Con l'introduzione del welfare aziendale nell'ambito della tassazione agevolata premi produttività è stato previsto l'aumento da 2.000 a 3.000 euro dell'ammontare dei premi soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali nella misura del 10%.
C'è la tassazione agevolata dei premi di produttività a rappresentare un interessante incentivo per datori di lavoro e dipendente a offrire quel famoso qualcosa in più per raggiungere un risultato.
Si tratta di una questione in costante aggiornamento, come dimostrato dalle numerose norme emanate dai governi nel corso degli anni. Approfondiamo quindi le ultime disposizioni in materia:
Sono tre gli step da segnalare in relazione alla tassazione agevolata dei premi produttività. Innanzitutto c'è la facilitazione fiscale con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi ovvero 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, ma solo in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50.000 euro.
Poi c'è stato l'aggiornamento successivo sulla tassazione agevolata premi produttività con l'introduzione del welfare aziendale. In pratica è stato previsto l'aumento da 2.000 a 3.000 euro dell'ammontare dei premi soggetti a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali nella misura del 10%.
In parallelo la cifra è cresciuta da 2.500 a 4.000 euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Senza dimenticare che il limite massimo di reddito da lavoro dipendente di cui devono essere titolari i lavoratori beneficiari passa a 80.000 euro.
L'ultimo step ha introdotto la riduzione del 20% dell'aliquota contributiva ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del datore di lavoro, ma anche l'esclusione della contribuzione a carico del dipendente e la riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
Come precisato dall'Agenzia delle entrate, le somme per dare diritto all'agevolazione fiscale, devono essere corrisposte in esecuzione di contratti aziendali e territoriali ovvero sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, escludendo, eventuali premi definiti nei contratti collettivi nazionali.
Allo stesso tempo devono essere legate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Sempre per l'Agenzia di via XX Settembre, devono essere verificabili e misurabili attraverso indicatori la cui individuazione è demandata integralmente alla contrattazione collettiva; la quale, inoltre, dovrà stabilire in modo dettagliato il periodo entro il quale la verifica del raggiungimento degli obiettivi deve avere luogo.
Ecco quindi che l'applicazione del beneficio fiscale è subordinata al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Sono escluse dal regime agevolato le maggiorazioni di retribuzione e gli straordinari. Nel caso in cui si assumano indicatori legati alla presenza, non possono penalizzare le assenze per maternità.
Dopodiché il tetto di 50.000 euro va inteso come sommatoria anche di diversi rapporti di lavoro intercorsi nell'anno; riguardante solo il reddito assoggettato a tassazione ordinaria; comprensivo della quota in maturazione del Tfr richiesto dal lavoratore in busta paga; depurato dalle somme che il lavoratore, in esecuzione di contratti aziendali e territoriali, ha deciso di sostituire con prestazioni di welfare.
Altrimenti le somme erogate a titolo di premio rientrano nel computo del reddito da lavoro dipendente utile ai fini del godimento dell'agevolazione fiscale. Infine, la facilitazione può essere corrisposta anche ai lavoratori che, nell'anno precedente a quello di pagamento del premio di produttività, erano privi di reddito da lavoro dipendente ovvero fanno per la prima l'ingresso nel mondo del lavoro.
L'importo da concedere in esenzione fiscale deve essere corrisposto in esecuzione del contratto dell'impresa e del territorio o sottoscritto dal sindacato.