Come si dimostra di avere il diritto di passaggio (servitù) secondo leggi 2022

La questione della servitù di passaggio è storicamente oggetto di controversie tra le parti. Il diritto può essere però acquisito.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Come si dimostra di avere il diritto di

Diritto di passaggio, come fare a dimostrarlo?

Le servitù di passaggio possono essere di due tipi ovvero volontarie e dunque costituite con contratto o con testamento. Oppure coattive ovvero imposte dal legislatore per consentire al proprietario del fondo dominante il suo utilizzo.

La servitù di passaggio è il diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di transitare sul fondo di proprietà di un'altra persona per accedere al proprio. Facile immaginare come si tratti di una questione che si presta con molta facilità a controversie tra le parti. Non è quindi un caso l'esistenza di norme molto rigorose in materia che disciplinano non solo il modo per dimostrare di avere il diritto di passaggio secondo le leggi 2022, ma anche come impedirlo.

Di base, le servitù di passaggio possono essere di due tipi ovvero volontarie e dunque costituite con contratto o con testamento. Oppure coattive ovvero imposte dal legislatore per consentire al proprietario del fondo dominante il suo utilizzo. Esaminiamo quindi tali differenze tra:

  • Diritto di passaggio, come fare a dimostrarlo

  • Leggi 2022 sulla servitù di passaggio

Diritto di passaggio, come fare a dimostrarlo

Per dimostrare di avere il diritto di servitù di passaggio, il primo e più diffuso modo è la stipulazione di un contratto ovvero un atto pubblico o una scrittura privata in cui risultino l'identificazione del fondo servente, del fondo dominante e dell'utilità che ne deriva. Il secondo strumento, altrettanto diffuso e per certi versi anche collegato, è quello del testamento.

In pratica il testatore può attribuire il diritto di servitù a un erede o a un legatario o può imporre a queste figure di concedere la servitù a una terza figura. Se nel primo caso, alla morte del testatore, si producono gli effetti reali della servitù, nel secondo l'effetto è obbligatorio. In pratica l'erede o il legatario devono costituire la servitù in favore del terzo.

Nel caso delle cosiddette servitù di passaggio apparenti ovvero quelle che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, si dimostra di avere il diritto di passaggio per usucapione e per destinazione del padre di famiglia.

Il tutto ricordando che secondo la Corte di Cassazione, il proprietario del fondo conserva il diritto di chiudere il fondo con un cancello e dunque di impedire l'accesso ai non aventi diritto, anche se dal suo comportamento possa derivare disagi, comunque minimi e trascurabili, al proprietario del fondo dominante.

Leggi 2022 sulla servitù di passaggio

Disposizioni vigenti in vigore, la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per 20 anni. Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla. Ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.

Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio. Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte. Infine, la sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione, secondo cui la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto; ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza - necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - né il carattere sporadico dell'esercizio.

E poi: anche le servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso, atteso che il mancato esercizio della servitù protratto per venti anni, dipendente dall'inerzia del titolare attivo, comporta, al pari dell'impossibilità di fatto di usare la servita o del venir meno della sua utilità, l'estinzione medesima alla scadenza del termine suddetto.