La cassa integrazione nel settore delle cooperative sociali tutela il reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Con il nuovo CCNL Cooperative Sociali 2025, sono state introdotte modifiche rilevanti sia sugli importi spettanti che sulle condizioni di accesso, insieme a specifiche novità normative e contrattuali che impattano direttamente su chi opera con contratto cooperative sociali.
La cassa integrazione ordinaria (CIGO) e la cassa integrazione straordinaria (CIGS) rispondono a situazioni differenti:
Non tutti i lavoratori possono accedere alla CIGS: sono esclusi i soci volontari, lavoratori autonomi e apprendisti in alcune circostanze. Ai soci volontari non si applica la normativa sui lavoratori subordinati.
I lavoratori con contratto cooperative sociali percepiscono, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, mai superiore ai massimali mensili fissati annualmente dall’INPS per il 2025:
Retribuzioni fino a 2.159,48 euro | 998,18 euro (generalità dei settori) |
Retribuzioni oltre 2.159,48 euro | 1.199,72 euro (generalità dei settori) |
Settore edile fino a soglia | 1.197,82 euro |
Settore edile oltre soglia | 1.439,66 euro |
L’importo percepito in busta paga è inferiore all’80% teorico per effetto delle trattenute previdenziali (9,19%, ridotta al 5,84% per apprendisti) e della tassazione IRPEF, applicata in base agli scaglioni che dal 2025 sono strutturati su tre fasce (23% fino a 28.000 euro, 35% tra 28.001 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro).
Il rinnovo del CCNL cooperative sociali prevede per il 2025 incrementi della retribuzione minima conglobata (30 euro a ottobre 2025 per il livello C1, aumenti progressivi per altri livelli). Questo significa che la base di calcolo su cui viene determinato l’ammontare della cassa integrazione sarà leggermente superiore rispetto agli anni precedenti. Inoltre, la quattordicesima mensilità, spettante da giugno 2025, concorre alla base di retribuzione utile per il calcolo dei massimali INPS dove previsto.
Livello | Retribuzione da ottobre 2024 |
A1 | 1.333,54 euro |
B1 | 1.408,89 euro |
C1 | 1.515,21 euro |
D2 | 1.694,41 euro |
F2 | 2.455,67 euro |
Per la retribuzione netta, occorre sempre ricordare che il massimale INPS rappresenta un tetto invalicabile, anche in presenza di aumenti.
A partire dal 2025, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti resta su valori noti (9,19% ordinaria; 5,84% apprendisti). Le nuove aliquote IRPEF contribuiscono a un lieve alleggerimento del carico fiscale, specie per i redditi medio-bassi. Parallelamente, il trattamento integrativo (“ex bonus Renzi”) e la detrazione aggiuntiva per redditi fino a 40.000 euro restano in vigore, con nuove soglie di accesso e importi più vantaggiosi rispetto agli anni passati. Queste modifiche garantiscono maggiore equità per lavoratori delle cooperative sociali, tutelandone il potere d’acquisto anche in caso di riduzioni lavorative.