Trasferirsi in una nuova abitazione comporta necessariamente anche la gestione delle pratiche relative alla Tari, la tassa sui rifiuti urbani, la cui regolamentazione incide in modo determinante sugli obblighi contributivi di chi cambia residenza o indirizzo. È importante comprendere bene quali sono le procedure corrette, chi è tenuto al pagamento e quali sono le tempistiche e i documenti richiesti dal Comune per evitare sanzioni o doppie imposizioni.
Chi cambia residenza, sia che si tratti di un trasferimento da un Comune all’altro o all’interno dello stesso Comune, è tenuto a presentare la dichiarazione Tari riferita al nuovo immobile. Questo adempimento è indipendente dall’avvenuta variazione anagrafica: il semplice cambio di residenza all’ufficio anagrafe non determina lo spostamento automatico dell’utenza Tari. Infatti, la tassa sui rifiuti è regolamentata da un obbligo dichiarativo: deve essere il contribuente a presentare la denuncia Tari al Comune, indicando i dati catastali dell’immobile, la superficie calpestabile e il numero dei componenti del nucleo familiare che occuperanno l’abitazione.
Se questa comunicazione non avviene, il rischio è di continuare a risultare soggetti passivi sul vecchio immobile e, contestualmente, dover pagare per la nuova abitazione solo dopo aver regolarizzato la situazione. Ricordiamo inoltre che l’obbligo di pagamento grava su chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, come stabilito dall’art. 1, co. 641-668 della Legge 147/2013.
La dichiarazione Tari va presentata entro 90 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione dei locali, oppure dalla data in cui intervengono variazioni rilevanti (come trasferimento della residenza, variazione del nucleo familiare, cambiamenti della superficie). È necessario allegare i seguenti documenti:
Molti Comuni mettono a disposizione modulistica online o sportelli digitali dove è possibile registrarsi tramite SPID o presentare la documentazione tramite PEC o in modalità cartacea presso l’ufficio tributi.
L’obbligo di versamento della Tari sussiste per chiunque abbia la disponibilità dei locali, che siano questi di proprietà, in affitto (locazione superiore a sei mesi), in usufrutto o in comodato d’uso. Nei casi di trasferimento, la responsabilità permane su chi detiene l’immobile finché non cessa formalmente la detenzione tramite vendita, risoluzione del contratto di locazione, o subentro certificato di un nuovo occupante.
Se non viene presentata la dichiarazione di cessazione o variazione, il rischio è di dover continuare a pagare la Tari su immobili non più utilizzati. È importante ricordare che anche gli immobili vuoti, se idonei alla produzione di rifiuti, sono soggetti alla tassa (salvo espresse esenzioni regolate dal Comune).
| Situazione | Obbligo Tari |
| Immobile in locazione oltre 6 mesi | L’inquilino paga la Tari |
| Casa di proprietà non abitata | La Tari è dovuta se non esclusa dal regolamento comunale |
| Doppia residenza/domicilio | La Tari è dovuta per entrambi gli immobili |
L’importo della Tari dipende principalmente da due fattori:
Ogni Comune determina il proprio tariffario e applica eventuali riduzioni o rideterminazioni nel caso di particolari condizioni, come nuclei familiari con membri temporaneamente assenti.
La Tari può essere versata tramite bollettino postale precompilato, modello F24 o MAV. Il pagamento viene richiesto direttamente dal Comune e l’intestatario deve sempre verificare la corrispondenza dei dati riportati sull’avviso.
Chi detiene più immobili può incorrere in una doppia imposizione se non cura la tempistica delle comunicazioni. La Tari su ciascun immobile è dovuta fino al trasferimento effettivo della proprietà o della detenzione (ad es. subentro di nuovo affittuario), non alla sola data di cambio residenza.
Nel caso in cui si possiedano due abitazioni per un periodo, la tassa rifiuti su quella vecchia è dovuta fino al termine della disponibilità documentata (ad esempio, con disdetta del contratto o vendita registrata), e sulla nuova dalla data di inizio occupazione o contratto.
Un errore frequente consiste nel sospendere il pagamento sulla vecchia casa solo perché si è cambiata residenza: ciò espone a sanzioni e accertamenti, dato che la posizione fiscale si modifica solo con apposita dichiarazione documentata.
Se ci si trasferisce per motivi di lavoro o studio mantenendo residenza e domicilio differenti, la Tari va corrisposta per entrambi i locali in quanto entrambi risultano idonei alla produzione di rifiuti. L’unica soluzione per evitare la doppia imposizione ove non siano previste agevolazioni dal regolamento locale, consiste nello spostare la residenza presso l’immobile dove si ha il domicilio.
Alcuni Comuni prevedono riduzioni ed esenzioni in particolari situazioni, come immobili vuoti e non arredati, persone trasferite in modo permanente per motivi di salute, oppure abitazioni con situazioni anagrafiche particolari. È obbligatorio presentare idonea documentazione e rispettare le tempistiche stabilite per poter ottenere tali benefici, che non hanno effetto retroattivo se richiesti fuori termine.
Attenzione: la Tari su aree scoperte pertinenziali o accessorie (come cortili, parcheggi non operativi) e parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva, generalmente, non è dovuta.
La mancata presentazione della dichiarazione Tari o la presentazione infedele comporta il rischio di accertamenti da parte dell’ente locale e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative. Il Comune può contestare i periodi di mancato pagamento sulla base dei contratti ufficiali, delle risultanze anagrafiche e delle prove documentali presentate dal contribuente.
Nel caso di controversie (ad esempio doppia imposizione o pagamento contestato su immobili non più detenuti), la documentazione relativa a disdette contrattuali, bollette “ultimo consumo”, o atti di trasferimento ufficiale costituisce riferimento per eventuali ricorsi presso le autorità competenti.