Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Come funziona la Cassa integrazione nelle cooperative sociali secondo CCNL 2025

Cassa integrazione nelle cooperative sociali 2025: come funziona secondo il CCNL, requisiti, modalitŕ di accesso e diritti dei lavoratori

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Come funziona la Cassa integrazione nell

La cassa integrazione nel settore delle cooperative sociali tutela il reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Con il nuovo CCNL Cooperative Sociali 2025, sono state introdotte modifiche rilevanti sia sugli importi spettanti che sulle condizioni di accesso, insieme a specifiche novità normative e contrattuali che impattano direttamente su chi opera con contratto cooperative sociali.

Requisiti e tipologie di cassa integrazione nelle cooperative sociali

La cassa integrazione ordinaria (CIGO) e la cassa integrazione straordinaria (CIGS) rispondono a situazioni differenti:

  • CIGO: destinata a crisi temporanee, dovute per esempio a calo delle commesse o eventi eccezionali, si applica soprattutto alle cooperative di produzione e lavoro assimilate a imprese industriali, con alcune esclusioni (cooperative ex DPR n. 602/1970).
  • CIGS: si attiva per crisi aziendali, ristrutturazioni o procedure concorsuali e può essere richiesta solo da cooperative che soddisfano sia il criterio dei settori ammessi che quello occupazionale (oltre 15 lavoratori). Il riferimento principale rimane la legge n. 223/1991 e successive modifiche.

Non tutti i lavoratori possono accedere alla CIGS: sono esclusi i soci volontari, lavoratori autonomi e apprendisti in alcune circostanze. Ai soci volontari non si applica la normativa sui lavoratori subordinati.

Calcolo dello stipendio in cassa integrazione con contratto cooperative sociali

I lavoratori con contratto cooperative sociali percepiscono, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, mai superiore ai massimali mensili fissati annualmente dall’INPS per il 2025:

Retribuzioni fino a 2.159,48 euro 998,18 euro (generalità dei settori)
Retribuzioni oltre 2.159,48 euro 1.199,72 euro (generalità dei settori)
Settore edile fino a soglia 1.197,82 euro
Settore edile oltre soglia 1.439,66 euro

L’importo percepito in busta paga è inferiore all’80% teorico per effetto delle trattenute previdenziali (9,19%, ridotta al 5,84% per apprendisti) e della tassazione IRPEF, applicata in base agli scaglioni che dal 2025 sono strutturati su tre fasce (23% fino a 28.000 euro, 35% tra 28.001 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro).

Simulazione calcolo cassa integrazione lavoratore cooperative sociali

  • Stipendio lordo mensile: 1.200 euro
  • Trattamento base (80%): 960 euro
  • Trattenuta contributiva (9,19%): circa 88 euro
  • Reddito imponibile IRPEF: circa 872 euro su cui applicare lo scaglione di riferimento
  • Importo netto in busta paga: tra 790 e 820 euro (a seconda delle detrazioni personali)

Effetti dei nuovi aumenti contrattuali sul calcolo della cassa integrazione

Il rinnovo del CCNL cooperative sociali prevede per il 2025 incrementi della retribuzione minima conglobata (30 euro a ottobre 2025 per il livello C1, aumenti progressivi per altri livelli). Questo significa che la base di calcolo su cui viene determinato l’ammontare della cassa integrazione sarà leggermente superiore rispetto agli anni precedenti. Inoltre, la quattordicesima mensilità, spettante da giugno 2025, concorre alla base di retribuzione utile per il calcolo dei massimali INPS dove previsto.

Livello Retribuzione da ottobre 2024
A1 1.333,54 euro
B1 1.408,89 euro
C1 1.515,21 euro
D2 1.694,41 euro
F2 2.455,67 euro

Per la retribuzione netta, occorre sempre ricordare che il massimale INPS rappresenta un tetto invalicabile, anche in presenza di aumenti.

Aliquota contributiva, IRPEF e detrazioni 2025

A partire dal 2025, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti resta su valori noti (9,19% ordinaria; 5,84% apprendisti). Le nuove aliquote IRPEF contribuiscono a un lieve alleggerimento del carico fiscale, specie per i redditi medio-bassi. Parallelamente, il trattamento integrativo (“ex bonus Renzi”) e la detrazione aggiuntiva per redditi fino a 40.000 euro restano in vigore, con nuove soglie di accesso e importi più vantaggiosi rispetto agli anni passati. Queste modifiche garantiscono maggiore equità per lavoratori delle cooperative sociali, tutelandone il potere d’acquisto anche in caso di riduzioni lavorative.

Domande frequenti sulla cassa integrazione nelle cooperative sociali (FAQ)

  • Si maturano tredicesima e quattordicesima durante la cassa integrazione?
    Durante i periodi di integrazione salariale, si matura pienamente il diritto sia alla tredicesima sia, dal 2025, alla quattordicesima mensilità secondo quanto previsto dal CCNL, anche se spesso l’incidenza sui massimali può annullare il vantaggio in termini pratici.
  • Chi lavora part-time percepisce importi diversi?
    L’importo spettante per cassa integrazione è proporzionato all’orario contrattuale. La logica di calcolo, però, resta identica a quella dei lavoratori full-time e i massimali INPS valgono in proporzione.
  • Cosa succede in caso di maternità durante la cassa integrazione?
    Dal 2024 l’astensione obbligatoria per maternità è integrata al 100% della retribuzione normale e, durante la maternità, l’integrazione salariale spetta sempre per intero.
  • Durante la cassa integrazione si maturano ferie e TFR?
    Sì, la maturazione delle ferie dipende dalla tipologia di sospensione: nelle sospensioni a zero ore le ferie non maturano, mentre in caso di riduzione oraria la maturazione è proporzionata alle ore lavorate. Il TFR viene invece sempre maturato sull’intera retribuzione teorica.
  • Ci sono limitazioni per svolgere altre attività lavorative?
    Il lavoratore in integrazione salariale può, con obbligo di comunicazione preventiva, intraprendere altre attività di lavoro autonomo o dipendente part-time. Tuttavia, i giorni coperti da altro lavoro non sono indennizzabili.

Leggi anche