L’usucapione dei bei mobili permette a determinati soggetti che per anni hanno usato, gestito o amministrato un bene di entrarne in ufficiale possesso subentrando al proprietario originario che nel corso degli stessi non si è occupato del bene. Se prove e testimonianze sono soddisfacenti, la trasformazione dell’usucapione in proprietà viene riconosciuta dalla sentenza del giudice competente che stabilisce il nuovo proprietario del bene mobile.
Come funziona l’usucapione dei beni mobili? L’usucapione è un sistema che permette ad una persona che ha usufruito di un determinato bene non suo per anni di acquisire il bene mobile usato.
Sono considerati beni mobili che possono essere in usucapione tutti quei beni che si possono trasportare, come semplici mobili e piccoli e grandi elettrodomestici; o oggetti pesanti si possono spostare solo con macchinari speciali; i beni mobili registrati che, come stabilito dalla legge devono essere iscritti in pubblici registri, come auto e motocicli che devono essere iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico. Vediamo quali sono le norme relative all’usucapione dei beni mobili.
L'usucapione permette di entrare in possesso di un bene mobile non proprio dopo averlo gestito o amministrato o essersene occupati per un lungo periodo di tempo previsto dalla legge. E' bene, però, precisare che per l'usucapione di beni mobili bisogna esercitare il possesso sul bene in base a precise condizioni che sono:
I termini previsti dalla legge per l’usucapione di beni mobili sono i seguenti:
Una volta trascorsi i termini appena riportati, pur se la legge prevede che gestore o amministratore che si è occupato di un determinato bene mobile possa entrarne definitivamente in possesso, non significa che il passaggio di proprietà di un bene avviene in maniera automatica. Innanzitutto per poter entrare effettivamente in possesso del bene, durante i periodi sopra riportati il legittimo proprietario non deve riappropriarsi del bene e nè occuparsene per un periodo di oltre un anno, altrimenti i termini per l’usucapione si interrompono.
E poi, per subentrare al legittimo proprietario, bisogna avviare relativa causa presso il Tribunale di competenza e dimostrare la sussistenza delle tre condizioni sopra riportate richieste perché un bene mobile in usucapione possa passare di proprietà definitivamente da proprietario originario a chi se ne è occupato per anni.
Per dimostrare che il soggetto diverso dal proprietario per anni si è occupato del bene mobile in questione senza che il proprietario mostrasse interesse o impegno nella gestione, bisogna presentare prove adeguate che testimonino come un soggetto diverso dal proprietario per anni abbia gestito e amministrato il bene mobile in questione, prevedendo anche la presenza di testimoni.
Se prove e testimonianze sono soddisfacenti, la trasformazione della proprietà in usucapione viene riconosciuta dalla sentenza del giudice competente che stabilisce il nuovo proprietario del bene mobile. La sentenza viene poi trascritta nei registri pubblici con riconoscimento ufficiale del uovo proprietario del bene.
Come accennato a inizio pezzo, sono definiti beni mobili registrati quelli che devono essere per legge iscritti in pubblici registri. Ne sono un classico esempio auto e motocicli che devono essere iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, ma anche navi, o aeromobili, o galleggianti.
In relazione all'usucapione dei beni mobili registrati, l'art. 1162 Codice civile prevede che per chi acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, scatta l'usucapione decorsi i tre anni dalla data della trascrizione. Per chi, invece, acquista in mala fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, l'usucapione avviene dopo dieci anni.
Il possesso di un bene prolungato per un certo periodo di tempo che permette al possessore di acquisire in usucapione la proprietà dello stesso bene posseduto per un determinato periodo di tempo, non vale tra parenti. Stando, infatti, a quanto stabilito dalla legge, l’usucapione tra parenti non è possibile perché l’usucapione scatta nel momento in cui non c’è tolleranza (intesa come accondiscendenza da parte del proprietario del bene) da parte del proprietario, mentre, per esempio, il genitore proprietario del bene sa perfettamente che il figlio sta utilizzando ad esempio casa sua e lo tollera.
Stando a quanto previsto dalle norme in vigore, infatti, in presenza della tolleranza non si entra in possesso, ma se ne ha una semplice detenzione. Nell’esempio di genitori e figli, il genitore è colui che permette al figlio di stare a casa sua fio a quanto magari non si sposerà o deciderà di comprarsi un’altra casa. Per cui viene meno un requisito essenziale per l’usucapione.