La grande macchina dei prestiti alle imprese a corto di liquidità si è messa in moto. Obiettivo del governo con il decreto Liquidità è limitare l'impatto economico che sta derivando dalla chiusura forzata delle attività per via della diffusione del coronavirus.
L'esecutivo ha così deciso di immettere nuova liquidità e per farlo ha snellito la procedura di accesso alle agevolazioni economiche, abbattuto i tassi di interesse a pochi decimali sopra lo zero e fissato tempi lunghi per la restituzione.
Allo stesso ha fissato disposizioni ben precise in merito a garanzia statale, limiti, costi, procedure e rimborso. C'è quindi un punto che non passa inosservato ed è l'ampio coinvolgimento di piccole, medie e grandi imprese così come i professionisti.
Si tratta insomma di una vera e propria boccata di ossigeno con cui consentire alle imprese di tenere duro, ma soprattutto di ripartire non appena la fase emergenziale sarà davvero superata. Analizziamo allora tutti i dettagli del decreto Liquidità nella parte riguardante i prestiti a imprese e professionisti ed esattamente vediamo
La prima importante distinzione da fare riguarda la differenza tra imprese. In base alla tipologia cambiano infatti garanzia statale, limiti, costi, procedure e rimborso. I casi possibili sono sei ed esattamente
Le fasce di prestito sono quindi di 25.000 euro per professionisti, negozianti, autonomi e piccoli imprenditori ovvero piccole imprese fino a 499 dipendenti; fino a al 100% 800.000 euro per i prestiti e fino a 5.000.000 euro per la richiesta di liquidità.
Le imprese più grandi devono presentare domanda alla banca che a sua volta la trasmette alla Sace che rilascia un codice unico identificativo del finanziamento.
Alle Pmi e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, come precisato nel decreto Liquidità, basta l'autocertificazione su danni da coronavirus e non è prevista la valutazione da parte del Fondo di garanzia. Infine, le imprese fino a 499 dipendenti, anche con fatturato fino a 3,2 milioni di euro, sono sottoposte alla valutazione del Fondo su profilo economico-finanziario, ma con esclusione della valutazione dell'andamento degli ultimi mesi.