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Come funziona l'apprendistato e il relativo contratto 2025

Quali sono le leggi in vigore che regolano il contratto di apprendistato 2025 tra stipendi, durata, tipologie, permessi e ferie

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Come funziona l'apprendistato e il relat

Il contratto di apprendistato è una soluzione strategica per coniugare formazione professionale e inserimento lavorativo, configurandosi come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con peculiarità specifiche. Questa tipologia contrattuale offre vantaggi sia per i giovani che entrano nel mondo del lavoro, sia per le aziende che possono formare personale qualificato con costi ridotti.

Nel 2025, il contratto di apprendistato mantiene la sua struttura pur con alcune novità importanti che vedremo in dettaglio. 

Le tre tipologie di contratto di apprendistato

La normativa vigente, regolamentata principalmente dal D.Lgs. 81/2015, prevede tre distinte tipologie di apprendistato, ciascuna con caratteristiche, finalità e destinatari specifici:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (primo livello)
  • Apprendistato professionalizzante (secondo livello)
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello)

Vediamo nel dettaglio le particolarità di ciascuna tipologia.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

L'apprendistato di primo livello è rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni che desiderano conseguire una qualifica o un diploma professionale abbinando formazione scolastica e esperienza lavorativa.

Questo tipo di apprendistato consente di:

  • Ottenere una qualifica professionale triennale
  • Conseguire un diploma professionale quadriennale
  • Acquisire il diploma di istruzione secondaria superiore
  • Ottenere il certificato di specializzazione tecnica superiore

La durata è correlata al percorso di studi, generalmente fino a 3 anni per la qualifica professionale, estendibile a 4 anni per il diploma professionale. La retribuzione prevista è di circa 2.000 euro annui per i minorenni e 3.000 euro per i maggiorenni, con variazioni possibili in base ai contratti collettivi applicati.

Un elemento innovativo introdotto dal Collegato Lavoro (Legge 203/2024) è la possibilità di trasformare l'apprendistato di primo livello in un contratto di alta formazione e ricerca, previo aggiornamento del piano formativo individuale. Questo crea un percorso duale "di filiera" che può durare fino a 6 anni: 4 anni di corso superiore più 2 anni di specializzazione presso le ITS Academy.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

L'apprendistato professionalizzante, o di secondo livello, rappresenta la formula più utilizzata dalle aziende. È destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica professionale) che intendono acquisire una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Caratteristiche principali:

  • Durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni (estendibile a 5 anni per profili artigianali)
  • Presenza obbligatoria di un tutor aziendale che affianca l'apprendista
  • Almeno il 35% del tempo dedicato alla formazione
  • Retribuzione progressiva che parte generalmente dal 60-70% di quella prevista per il livello d'inquadramento finale

La particolarità di questa tipologia è che prevede una crescita graduale della retribuzione, con aumenti progressivi fino a raggiungere il 100% dello stipendio previsto per quel determinato livello contrattuale. Ad esempio, nel primo anno l'apprendista potrebbe percepire il 70% della retribuzione, l'80% nel secondo anno e il 90% nel terzo.

È importante sottolineare che dal 2025, l'apprendistato professionalizzante può essere attivato anche senza limiti di età per particolari categorie di lavoratori:

  • Percettori di NASpI o altri trattamenti di disoccupazione
  • Beneficiari di trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS)
  • Lavoratori in mobilità
  • Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione o assegnati al lavoro esterno

Apprendistato di alta formazione e ricerca

L'apprendistato di terzo livello è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni che intendono conseguire titoli di studio di livello terziario o svolgere attività di ricerca. Rappresenta un ponte tra formazione accademica e mondo del lavoro.

Questo tipo di apprendistato permette di conseguire:

  • Laurea triennale o magistrale
  • Master di primo e secondo livello
  • Dottorati di ricerca
  • Diplomi di istruzione tecnica superiore (ITS)
  • Titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica
  • Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

La durata è correlata al percorso di studi scelto, con un minimo di 6 mesi. Una novità introdotta dal Collegato Lavoro 2025 prevede che i diplomati ITS possano acquisire, attraverso questa tipologia di apprendistato, anche la qualifica di tecnologo aziendale.

Per attivare questa tipologia di apprendistato, il datore di lavoro deve stipulare un protocollo d'intesa con l'istituzione formativa o di ricerca, definendo contenuti, durata della formazione e riconoscimento dei crediti formativi.

Retribuzione e calcolo dello stipendio nell'apprendistato 2025

Lo stipendio di un apprendista è generalmente inferiore rispetto a quello di un lavoratore con contratto standard, ma aumenta progressivamente durante il percorso. La retribuzione varia in base a:

  • Tipologia di apprendistato
  • CCNL applicato
  • Livello di inquadramento
  • Anno di apprendistato

Per il calcolo della retribuzione esistono due principali metodologie:

  1. Sotto-inquadramento contrattuale: l'apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica finale che conseguirà
  2. Percentualizzazione della retribuzione: lo stipendio viene calcolato come percentuale progressiva della retribuzione prevista per il livello d'inquadramento finale

Ad esempio, per un apprendista del settore commercio con inquadramento al quarto livello, lo stipendio lordo a fine apprendistato potrebbe essere di circa 1.648,75 euro. Nel primo anno, applicando la percentuale del 70%, il lordo mensile sarebbe di circa 1.154 euro, con un netto di circa 1.090 euro.

Per il settore metalmeccanico dell'Industria, considerando un livello D2 con stipendio lordo di 1.697,62 euro, un apprendista al primo anno (45% della retribuzione) percepirebbe circa 764 euro lordi, con un netto di circa 720 euro.

È importante sottolineare che, pur con una retribuzione ridotta, l'apprendista ha diritto a tutte le tutele previste per i lavoratori subordinati: malattia, maternità, infortuni, ferie, permessi e TFR.

Contributi e agevolazioni per i datori di lavoro

Uno dei principali vantaggi per le aziende che assumono con contratto di apprendistato è rappresentato dalle agevolazioni contributive, che variano in base alle dimensioni dell'impresa:

  • Aziende fino a 9 dipendenti: l'aliquota contributiva a carico del datore è pari al 3,11% il primo anno, 4,61% il secondo anno e 11,61% dal terzo anno
  • Aziende con 10 o più dipendenti: l'aliquota contributiva a carico del datore è pari all'11,61% per l'intera durata dell'apprendistato

L'aliquota a carico dell'apprendista è invece fissata al 5,84% della retribuzione imponibile, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

Queste agevolazioni rappresentano un notevole risparmio rispetto all'aliquota ordinaria a carico del datore di lavoro, che sarebbe del 23,81%. Inoltre, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto al termine dell'apprendistato.

Altri vantaggi per le aziende includono:

  • Esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
  • Deduzione delle spese e dei contributi dalla base imponibile IRAP
  • Possibilità di cumulare l'apprendistato con altre agevolazioni

Durata e limiti numerici del contratto di apprendistato

La durata minima di un contratto di apprendistato è di 6 mesi, mentre la durata massima varia a seconda della tipologia:

  • Apprendistato di primo livello: fino a 3 anni per la qualifica professionale, 4 anni per il diploma
  • Apprendistato professionalizzante: massimo 3 anni (5 anni per i profili artigianali)
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: correlata al percorso di studi o di ricerca

In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a 30 giorni, è possibile prolungare il periodo di apprendistato.

Per quanto riguarda i limiti numerici, un'azienda può assumere:

  • 3 apprendisti ogni 2 dipendenti specializzati nelle imprese con 10 o più dipendenti
  • 1 apprendista per ogni dipendente specializzato nelle imprese con meno di 10 dipendenti
  • Fino a 3 apprendisti nelle imprese che non hanno dipendenti qualificati o ne hanno meno di 3

Inoltre, per le aziende con almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione di almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti.

Conclusione del rapporto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è formalmente un contratto a tempo indeterminato con una fase formativa iniziale. Al termine di questa fase, si presentano diverse possibilità:

  1. Prosecuzione come ordinario rapporto a tempo indeterminato: se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue automaticamente come contratto standard
  2. Recesso del datore di lavoro: al termine del periodo formativo, il datore può recedere dando preavviso, senza necessità di motivazione (recesso ex art. 2118 c.c.)
  3. Recesso dell'apprendista: anche l'apprendista può recedere al termine del periodo formativo, dando preavviso

Durante il periodo formativo, invece, il rapporto può essere interrotto solo per giusta causa o giustificato motivo, applicando le normali regole sui licenziamenti individuali.

Nel caso particolare di apprendisti assunti tra i percettori di NASpI o altre forme di sostegno al reddito, le norme sono più restrittive: il datore non può recedere al termine del periodo formativo semplicemente dando preavviso, ma deve sempre giustificare un eventuale licenziamento.