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Come funzionano i permessi in un contratto tempo determinato?

Ore di permesso, permessi retribuiti e non e motivi: cosa prevedono le leggi in vigore sui permessi per coloro che sono assunti a tempo determinato ovvero con un contratto a termine

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Come funzionano i permessi in un contrat

Il contratto di lavoro a tempo determinato rappresenta una delle forme più diffuse nel panorama occupazionale italiano, offrendo flessibilità soprattutto alle aziende e qualche volta ailavoratori. Ma quali sono i reali diritti, soprattutto in termini di permessi e tutele, di chi è assunto a termine?

Diritti dei lavoratori a tempo determinato: il principio di parità di trattamento

I lavoratori con contratto a tempo determinato godono, per legge, degli stessi diritti fondamentali degli assunti a tempo indeterminato, salvo che una disparità sia oggettivamente richiesta dalla natura temporanea del contratto. Il principio di non discriminazione viene sancito dal Decreto Legislativo n. 81, che impone al datore di lavoro di garantire uguaglianza su retribuzione, accesso ai permessi, trattamento contributivo e accesso alla formazione. Questo significa che un lavoratore a tempo determinato ha diritto a:

  • Stesso livello retributivo e relativo trattamento economico
  • Permessi retribuiti e non retribuiti (secondo quanto previsto dal Ccnl applicato e dalla durata del rapporto)
  • Accesso ai benefit eventualmente riconosciuti (premi, indennità, tredicesima, quattordicesima se previste)
  • Tutela previdenziale e diritto al Tfr proporzionato al servizio prestato

Il principio si applica anche in ambito di accesso alla formazione e alla sicurezza sul lavoro. Eventuali violazioni generano la nullità della clausola e sanzioni amministrative per il datore di lavoro.

Tipologie di permessi riconosciuti nel contratto a tempo determinato

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, i permessi riconosciuti variano in relazione alla durata contrattuale e al tipo di Ccnl di riferimento. Di seguito vengono illustrate le principali tipologie:

  • Permiessi retribuiti per motivi personali o familiari: normalmente sono previsti anche per i contratti a termine, in misura proporzionale alla durata del contratto. Nei principali Ccnl, il monte ore annuale di permessi viene riproporzionato sui mesi lavorati;
  • Permiessi per lutto, matrimonio o unione civile: vengono concessi anche nei contratti brevi con modalità identiche agli indeterminati, fino a un massimo di 15 giorni consecutivi per matrimonio/unione civile, 3 giorni retribuiti per lutto (coniuge, parenti entro il secondo grado, affini di primo grado);
  • Permiessi per gravi infermità documentate: diritto a 3 giorni, frazionabili anche in ore, per assistere parenti entro il secondo grado o conviventi in condizioni gravi certificate;
  • Permiessi per partecipazione a esami o concorsi pubblici: generalmente 8 giorni all’anno, proporzionali alla durata del contratto nel corso dell’anno;
  • Permiessi per visite mediche, terapie e accertamenti diagnostici: di regola, annualmente il Ccnl riconosce un monte ore (ad esempio, 18 ore) che viene riproporzionato senso temporis. Sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del comportamento e retribuiti secondo la disciplina del comparto;
  • Permiessi non retribuiti per motivate esigenze personali: massimo 15 giorni anche frazionabili, soggetti a preventiva autorizzazione;
  • Permessi straordinari per motivi di studio ("permessi 150 ore"): per i lavoratori-studenti, distribuiti in base ai limiti di legge e alle priorità definite dal Ccnl di categoria.

Nel caso di rapporti di durata inferiore a sei mesi, il panorama dei permessi accessibili può essere più ristretto: molte tutele, tra cui i permessi straordinari retribuiti per studio, risultano non attivabili. Per dettagli specifici si rimanda alla contrattazione collettiva applicata.

Calcolo dei permessi nel lavoro a tempo determinato

Il calcolo dei permessi per i lavoratori a termine segue il criterio della proporzionalità. La maturazione dei permessi è agganciata sia alla durata effettiva del contratto sia al regime di impiego (full-time, part-time orizzontale o verticale):

  • Per un contratto a tempo determinato di 6 mesi, si avrà diritto a metà delle ore/giornate di permesso previste in un anno dal Ccnl;
  • Nel caso di part-time, il monte ore di permessi è ulteriormente soggetto a riproporzione secondo la percentuale di lavoro prestato;
  • L’assenza per cause specifiche (malattia, maternità, esercizio di funzioni pubbliche, ecc.) non interrompe la maturazione dei permessi, eccezion fatta per le aspettative non retribuite e le casistiche normativamente individuate.
Tipo di permesso Durata contratto = 6 mesi Durata contratto < 6 mesi
Permessi personali/familiari Proporzionati sui mesi di lavoro Possibili limitazioni o esclusioni
Lutto, matrimonio, gravi infermità Integrali (3 giorni lutto, 15 matrimonio, 3 infermità) Limitati a singoli eventi, come da L. 53/2000
Studio (150 ore) Sì, solo se previsto dal CCNL No

Per il prospetto dettagliato si suggerisce di verificare il proprio contratto collettivo e la disciplina aziendale.

Procedura per la richiesta dei permessi

Il lavoratore a tempo determinato deve presentare la richiesta di permesso secondo le modalità previste dall’azienda, generalmente tramite piattaforme dedicate o moduli aziendali. Alcuni Ccnl prevedono la possibilità di autocertificazione per motivi personali o familiari, mentre per motivi di salute, gravi infermità, o eventi luttuosi deve essere allegata idonea documentazione (certificato medico, autocertificazione, copia dell’atto di matrimonio/decesso). È importante verificare con l’Ufficio Risorse Umane, tramite appositi recapiti, le modalità operative e i tempi di invio della documentazione giustificativa richiesta.

Permessi non retribuiti e permessi brevi: differenze normative

Accanto ai permessi retribuiti, il lavoratore con contratto a termine può richiedere permessi non retribuiti. Questi, in particolare, vengono concessi per esigenze personali o famigliari urgenti che non trovano copertura tra i permessi con trattamento economico. In ambito scolastico e para-pubblico sono invece previsti permessi orari brevi (max due ore per evento), da recuperare entro tempi predefiniti o entro la scadenza della nomina; il tetto massimo annuo è proporzionale alle ore settimanali di servizio. Nel coordinamento dei permessi si segnala il divieto di cumulare nella stessa giornata diverse tipologie di permesso orario, salvo specifiche eccezioni (es. Legge 104/1992 o congedi parentali).

Ferie, permessi e monetizzazione: cosa accade ai giorni non goduti?

Il tempo determinato matura il diritto alle ferie e ai permessi secondo quanto disposto dal decreto legge n. 66/2003 e dalla contrattazione nazionale. Se alla cessazione del rapporto alcuni giorni di permesso non sono stati fruiti, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità, in busta paga, in proporzione alle ore/giornate residue e secondo le regole della contrattazione collettiva applicata. Diversa la situazione per le ferie: in via generale non possono essere monetizzate se non in caso di cessazione del rapporto o per ragioni oggettive che impediscano la fruizione (es. conclusione contrattuale).

Esempio di simulazione:

  • Lavoratore, contratto a termine di 8 mesi, previsione CCNL di 104 ore permessi annui: maturerà, proporzionalmente, circa 69 ore (104/12x8). Se ne ha godute 50, alla chiusura del rapporto riceverà in busta paga la differenza (19 ore) a titolo di indennità sostitutiva.

Durata, rinnovi e proroghe del contratto a tempo determinato: regole vigenti

La normativa disciplina la durata massima complessiva del rapporto a termine in 24 mesi, fatte salve eccezioni introdotte dai CCNL o previste per specifiche attività stagionali. È ammessa una sola proroga libera entro i primi 12 mesi; le ulteriori sono vincolate a specifiche causali (esigenze organizzative, sostituzioni temporanee, incrementi temporanei produttivi). Il rapporto può essere prorogato fino a un massimo di 4 volte.

Si segnalano le seguenti novità:

  • Il decreto “Lavoro” 48/2023 ha rafforzato il principio di motivazione della proroga oltre 12 mesi;
  • Se il lavoratore viene riassunto a distanza di 10/20 giorni dalla scadenza (secondo la durata del precedente contratto), il nuovo rapporto può essere considerato a tempo indeterminato;
  • Superato il limite massimo delle proroghe (oltre la quarta) o dei 24 mesi, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

L’assunzione a tempo determinato è sempre vietata per sostituzione di lavoratori in sciopero, durante situazioni di riduzione/sospensione di lavoro (CIG), in assenza di idonea documentazione sulla sicurezza o in caso di licenziamenti collettivi recenti per le stesse mansioni nei 6 mesi precedenti.

Diritti di precedenza e prospettive di stabilizzazione

Il diritto di precedenza consente al lavoratore a tempo determinato con oltre 6 mesi di anzianità, di richiedere priorità nelle future assunzioni a tempo indeterminato, purché la mansione sia equivalente e la manifestazione di interesse sia tempestiva. Le lavoratrici in maternità maturano il diritto di precedenza computando anche il congedo obbligatorio, in linea con le ultime interpretazioni giurisprudenziali. Il diritto di precedenza si estingue dopo un anno dalla cessazione.

Riferimenti normativi di rilievo

Le principali fonti normative di riferimento sono il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il decreto legislativo 66/2003 (in materia di ferie e permessi), la Legge 104/92 per permessi legati all’assistenza di disabili, la Legge 53/2000 in caso di gravi infermità e lutto familiare, e il dettaglio del CCNL applicato.

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