L'usufrutto di un parcheggio condominiale è un diritto accessorio e complementare alla nuda proprietà. Insieme costituiscono il diritto di piena proprietà. In pratica è una delle tipologie di diritto reale di godimento, ovvero il diritto di fruire del bene appartenente ad altri, senza modificarne la destinazione economica.
Consente al titolare di usufruire del parcheggio condominiale con l'obbligo di conservarlo nella sua integrità e di non modificare la sua destinazione d'uso. Esaminiamo meglio:
Cos'è, come si costituisce e quanto dura l'usufrutto di un parcheggio condominiale
Parcheggio condominiale con usufrutto: come funziona
L'usufrutto di un parcheggio condominiale è il diritto reale di godimento disciplinato dalle norme del codice civile. Garantisce al titolare, denominato usufruttuario, il diritto di fruire dello spazio appartenente a un altro soggetto giuridico. L'usufrutto è uno strumento importante nella pianificazione patrimoniale in quanto consente di suddividere il diritto di proprietà sul parcheggio condominiale su un bene in modo parziale, e di concedere temporaneamente l'uso e il godimento di un bene ad un terzo soggetto.
Quando un parcheggio condominiale è gravato da un usufrutto, il proprietario si ritrova nella condizione di nudo proprietario ovvero mantiene la proprietà ma è privo della facoltà di utilizzarlo e goderne, prerogative che sono invece attribuite all'usufruttuario. Il diritto di usufrutto implica l'obbligo per l'usufruttuario di mantenere il bene integro e di non alterarne la destinazione d'uso.
L'usufrutto può essere costituito in varie forme, tra cui la costituzione per legge, contratto, testamento o usucapione. Si tratta in ogni caso di un diritto reale di godimento limitato nel tempo e nello spazio, che consente all'usufruttuario di utilizzare e godere del bene oggetto di usufrutto senza poterlo alienare o modificarne la destinazione economica.
La durata del diritto di usufrutto di un parcheggio condominiale è limitata temporalmente. L'articolo 979 del codice civile stabilisce che la durata massima non può eccedere la vita dell'usufruttuario. Nel caso in cui l'usufrutto venga costituito in favore di una persona giuridica, la durata massima del diritto è di 30 anni.
L'usufrutto, come qualsiasi altro diritto, può estinguersi non solo alla scadenza del termine stabilito, ma anche per altri motivi. Tra questi motivi troviamo la prescrizione del non uso, la riunione del diritto di usufrutto con la proprietà del bene oggetto del diritto e l'uso totale del bene da parte dell'usufruttuario. La prescrizione del non uso si verifica quando il diritto di usufrutto non viene esercitato per un periodo di 20 anni. L'usufrutto si estingue automaticamente nel momento in cui il diritto viene riunito con la proprietà della cosa oggetto del diritto, ad esempio se l'usufruttuario diventa proprietario del bene. Infine, l'uso totale del bene da parte dell'usufruttuario comporta l'estinzione del diritto di usufrutto.
Se il bene oggetto di usufrutto sia un'unità immobiliare in un condominio, gli spazi condominiali destinati a parcheggio possono essere soggetti a separati atti o rapporti giuridici, e possono essere vincolati alla destinazione di natura pubblicistica. Di conseguenza tali spazi sono riservati all'uso diretto delle persone che occupano le unità immobiliari del fabbricato o che vi accedono abitualmente, e non possono essere occupati da un condomino per uso esclusivo. Infine, secondo iel codice civile, l'usufruttuario ha il diritto di godere del bene oggetto di usufrutto e di trarne le relative utilità.
Lo stesso codice civile disciplina il diritto dell'usufruttuario di cedere il proprio diritto di usufrutto per un determinato periodo o per l'intera durata, salvo divieto espressamente previsto dal titolo costitutivo del diritto. La cessione deve essere notificata al proprietario del bene, altrimenti l'usufruttuario risponde in solido con il cessionario nei confronti del proprietario.
L'eccezione a tale regola si applica nel caso in cui l'usufruttuario ceda il proprio diritto al nudo proprietario, poiché porterebbe alla cessazione del diritto di usufrutto per consolidamento. Le parti possono concordare di vietare la cessione del diritto di usufrutto mediante atto ad efficacia reale, purché tale atto sia trascritto secondo le modalità previste dalla legge e sia opponibile a tutti gli interessati.