chiamata alla presentazione della dichiarazione dei redditi e agli adempimenti amministrativi previsti, maggiore nel caso di adesione al regime ordinario, minori per chi ha scelto il forfettario.
Il caso di sospensione di una partita Iva non va confuso con quella dell'esclusione dal regime agevolato. In questo caso il provvedimento è automatico ovvero viene applicato una volta che è verificata la sussistenza delle cause indicate dalla normativa in vigore.
Non possono infatti adottare il regime agevolato 2023 le persone fisiche che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
Ma anche quelle che partecipano contemporaneamente in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari o in srl o associazioni in partecipazione.
Stesso esito di esclusione per coloro che nel periodo d'imposta precedente sono titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione di importo superiore a 30.000 euro o non sono residenti in Italia, salvo quelli dello Spazio economico europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito.
Esclusione inevitabile anche per le partite Iva 2023 che effettuano in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili o di mezzi di trasporto nuovi oppure che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o dei regimi forfettari di determinazione del reddito.
Per quanto riguarda le tempistiche, la verifica della presenza della causa di esclusione per lo svolgimento di un'attività in regime forfettario deve essere eseguita nel periodo d'imposta in cui il contribuente vuole adottare il regime agevolato e non in quello precedente.
Per fare un esempio concreto, l'adozione nel 2023 uno dei regimi speciali non impedisce di avvalersi nel 2023 del regime forfettario purché nel 2023 non si applichi alcun regime speciale.
Il caso della trattenuta della partita IVA non va confuso con l'esenzione dal regime delle sovvenzioni. In questo caso, la misurazione automatica