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Come ottenere un risarcimento se ci si fa male a causa del marciapiede rovinato: a chi rivolgersi, procedura, importi, tempi

Quali sono le regole e la procedura da seguire per ottenere un risarcimento quando ci si fa male a causa di un marciapiede rovinato

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Come ottenere un risarcimento se ci si f

Il dissesto dei marciapiedi rappresenta una problematica diffusa nelle aree urbane, spesso causa di lesioni con conseguenti implicazioni legali e sanitarie.

La normativa italiana attribuisce grande rilievo alla tutela dell’incolumità pubblica, e disciplina chi debba rispondere in caso di danni subiti da pedoni a causa della cattiva manutenzione delle superfici destinate al transito. 

A chi rivolgersi: enti responsabili e ripartizione della colpa

Come stabilito dal Codice Civile, la responsabilità per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione dei marciapiedi grava sul soggetto che ha in custodia il bene.

Nei centri abitati, l’ente pubblico normalmente responsabile è il Comune; per arterie provinciali o statali la competenza può estendersi alla Provincia, alla Città Metropolitana o all’ANAS. In alcuni casi, laddove la manutenzione sia affidata a terzi tramite appalto, anche il soggetto privato esecutore dei lavori può essere chiamato a rispondere.


Di particolare rilievo è la distinzione tra responsabilità oggettiva e imputazione soggettiva. La responsabilità oggettiva sussiste quando è sufficiente dimostrare che il danno deriva da una situazione pericolosa preesistente (come una buca o un avvallamento), senza dover provare la colpa dell’ente custode. Tuttavia, vi sono ipotesi in cui il risarcimento può essere ridotto o escluso:

  • quando la condotta della vittima è stata imprudente o disattenta
  • se il pericolo era evidente e facilmente evitabile adottando un minimo di diligenza
  • in presenza di caso fortuito, cioè eventi imprevedibili ed eccezionali (es. gravi calamità naturali).

Quando spetta il risarcimento: condizioni e limiti previsti dalla legge

Il diritto al risarcimento in caso di infortunio a causa di un marciapiede rovinato spetta quando è possibile dimostrare che il danno deriva da una condizione di inadeguata custodia del bene pubblico.

La normativa italiana impone all’ente custode un obbligo di vigilanza e manutenzione. I presupposti chiave per ottenere un risarcimento sono i seguenti:

  • Esistenza di un’insidia o trabocchetto: vi deve essere una situazione di pericolosità occulta (es. buca non visibile, mattonella dissestata) non segnalata all’utenza.
  • Nesso causale tra pericolo e danno: occorre provare che l’infortunio sia stato determinato esattamente dall’elemento pericoloso e non da altri fattori.
  • Assenza del caso fortuito: il danno non deve essere causato da eventi imprevedibili o interamente imputabili al danneggiato.

La responsabilità dell’ente viene meno se riesce a dimostrare che l’evento sia stato determinato da comportamento gravemente negligente del pedone, o in presenza di circostanze eccezionali che interrompono il nesso causale (ad esempio, la presenza di segnalazioni inequivocabili dell’insidia). 

La procedura da seguire per richiedere il risarcimento

La procedura per ottenere un risarcimento nel caso di infortunio dovuto ad un marciapiede rovinato prevede i seguenti step:

  • Segnalazione dell’incidente: occorre tempestivamente inviare all’ente gestore (generalmente il Comune) una denuncia formale, illustrando dettagliatamente luogo, data, ora e dinamica dell’accaduto.
  • Acquisizione di prove: è essenziale raccogliere materiale probatorio di valore (fotografie del marciapiede, testimonianze, eventuale verbale delle forze dell’ordine, referti medici di pronto soccorso).
  • Redazione della richiesta risarcitoria: tramite pec o raccomandata, si invia la diffida, quantificando – laddove già possibile – il danno subito e allegando tutta la documentazione.
  • Attesa di risposta: l’ente dovrà riscontrare l’istanza, valutando la documentazione prodotta. În caso di silenzio o diniego, è possibile agire in via giudiziaria.

Documentazione necessaria e onere della prova

L’istruzione della pratica risarcitoria richiede una raccolta di prove che attestino sia le condizioni del marciapiede che il danno subito dal richiedente. Per soddisfare l’onere della prova, bisogna presentare:

  • Immagini fotografiche che mettano in evidenza la presenza e la pericolosità dell’anomalia (buche, avvallamenti, mattonelle sconnesse)
  • Dichiarazioni testimoniali di chi abbia assistito alla caduta, con specifica indicazione delle generalità
  • Referti e certificazioni sanitarie comprovanti lesioni o danni fisici riportati
  • Ricevute di spese mediche, farmaceutiche e di trasporto legate alle cure
  • Copia della denuncia alle autorità competenti (Polizia Municipale, Carabinieri se intervenuti)

Resta a carico del danneggiato la dimostrazione del nesso causale tra il dissesto e le lesioni. In mancanza di testimonianze o di documentazione adeguata, la domanda può essere respinta.

Importi risarcibili e tipi di danno riconosciuti

L'importo del risarcimento dipende dalla gravità delle conseguenze subite e dalla tipologia di danno accertato. Le somme vengono stabilite con riferimento alle tabelle previste dai Tribunali italiani, tra cui spiccano quelle del Tribunale di Milano. Si distinguono le seguenti voci risarcibili:

  • Danno biologico: copre le lesioni temporanee o permanenti subite dalla persona; è valutato tramite perizia medica legale
  • Danno morale: riguarda la sofferenza psicologica legata all’incidente
  • Danno emergente: include tutte le spese documentate sostenute a causa dell’evento (cure mediche, farmaci, trasporti ecc.)
  • Lucro cessante: perdita di reddito causata dall’inabilità temporanea o definitiva

Il valore assoluto dell’indennizzo può variare anche in base all’età del danneggiato e alla varietà degli effetti invalidanti. 

Tempi della richiesta e prescrizione del diritto

La richiesta di indennizzo deve essere presentata entro precisi limiti temporali per evitare la decadenza dal diritto. La prescrizione è quinquennale e decorre dal giorno del sinistro.

Questo significa che la domanda deve essere presentata entro 5 anni dall’infortunio. Eventuali interruzioni del termine possono derivare dall’invio di una diffida formale all’ente responsabile. È consigliabile attivarsi il prima possibile, sia per facilitare la raccolta delle prove che per garantire maggiore efficacia della richiesta risarcitoria.

 

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