L'esame dell'ultimo cedolino retributivo in caso di licenziamento rappresenta un passaggio decisivo per ogni dipendente. Conoscere la composizione e le specifiche voci che lo caratterizzano è essenziale per garantirsi la corretta liquidazione di tutti gli emolumenti spettanti.
La busta paga è il documento mensile che sintetizza il rapporto tra lavoratore e azienda. Si suddivide tipicamente in intestazione (dati anagrafici del lavoratore, codice azienda, posizione INPS e INAIL), corpo centrale (ore lavorate, ferie, permessi, componenti retributive come stipendio base, indennità, premi, eventuali straordinari) e parte finale (riepilogo delle trattenute fiscali e previdenziali, netto a pagare e situazione del TFR). In particolare, la sezione centrale mette in evidenza la retribuzione e le varie voci accessorie che ne determinano la struttura complessiva.
La parte conclusiva dettaglia le ritenute e consente di verificare la corrispondenza tra importi lordi e netti percepiti ogni mese.
Per interpretare correttamente il cedolino di fine rapporto occorre considerare alcune particolarità. In questa fase, la presenza di voci differite è possibile: ratei residui di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute, premi di risultato maturati e soprattutto le componenti relative al trattamento di fine rapporto.
Ogni elemento va confrontato con il periodo effettivo lavorato. Un'attenzione specifica va posta sulle trattenute straordinarie legate, ad esempio, all'eventuale mancato preavviso, e sulle somme aggiuntive (come indennità accessorie o accordi individuali). Comprendere ogni campo numerico è essenziale per individuare rapidamente eventuali omissioni o errori.
Il documento finale riporta tutti i valori maturati fino all'ultimo giorno di lavoro, a partire dalla retribuzione base fino alle somme accessorie, come ratei di mensilità aggiuntive non ancora erogate (tredicesima, quattordicesima).
Essenziale è la voce relativa a ferie e permessi non goduti, che devono essere liquidati economicamente. Inoltre, vengono indicate tutte le trattenute contributive e fiscali, e la somma lorda maturata di TFR. In caso di recesso senza preavviso, l'ultimo cedolino espone l'indennità sostitutiva del preavviso tra le componenti retributive.
Il trattamento di fine rapporto è la voce più rilevante dell'ultima busta paga dopo il licenziamento. Si tratta di una somma accantonata annualmente dal datore di lavoro secondo quanto stabilito all’ il TFR sia liquidato insieme all’ultimo stipendio oppure entro 30-45 giorni dal termine effettivo del rapporto. Tuttavia, il contratto collettivo nazionale (CCNL) può stabilire tempi differenti e, in alcuni casi specifici (ad esempio settori pubblici), le tempistiche possono allungarsi fino a 12 o 24 mesi.
Se il lavoratore preferisce, è possibile optare per il pagamento rateale, ma solo dopo formalizzazione di uno specifico accordo. Eventuali ritardi giustificati da insolvenza aziendale consentono di ricorrere al Fondo di Garanzia INPS.
La liquidazione finale del TFR è soggetta a tassazione separata. Per le somme accantonate in azienda, l’aliquota IRPEF applicata è calcolata secondo la media dei redditi degli ultimi cinque anni, con valori che vanno dal 23% al 43%.
Il TFR trasferito su fondi pensione gode invece di una tassazione più favorevole, oscillando dal 15% al 9% a seconda della permanenza nel fondo. Si applicano le stesse regole anche a indennità accessorie o altre somme liquidate in fase di cessazione. La differenziazione aiuta i lavoratori a pianificare con attenzione le scelte di destinazione delle somme accantonate.
Qualora il rapporto di lavoro termini senza osservare il periodo di preavviso previsto dal CCNL, l’azienda può trattenere o corrispondere l’indennità relativa. Questa voce compare tra le somme nette o nelle trattenute della busta paga conclusiva.
In caso di dimissioni senza giusta causa, la trattenuta di indennità risulta a carico del lavoratore; viceversa, in caso di licenziamento senza preavviso, la stessa cifra va ad incrementare quanto percepito. Il rispetto o meno dei termini previsti incide sui valori finali indicati nella documentazione.
Il mancato pagamento delle somme spettanti al lavoratore costringe l'interessato a tutelarsi attraverso canali formali. La richiesta formale, meglio se tramite raccomandata A/R o tramite PEC, rappresenta la prima misura di autotutela.
In assenza di riscontro positivo, il lavoratore può attivare il ricorso presso sindacati, consulenti del lavoro, o direttamente al Tribunale del Lavoro tramite decreto ingiuntivo. Nell’ambito privato, il Fondo di Garanzia INPS protegge in situazioni di insolvenza o fallimento aziendale, assicurando comunque l’erogazione del TFR maturato e non corrisposto.