Al termine della fase di audizione del lavoratore, l'azienda decide se e quale sanzione disciplinare irrogare. Il dipendente privato può contestare la decisione in tre modi: collegio arbitrale, giudice del lavoro, procedure arbitrali. Ma prima può fornire giustificazioni in forma scritta o verbale.
C'è il potere di sanzionare i dipendenti tra quelli in mano al datore di lavoro. Si tratta di una disposizione che può apparire oggettivamente scontata. Pensiamo ad esempio al caso di un lavoratore che tutti i giorni si presenta in ritardo in ufficio. Ma anche a chi sbraita e utilizza espressioni di minaccia o di turpiloquio nei confronti dei colleghi.
Altre situazioni frequenti riguardano l'uso fraudolento del congedo per assistere il coniuge con handicap grave, la violazione del vincolo di fedeltà, la sottrazione di somme di denaro, la simulazione dello stato di malattia.
In queste e in tantissime altre circostanze, il datore di lavoro può assumere un provvedimento disciplinare che, come vedremo in questo articolo, può andare da un semplice richiamo verbale al licenziamento. Ci sono però quattro regole di base che deve rispettare.
La prima è che ogni sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione. La seconda è la tempestività della contestazione ovvero deve assumere una decisione a distanza di poco tempo dal fatto contestato. La terza è l'indispensabilità di muovergli una contestazione e ascoltare le giustificazioni del lavoratore prima di adottare qualunque tipo di provvedimento disciplinare.
L'ultima, non meno importante e che è oggetto del nostro approfondimento, riguarda il modo con cui il dipendente privato può contestare la sanzione disciplinare. Il lavoratore può infatti ritenere ingiusta l'applicazione della sanzione e quindi opporsi formalmente con gli strumenti che ha a disposizione. Vediamo quindi nei dettagli cosa prevede la normativa in vigore con particolare riferimento a
Il datore di lavoro deve applicare una sanzione proporzionata al comportamento irregolare del dipendente. Sono distinte tra quelle conservative che consentono il mantenimento del posto di lavoro e quelle non conservative.
Delle prime fanno parte il rimprovero verbale, l'ammonizione scritta, la multa, la sospensione dalla retribuzione e dal servizio, il trasferimento. Della seconda fa parte il licenziamento che, a sua volta, può avvenire per giusta causa ovvero senza preavviso o per giustificato motivo soggettivo.
Qualunque sia il provvedimento, la lettera di contestazione deve essere specifica e dettagliata nei suoi elementi essenziali e, come abbiamo già fatto presente, l'esercizio del potere disciplinare deve essere tempestivo, ma in ogni caso rapportato alle complessità e alle dimensioni dell'organizzazione aziendale.
Passaggio fondamentale prima dell'irrogazione della sanzione è l'ascolto del dipendente. Quest'ultimo può rendere le giustificazioni sia per iscritto e sia a voce, in piena autonomia o accompagnato da un rappresentate dell'organizzazione sindacale di categoria.
Occorre però fare attenzione alle tempistiche poiché quasi tutti i Contratti collettivi nazionali di lavoro assegnano 5 giorni di tempo per fare sentire la propria voce.
Al termine della fase di audizione del lavoratore, l'azienda decide se e quale sanzione disciplinare irrogare. Il dipendente privato può contestare la decisione in tre modi. In prima battuta appellando al collegio arbitrale della Direzione provinciale del lavoro entro 20 giorni dall'applicazione della sanzione.
Il collegio è composto da 3 membri uno indicato dal sindacato, uno dell'azienda e uno dell'Ufficio provinciale del lavoro. Quindi proponendo ricorso al giudice del lavoro, dopo aver tentato la conciliazione davanti alla Direzione provinciale del lavoro.
Infine facendo ricorso alle procedure arbitrali previste dai Ccnl ovvero terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi.