Sì, è possibile, ma è necessario seguire determinate norme e istruzioni, considerando che rispetto ai tradizionali rapporti di lavoro subordinato, quelli di lavoro domestico presentano diverse particolarità perchè la prestazione lavorativa è svolta nei confronti di privati, famiglie o piccole comunità e non di imprese e professionisti.
Rispetto ai tradizionali rapporti di lavoro subordinato, i rapporti di lavoro domestico sono prevedono meno garanzie e tutele in riferimento al licenziamento. Il rapporto di lavoro domestico può terminare per diversi motivi, come:
Contrariamente a quanto previsto per il licenziamento nei casi di altri rapporti di lavoro subordinato, nei casi di licenziamenti di colf e badanti, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore domestico senza necessità di giusta causa o giustificato motivo, ma ciò non significa che è possibile lasciare colf o badante senza lavoro dall’oggi al domani. E’, infatti, sempre necessario dare un preavviso di licenziamento, eccezion fatta nei casi in cui arrivi il licenziamento per giusta causa. Nel caso in cui, il datore di lavoro non dovesse dare il giusto preavviso a colf e badante, dovrà pagare l'indennità sostitutiva.
I termini di preavviso, in caso di licenziamento di colf e badanti, sono diversi a seconda dell’anzianità di servizio maturata presso il datore di lavoro. Di seguito i casi possibili:
Al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro domestico, al lavoratore devono essere riconosciuti:
Dato il giusto preavviso, la cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata dal datore di lavoro all’Inps, attraverso i servizi telematici dell’Istituto compilando il modello COLD-VAR, entro 5 giorni dalla stessa cessazione del rapporto. La comunicazione di cessazione può essere inviata anche tramite contact center, telefonando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile, o enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Ricevuta la comunicazione, sarà lo stesso Istituto Previdenziale a trasmetterla ai servizi competenti: