Come funziona l'aspettativa retribuita e non retribuita per CCNL commercio e terziario 2022. Tempi, requisiti, regole

Quanto dura, obbligo di richiesta al datore di lavoro e regole per usufruire dell’aspettativa nel Ccnl contratto: cosa prevedono norme in vigore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Come funziona l'aspettativa retribui

Come funziona l’aspettativa nel Ccnl commercio e terziario 2022?

L’aspettativa nel Ccnl commercio e terziario 2022 prevede regole ben precise sia per quanto riguarda limiti di durata e sia per quanto riguarda retribuzione o meno a seconda del motivo per cui l’aspettativa del lavoro viene richiesta. Può essere infatti non retribuita, per esempio per aspettativa per motivi familiari o per tossicodipendenza, o retribuita, per esempio nei casi di aspettativa per malattia ma solo per un determinato periodo di tempo. 

Come funziona l'aspettativa retribuita e non retribuita per CCNL commercio e terziario 2022? L’aspettativa è un periodo di tempo di astensione dal lavoro del dipendente, approvato dal datore di lavoro, per motivi specifici, durante il quale il lavoratore ha diritto a conservare il suo posto di lavoro ma in cui non sempre percepisce la retribuzione.

A seconda del motivo, infatti, per cui si chiede un periodo di aspettativa dal lavoro, si parla di aspettativa retribuita o non retribuita con specifici limiti di durata in termini di tempo. Generalmente, secondo le norme in vigore, l’aspettativa dura al massimo due o tre anni ma ogni Ccnl stabilisce tempi, requisiti, regole per usufruire dell’aspettativa. Vediamo quali sono le regole per l’aspettativa retribuita e non retribuita previste dal contratto commercio e terziario 2022.

  • Aspettativa retribuita e non retribuita per CCNL commercio e terziario per motivi familiari
  • Regole Aspettativa retribuita e non retribuita per CCNL commercio e terziario per tossicodipendenza
  • Aspettativa per malattia e infortunio nel CCNL commercio e terziario come funziona 


Aspettativa retribuita e non retribuita per CCNL commercio e terziario per motivi familiari

L'aspettativa per motivi personali non è retribuita ed è contemplata nella maggior parte dei contratti collettivi, può durare un massimo di 12 mesi nell'arco della vita lavorativa, ma nel contratto commercio e terziario i 12 mesi possono essere calcolati nell’arco di un triennio di riferimento.

In particolare, stando a quanto stabilito da ccnl, il lavoratore assunto con contratto commercio e terziario 2022 può usufruire di un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari. In questo caso, l'aspettativa si può richiedere se la malattia o i gravi motivi personali e familiari interessano:

  • membri della propria famiglia anagrafica, come genitori, sorelle e fratelli, nuore, generi, suocere, anche se non conviventi;
  • parenti portatori di handicap o affini entro il terzo grado di parentela a anche se non conviventi. 

L'aspettativa per motivi familiari non solo non è retribuita, ma non è calcolata ai fini dell'anzianità di servizio e ha una durata massima di due anni nell'arco della intera vita lavorativa. Inoltre, l'aspettativa di due anni per gravi motivi familiari è utilizzabile sia in modo continuativo che in modo frazionato.

Durante il periodo dell'aspettativa per motivi familiari, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. L’aspettativa non retribuita per motivi familiari spetta anche a lavoratori con contratto commercio e terziario 2022 in part time. 

Per poter usufruire dell’aspettativa non retribuita dal lavoro per motivi familiari, il dipendente con contratto commercio e terziario deve presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di aspettativa e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva lì dove possibile, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.

Una volta presentata richiesta di aspettativa dal lavoro per motivi familiari, il datore di lavoro deve rispondere alla richiesta entro 10 giorni e comunicare l'esito al dipendente. Se si tratta di casi d'urgenza, la risposta deve essere data entro 3 giorni lavorativi.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, la richiesta di aspettativa per motivi familiari, può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di aspettativa richiesto.

Regole Aspettativa retribuita e non retribuita per CCNL commercio e terziario per tossicodipendenza

Il periodo di aspettativa a lavoro si può richiedere anche per motivi di tossicodipendenza. In particolare, stando a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore, i lavoratori con contratto commercio e terziario 2022 assunti a tempo indeterminato e di cui viene accertato l'effettivo stato di tossicodipendenza hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario al completamento del percorso riabilitativo e, in generale, per un periodo massimo di tre anni. 

Questo periodo di aspettativa per tossicodipendenza non è retribuito. Anche i familiari del soggetto tossicodipendente possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per partecipare al percorso di riabilitazione del soggetto interessato per un periodo massimo di tre mesi. Tale periodo, per regole del Ccnl, non frazionabile e non ripetibile a meno che l'Autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.

Anche per tossicodipendenza, la domanda di aspettativa deve essere presentata al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato accompagnata da relativa documentazione redatta dai servizi sanitari.

Aspettativa per malattia e infortunio nel CCNL commercio e terziario come funziona 

Il CCNL commercio e terziario permette di richiedere un periodo di aspettativa dal lavoro anche per malattia e infortunio. L’aspettativa per malattia può avere una durata massima di giorni 180 e può essere prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni, solo se accertata la necessità dai medici di competenza.

I lavoratori che vogliono richiedere un periodo di aspettativa a lavoro per malattia devono presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. e nel caso di assenza per una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore può fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi. Il periodo di aspettativa dal lavoro per malattia è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio. 

Nel caso di richiesta di aspettativa dal lavoro per infortunio, il lavoratore con contratto commercio e terziario 2022 ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni che può essere prolungato, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell'infortunio.

Anche il periodo di aspettativa per infortunio è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio. Al termine del periodo di aspettativa fissato, se l'assenza si protrae, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto.