La fruizione dei diritti che la legge 104 porta con sé non incide sulla maturazione delle ferie.
Da una parte c'è la legge 104 a tutela dei lavoratori che si trovano in uno stato di disabilità ovvero dei familiari che li assistono. Dall'altra ci sono alcuni diritti irrinunciabili per tutti i dipendenti, come le ferie.
Ci domandiamo allora che rapporto ci sia tra questi due istituti. La questione è inevitabile, considerando che tra le prerogative della legge 104 c'è la possibilità di assentarsi temporaneamente dal lavoro, conservando stipendio e posto di lavoro. Pensiamo ad esempio ai permessi retribuiti. Vediamo quindi:
Legge 104, come incide sulle ferie
Rapporto tra le ferie e la legge 104
Con l'applicazione della legge 104, i lavoratori affetti da un handicap in situazione di gravità hanno diritto a usufruire di di 2 ore al giorno di permesso o in alternativa di 3 giorni al mese, utilizzabili a giornate intere oppure frazionabili in ore, non cumulabili in più mesi anche se non utilizzati. La scelta tra le due ore e i tre giorni al mese va fatta nell’ambito di ciascun mese di calendario. Una volta deciso non si può cambiare la periodicità nel corso di quello stesso mese.
Allo stesso tempo, per i figli fino a 3 anni di età, il genitore ha diritto al prolungamento del congedo parentale con una indennità pari al 30% della retribuzione o in alternativa 3 giorni di permesso al mese frazionabili anche ad ore o 2 ore di permesso giornaliere retribuite ovvero un’ora se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle sei ore.
Nel caso di figli oltre 3 anni e fino a 12 anni di età, il genitore ha diritto al prolungamento del congedo parentale con una indennità pari al 30% della retribuzione o in alternativa 3 giorni di permesso al mese frazionabili anche a ore. Per i figli oltre 12 anni e fino a 18 anni di età, il genitore ha diritto a 3 giorni di permesso al mese frazionabili anche ad ore
Le norme in vigore prevedono che il periodo delle ferie debba essere goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione. Per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Dopodiché il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, fatto salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di lavoro medio multiperiodale si fa riferimento alla contrattazione collettiva per stabilire i criteri e le modalità di regolazione della fruizione delle ferie. Al pari di quanto abbiamo visto con i contributi per la pensione e il Tfr, la fruizione dei diritti che la legge 104 porta con sé non incide sulla maturazione delle ferie
Il periodo annuale di ferie retribuito costituisce un diritto insopprimibile e irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l’attività in modo da consentire l’esercizio di tale diritto.
Ecco allora la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità. Allo stesso tempo, il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Poi, il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo e deve essere retribuito. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie e non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato.
Sulla materia è intervenuta più volte la Cassazione, anche stabilendo che il lavoratore che, per fatto imputabile al datore di lavoro, non abbia goduto delle ferie nell’anno di riferimento e non intenda accettare l’indennità sostitutiva, ha diritto della fruizione delle stesse anche in anni successivi- in applicazione del principio generale di diritto al risarcimento in forma specifica.
Di conseguenza cosicché vanno considerate nulle le clausole, anche collettive, che a fronte di tale evento, prevedano, in via esclusiva, l’erogazione dell’indennità sostitutiva decorso l’anno di riferimento.