Il lavoratore può aumentare le ferie sfruttando l'anticipo di quelle non maturate ma solo se raggiunge un accordo individuale con il datore. Tuttavia, i giorni in più ottenuti non si sommano con quelli spettanti perché vanno restituiti dopo la maturazione.
Le ferie sono maturate durante il rapporto lavorativo secondo gli accordi contrattuali ovvero il Ccnl applicato. Sono valutati nel periodo di maturazione ferie alcune assenze dal lavoro, come quella obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio; quella per svolgere funzioni presso seggi elettorali, quella per malattia o infortunio sul lavoro, quella per usufruire del periodo di congedo matrimoniale.
Non sono invece considerabili altre assenze, come quelle per usufruire di un periodo di aspettativa per ricoprire funzioni pubbliche o cariche sindacali, per malattia e infortunio sul lavoro, per congedo parentale, per usufruire di un periodo di aspettativa per ricoprire funzioni pubbliche o cariche sindacali, per malattie del bambino, per permessi e aspettative non retribuiti. Approfondiamo in questo articolo:
Anticipo ferie per aumentare i giorni, come funziona
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Le ferie devono essere godute per due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione mentre le restanti possono essere utilizzate nei 18 mesi successivi.
Il lavoratore può aumentare le ferie sfruttando l'anticipo di quelle non maturate ma solo se raggiunge un accordo individuale con il datore. Tuttavia, i giorni in più ottenuti non si sommano con quelli spettanti perché vanno restituiti dopo la maturazione. Se non ci sono impedimenti di carattere organizzativo e produttivo dell'azienda, il lavoratore può fruire senza interruzione di tutti i giorni a disposizione.
Compatibilmente con le esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve godere le ferie residue al 31 dicembre entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di spettanza. In tutti i casi è fondamentale che sia raggiunto un accordo tra dipendente e datore. A ogni modo spetta al lavoratore un periodo di ferie adatto per il raggiungimento delle finalità delle ferie, indispensabili per consentire al lavoratore oltre il recupero delle energie e la tutela e la valorizzazione degli interessi personali.
Non è possibile rinunciare alle ferie o trasformarle in denaro. Possono essere monetizzate solo in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può accettare o rifiutare il periodo delle ferie indicato dal lavoratore. Ma nel caso di rifiuto deve motivare la decisione in maniera adeguata e proporre un piano alternativo a quello del dipendente.
Se il datore di lavoro rifiuta la concessione delle ferie anche quando non ci sono valide argomentazioni per dire no ovvero l'assenza del dipendente non comporta alcun danno organizzativo, ecco che diventa possibile bussare alle porte della Direzione territoriale del lavoro. L'esito della controversia è duplice: se la ragioni del dipendente sono condivise, viene riconosciuto il dirotto alle ferie e allo stesso tempo scatta una multa al datore di lavoro.
Più precisamente, la normativa generale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se l'infrazione si riferisce ad almeno 6 lavoratori o è stata commessa dal datore di lavoro in almeno 2 anni, ecco che l'importo da corrispondere varia da 400 a 1.500 euro.
C'è infine un terzo caso, quello della violazione riferita ad almeno 11 lavoratori o che si è verificata in almeno 4 anni. La sanzione applicata è duplice: da una parte c'è quella pecuniaria da 800 a 4.500 euro e dall'altra c'è l'impossibilità di fruire della sanzione ridotta.
Da segnalare che secondo il Codice civile, il lavoratore ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata è stabilita dalla legge, dalle norme corporative e dagli usi o secondo equità.