La durata massima della cassa integrazione è di 90 giorni all'anno. Nulla viene erogato nel caso di malattia e infortunio, giornate di ferie e domeniche, giornate di sospensione e giorni di riposo compensativo, festività soppresse e assenze volontarie, sciopero, gravidanza e puerperio. Il periodo di integrazione salariale, nel caso in cui sussistano le condizioni, può essere prorogato fino a un massimo di 12 mesi dopodiché l'impresa è chiamata alla ripresa dell'attività per almeno 52 settimane.
La regola di base sulla cassa integrazione prevede che l'importo da corrispondere sia pari all'80% dello stipendio che sarebbe spettato al lavoratore per le ore di non prestate fino a un massimo di 40 alla settimana.
Poi però ci sono numerosi altri aspetti da considerare e non solo perché la cifra è tutti i mesi soggetta a un tetto rivalutato ogni anno in base alle variazioni dell'indice dei prezzi Istat. Di mezzo ci sono da una parte la retribuzione di partenza delle diverse categorie di dipendenti tra operai, impiegati e quadri, insieme all'indennità di contingenza, agli aumenti di contratto e a quelli periodici di anzianità.
Dall'altra occorre quindi considerare quegli aspetti che incidono sia sullo stipendio e sia sulla cassa integrazione. Cinque in particolare: le maggiorazioni di turno, l'indennità di trasporto, l'indennità di cassa, l'indennità di mensa, l'indennità di trasferta.
Il tutto senza dimenticare la riduzione dell'importo di una quota corrispondente all'aliquota contributiva a carico degli apprendisti e la compatibilità con l'assegno per il nucleo familiare. Vediamo quindi
Nelle operazioni di conteggio dei giorni della cassa integrazione occorre innanzitutto ricordare che la durata massima della cassa integrazione è di 90 giorni all'anno. E che nulla viene erogato nel caso di malattia e infortunio, giornate di ferie e domeniche, giornate di sospensione e giorni di riposo compensativo, festività soppresse e assenze volontarie, sciopero, gravidanza e puerperio.
Pagata dall'Inps ogni mese con accredito sul conto corrente bancario o postale o con assegno circolare, possono accedere alla cassa integrazione operai, intermedi, impiegati amministrativi e tecnici, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole, lavoratori assunti con benefici contributivi, ad esempio provenienti dalle liste di mobilità, disoccupati di lunga durata o con contratto di inserimento.
Non è hanno diritto, indipendentemente dall'azienda di appartenenza o dal comparto di provenienza, dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti, personale religioso, autisti dipendenti addetti esclusivamente al servizio personale del titolare dell'impresa o della sua famiglia, lavoratori dei porti.
Se la durata massima è di 90 giorni, ci sono alcune particolarità di cui tenere conto. Innanzitutto il periodo di integrazione salariale, nel caso in cui sussistano le condizioni, può essere prorogato fino a un massimo di 12 mesi dopodiché l'impresa è chiamata alla ripresa dell'attività per almeno 52 settimane.
Se l'accesso alla cassa integrazione è per periodi non consecutivi, occorre conteggiare fino a un massimo di 52 settimane in un biennio, considerando le settimane a orario ridotto e quelle di completa sospensione dell'attività. Diverso è invece il caso del conteggio dei giorni della cassa integrazione straordinaria perché la durata non può superare i 2 anni in caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.
Ma è ridotta a 1 anno per crisi aziendale con incidenza sui livelli di occupazione locale e la situazione produttiva del comparto di appartenenza. Il terzo caso è quello di imprese fallite, ammesse al concordato preventivo, in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.
Il conteggio dei giorni della cassa integrazione non può superare i 12 mesi con possibile estensione di 6 mesi se esistono motivi validi per credere nella ripresa dell'attività produttiva.
Infine, la durata della cassa integrazione straordinaria non può essere maggiore di 36 mesi in 5 anni. In questo conteggio rientrano i periodi di cassa integrazione ordinaria per situazioni di mercato provvisoria.
Deroghe sono ammessi solo in circostanze eccezionali così come previsto dal Comitato interministeriale per le politiche economiche (Cipe).