Tutte le volte che un contribuente entra in possesso di un'attività finanziaria come un conto corrente in un Paese estero deve dichiararlo. Per farlo deve compilare il quadro RW del modello Redditi. Ed è proprio questo il punto di partenza dei controlli.
Se c'è un errore da non commettere è credere che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate non possano controllare i conti correnti all'estero.
Certo, la procedura da seguire è differente rispetto alle verifiche sui conti italiani, ma l'attenzione è comunque elevata. E in fondo non potrebbe essere diversamente considerando la differente situazione. Vediamo quindi nel dettaglio:
Dal punto di vista normativo, lo scambio di informazioni fiscali tra due Paesi è regolamento dal Common Reporting Standard in ambito Unione europea e dal Facta (Foreign account tax compliance act) in quello statunitense.
Al di là delle modalità con cui il contribuente detiene attività estere, tutti i contribuenti residenti in Italia devono effettuare il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero. In pratica, tutte le volte che entrano in possesso di un'attività finanziaria come un conto corrente in un Paese estero devono dichiararlo. Per farlo devono compilare il quadro RW del modello Redditi.
Ed è proprio questo il punto di partenza dei controlli. Ma con un particolarità: l'obbligo di monitoraggio per i conti correnti esteri con valore massimo giornaliero superiore a 15.000 euro. In pratica al di sotto di questo limite, il contribuente non deve rispettare la disciplina sul monitoraggio fiscale. Con l'utilizzo degli strumenti per lo scambio di informazioni fiscali con gli Stato estero, il fisco può individuare un conto corrente estero non dichiarato.
Ecco quindi che se salta fuori un'omessa o infedele presentazione del quadro RW, il contribuente italiano va incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria tra il 3% e il 15% dell’ammontare di ogni singolo importo non dichiarato che raddoppiano nel caso di beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato.
Oltre al raddoppio delle sanzioni sono raddoppiati anche i termini ordinari e dunque possono arrivare fino a 14 anni. Ma nel caso di presentazione tardiva del quadro Rw si applica la sanzione fissa di 258 euro ovvero in caso di presentazione entro 90 giorni dal termine ordinario.
Che l'attenzione del fisco italiano e dei militari della Guardia di finanza sia costantemente puntata anche sui conti correnti all'estero dei contribuenti italiani è dimostrato da una recente iniziativa.
Quella che ha riguardato le "comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere". Agli interessati è stata inviata una lettera di regolarizzazione della propria posizione.
La comunicazione dell’Agenzia delle entrate contiene codice fiscale, cognome e nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; codice atto.
Dopodiché sono presenti descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera; possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione l’Agenzia scrive del proprio Cassetto fiscale.
Quindi le istruzioni contenute in un apposito allegato sugli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; e l'invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o 3 abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente.