L’effetto delle ore di straordinario sul futuro pensionistico interessa molti lavoratori italiani, specialmente chi desidera pianificare con attenzione le proprie scelte finanziarie e lavorative. Analizziamo in modo approfondito come le ore extra rispetto al normale orario contrattuale incidano sull’importo finale della pensione e sull’età di accesso al pensionamento, secondo le normative attuali, evidenziando le distinzioni tra lavoratori privati, pubblici e le eccezioni previste dalla legge.
Il lavoro straordinario rappresenta le ore svolte oltre l’orario standard contrattualmente stabilito, generalmente fissato a 40 ore settimanali per la maggior parte dei contratti collettivi nazionali. Il Decreto Legislativo 66/2003 disciplina questa materia fissando limiti precisi: le ore lavorate, comprensive degli straordinari, non devono superare le 48 settimanali e, salvo specifiche deroghe dei contratti collettivi, il ricorso annuo non può superare le 250 ore.
Per quanto riguarda il trattamento a fini previdenziali, la regola generale è che le retribuzioni soggette a contribuzione INPS comprendono paga base, contingenza, elementi di anzianità, indennità e mensilità aggiuntive. Le maggiorazioni per straordinario sono in taluni casi incluse solo parzialmente e in modo non uniforme, con distinzione fondamentale tra lavoro privato e pubblico impiego (si veda la sezione successiva per i dettagli).
Le ore di straordinario hanno limitata incidenza sul calcolo dell’assegno pensionistico nella generalità dei casi. La normativa aggiornata al 2025 conferma che nei sistemi di calcolo attualmente vigenti – retributivo, contributivo e misto – solo alcune componenti retributive legate allo straordinario vengono conteggiate come imponibile previdenziale:
Riferimento Inps: Con messaggio n. 658/2008, l’Inps ha precisato che le ore di straordinario non contribuiscono alla formazione dell’importo pensionistico finale, dato che i datori sono generalmente esentati dal versare contribuzione su tali compensi accessori, a meno che la contrattazione collettiva non preveda espressamente il contrario.
È bene evidenziare ulteriormente che, nelle ipotesi in cui la maggiorazione per straordinario sia corrisposta in modo continuativo e garantito, questa può rientrare in determinati conteggi ai fini di altri istituti (TFR, ferie, tredicesima), ma non nella base contributiva utile per la pensione, a meno di specifiche disposizioni contrattuali e sempre nell’ambito dei limiti normativi previsti.
Le ore di straordinario non incidono in alcun modo sul requisito anagrafico per accedere alla pensione, né su quello contributivo richiesto. In sostanza: