La procedura per sanare una veranda abusiva avviene attraverso il cosiddetto permesso in sanatoria. Sono due le condizioni di base: non deve essere stato emesso l'ordine di demolizione della costruzione e la veranda deve in regola con il piano urbanistico.
Se c'è uno degli abusi edilizi più frequenti nelle case degli italiani riguarda la realizzazione di una veranda. Per cercare di guadagnare spazio ovvero di creare un'area protetta all'interno della quale custodire gli oggetti di troppo oppure le conserve alimentari, ecco che molti proprietari di appartamento cedono alla tentazione di realizzare una veranda senza chiedere il permesso al Comune e dunque senza licenza edilizia o con permesso difforme, ma anche in assenza di Scia, cioè della segnalazione certificata di inizio attività o con segnalazione difforme.
Tuttavia arriverà il momento in cui si porrà il problema della sanatoria della veranda abusiva. Ad esempio nel caso di ricezione di un ordine di demolizione. Approfondiamo meglio in questo articolo:
Veranda abusiva, come sanarla nel 2022
Costi e tempi sanatoria veranda abusiva nel 2022
La procedura per sanare una veranda abusiva avviene attraverso il cosiddetto permesso in sanatoria. Sono due le condizioni di base affinché possa essere rilasciato. In prima battuta non deve essere stato emesso l'ordine di demolizione della costruzione.
Dopodiché la veranda deve in regola con il piano urbanistico in vigore al momento della presentazione della sanatoria. Si tratta di un passaggio che viene spesso trascurato da chi acquista un appartamento e solo successivamente si rende conto della chiusura del balcone o della terrazza con una veranda senza alcun attenzione alle norme edilizie del Comune di appartenenza.
Il ruolo del condominio nella pratica di realizzazione di un veranda e in quello eventuale di sanatoria è marginale. Il proprietario dell'appartamento non deve infatti richiedere e ottenere il permesso dell'assemblea o dell'amministratore di condominio.
Il solo riferimento è il Comune al quale presentare una richiesta di permesso di costruire e dunque ottenere la licenza edilizia per scongiurare che la veranda sia considera illecita con tutte le conseguenze che comporta. Tra cui quella di trovare una soluzione per rimediare all'irregolarità ovvero ottenere la sanatoria.
Come abbiamo accennato, la costruzione di una veranda abusiva può comportare la ricezione di un ordine di demolizione, ma anche l'accusa di reato di abuso edilizio con conseguenza condanna penale. Se il reato si prescrive in 4 anni ovvero 5 in caso di rinvio a giudizio, l'ordine di demolizione non va mai in prescrizione e di conseguenza la sanatoria della veranda è una opzione da prendere sempre in considerazione.
Un altro aspetto fondamentale da considerare riguarda le modalità di controllo se una veranda è abusiva, magari nella fase di compravendita di un appartamento, e dunque se è necessario procedere con una sanatoria. Il punto di riferimento è il Comune e più precisamente il Catasto. Dopodiché, in relazione a cosa si può condonare, occorre consultare le norme vigenti e applicare al caso particolare.
Secondo il Testo unico dell'edilizia, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro 60 giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.