Il dissesto dei marciapiedi rappresenta una problematica diffusa nelle aree urbane, spesso causa di lesioni con conseguenti implicazioni legali e sanitarie.
La normativa italiana attribuisce grande rilievo alla tutela dell’incolumità pubblica, e disciplina chi debba rispondere in caso di danni subiti da pedoni a causa della cattiva manutenzione delle superfici destinate al transito.
Come stabilito dal Codice Civile, la responsabilità per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione dei marciapiedi grava sul soggetto che ha in custodia il bene.
Nei centri abitati, l’ente pubblico normalmente responsabile è il Comune; per arterie provinciali o statali la competenza può estendersi alla Provincia, alla Città Metropolitana o all’ANAS. In alcuni casi, laddove la manutenzione sia affidata a terzi tramite appalto, anche il soggetto privato esecutore dei lavori può essere chiamato a rispondere.
Di particolare rilievo è la distinzione tra responsabilità oggettiva e imputazione soggettiva. La responsabilità oggettiva sussiste quando è sufficiente dimostrare che il danno deriva da una situazione pericolosa preesistente (come una buca o un avvallamento), senza dover provare la colpa dell’ente custode. Tuttavia, vi sono ipotesi in cui il risarcimento può essere ridotto o escluso:
Il diritto al risarcimento in caso di infortunio a causa di un marciapiede rovinato spetta quando è possibile dimostrare che il danno deriva da una condizione di inadeguata custodia del bene pubblico.
La normativa italiana impone all’ente custode un obbligo di vigilanza e manutenzione. I presupposti chiave per ottenere un risarcimento sono i seguenti:
La responsabilità dell’ente viene meno se riesce a dimostrare che l’evento sia stato determinato da comportamento gravemente negligente del pedone, o in presenza di circostanze eccezionali che interrompono il nesso causale (ad esempio, la presenza di segnalazioni inequivocabili dell’insidia).
La procedura per ottenere un risarcimento nel caso di infortunio dovuto ad un marciapiede rovinato prevede i seguenti step:
L’istruzione della pratica risarcitoria richiede una raccolta di prove che attestino sia le condizioni del marciapiede che il danno subito dal richiedente. Per soddisfare l’onere della prova, bisogna presentare:
Resta a carico del danneggiato la dimostrazione del nesso causale tra il dissesto e le lesioni. In mancanza di testimonianze o di documentazione adeguata, la domanda può essere respinta.
L'importo del risarcimento dipende dalla gravità delle conseguenze subite e dalla tipologia di danno accertato. Le somme vengono stabilite con riferimento alle tabelle previste dai Tribunali italiani, tra cui spiccano quelle del Tribunale di Milano. Si distinguono le seguenti voci risarcibili:
Il valore assoluto dell’indennizzo può variare anche in base all’età del danneggiato e alla varietà degli effetti invalidanti.
La richiesta di indennizzo deve essere presentata entro precisi limiti temporali per evitare la decadenza dal diritto. La prescrizione è quinquennale e decorre dal giorno del sinistro.
Questo significa che la domanda deve essere presentata entro 5 anni dall’infortunio. Eventuali interruzioni del termine possono derivare dall’invio di una diffida formale all’ente responsabile. È consigliabile attivarsi il prima possibile, sia per facilitare la raccolta delle prove che per garantire maggiore efficacia della richiesta risarcitoria.