Si applica il licenziamento in caso di assenza dal servizio del dipendente pubblico per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 3 nell'arco di 2 anni.
Uno degli obblighi contrattuali del dipendente pubblico è informare il proprio ente in caso di assenza e fornirgli una prova. In caso contrario può ricevere una diffida e quindi essere sottoposto a un procedimento disciplinare.
In pratica il rapporto di subordinazione inerente al contratto di lavoro dei dipendenti pubblici implica che l'assenza di un lavoratore è legittima solo quando l'ente sia stato preventivamente informato e autorizzato.
Conseguentemente, l'eventuale assenza imprevista, non successivamente giustificata da un valido motivo o da una giustificazione, costituisce comportamento illecito che lo espone a sanzione disciplinare. Approfondiamo in questo articolo:
Assenza ingiustificata per dipendente pubblico, come funziona
Ripercussione sui diritti dipendente pubblico per assenza ingiustificata
Uno degli obblighi contrattuali del lavoratore è quello di informare l'ente in caso di assenza e di fornirgli prove, ad esempio congedo per malattia, certificato di morte, certificato di malattia del figlio. Se il lavoratore continua a non presentarsi e non fornisce alcuna prova della sua assenza, l'ente può sanzionare l'assenza ingiustificata, che costituisce colpa grave, con una diffida, un provvedimento disciplinare, o anche licenziamento per colpa.
Il dipendente che non giustifica la propria assenza non incorre sistematicamente in una sanzione disciplinare, soprattutto quando non è mai venuto meno agli obblighi contrattuali. Deve tuttavia vigilare sulla necessaria comunicazione all'ente per chiarire la situazione. Il lavoratore che non risponde alla richiesta di spiegazione sul motivo della sua assenza è passibile di sanzioni disciplinari.
In virtù della sua potestà gestionale, l'ente ha il diritto di sanzionarlo, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione alla gravità della colpa. Egli è infatti tenuto a valutare caso per caso l'assenza ingiustificata, a seconda delle circostanze in cui si è verificata, delle spiegazioni del dipendente e delle conseguenze sull'attività.
Se la situazione persiste troppo a lungo, può infatti essere qualificata come abbandono dell'incarico . Ciò espone il lavoratore al licenziamento escludendo qualsiasi compenso.
Secondo il Testo Unico del pubblico impiego, si applica il licenziamento in caso di assenza dal servizio del dipendente pubblico per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 3 nell'arco di 2 anni.
L'assenza imprevista e non autorizzata di un dipendente non è necessariamente sinonimo di sanzione disciplinare, in particolare quando è involontaria.
Il lavoratore che non può onorare il suo rientro dopo un congedo a causa di uno sciopero del trasporto aereo, che si guasta mentre si reca al lavoro, che è vittima di un incidente stradale, o che deve affrontare un lutto familiare o una separazione non sarà sanzionato se ha avuto la cura di avvertire della situazione.
Le ripercussioni dell'assenza ingiustificata non sono solo di tipo disciplinare, ma anche sui diritti. In caso di assenza ingiustificata, l'ente non può effettuare alcuna trattenuta in busta paga e quindi non viene meno il diritto al Tfr. Tuttavia il dipendente non matura né le ferie previste per legge e né i permessi.
Non vengono invece meno le agevolazioni previste dalla legge 104, come i permessi che spettano ai dipendenti per assistere un familiare con grave disabilità oppure al congedo straordinario riconosciuto ai lavoratori che assistono un familiare portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità.
Norme alla mano, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento per assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 3 nell'arco di un biennio o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.
L'assenza inaspettata di un dipendente non è necessariamente sinonimo di azione disciplinare. soprattutto quando accade per caso.