No, il giudice non può arrotondare per eccesso o per difetto la percentuale di inabilità. E la ragione va cercata proprio nelle conseguenze di un'azione di questo tipo: il cambiamento della prestazione previdenziale se non sulla stessa fruizione.
La regola di base stabilisce che il lavoratore assicurato inabile ovvero con capacità lavorativa ridotta per via un infortunio o di una malattia professionale ha diritto al risarcimento danni. L'elenco delle possibile agevolazioni comprende il danno morale ed esistenziale e il danno biologico.
Se c'è quindi una variabile che incide non solo nell'entità dell'importo ma anche sulla possibilità stessa del risarcimento è la percentuale di inabilità che viene riconosciuta. Approfondiamo proprio questo aspetto ovvero vediamo meglio:
Percentuale di inabilità, si può aumentare per il risarcimento o no
Perché è importante la percentuale ai fini delle facilitazioni
A sciogliere il nodo sulla possibilità di aumentare la percentuale di inabilità e il risarcimento o invalidità che si può ottenere ci ha pensato la Corte di Cassazione. I giudici sono stati chiamati a esprimersi su un punto ben preciso: la commissione medica Inail di valutazione può variare per eccesso o per difetto la percentuale di inabilità e dunque il titolo della prestazione previdenziale erogata a seguito dell'infortunio o della malattia?
Stando alla pronuncia della Cassazione si tratta di una strada che non è percorribile. Più precisamente, il giudice non può arrotondare per eccesso o per difetto la percentuale di inabilità. E la ragione va cercata proprio nelle conseguenze di un'azione di questo tipo: il cambiamento della prestazione previdenziale e sulla stessa fruizione.
La rendita diretta per inabilità permanente per eventi antecedenti il 25 luglio 2000 è una prestazione economica che consiste in un indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro valutata in base a specifiche tabelle. I requisiti da rispettare per avere diritto alla rendita sono la causa lavorativa dell'infortunio o della malattia professionale e il grado di inabilità permanente compreso tra l'11 e il 100%. Ci pensa l'Inail a provvedere all'erogazione della rendita a seguito di accertamento del grado di inabilità.
Il rateo mensile, non soggetto a tassazione Irpef, decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica. Come spiegato dallo stesso istituto, dura per tutta la vita a condizione che, nell'arco di tempo in cui è possibile che si verifichi una revisione, il grado di inabilità riconosciuto non scenda al di sotto del limite dell'11% e che la rendita non venga capitalizzata al termine del periodo revisionale.
Da segnalare che il lavoratore agricolo titolare di rendita con un grado di inabilità permanente dal 16 al 20%, accertato alla scadenza dei termini per la revisione, può richiedere la liquidazione in capitale della rendita dovuta; con un grado di inabilità permanente pari o superiore al 50%, trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni e per investimenti miglioramenti della propria attività, può richiedere il riscatto della rendita stessa, per intero se i postumi siano da ritenersi non suscettibili di modificazioni e in misura non superiore alla metà nell'ipotesi opposta.
Per quanto riguarda le agevolazioni, nel caso di riconoscimento del 100% (invalido totale) scattano pensione di inabilità, eventuale indennità di accompagnamento, assegno sociale al compimento del 65esimo anno di età; di riconoscimento di almeno del 75% scatta il versamento dei contributi lavorativi pari a due mesi per ogni anno di lavoro prestato come dipendente; di riconoscimento di almeno del 74% (invalido parziale) scattano assegno mensile di assistenza, assegno sociale al compimento del 65esimo anno di età.
E poi: di riconoscimento di almeno del 67% scatta l'esenzione dal ticket sanitario; di riconoscimento di almeno del 51% scatta il congedo per cure; di riconoscimento di almeno del 46% scatta il diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro; di riconoscimento di almeno del 33% scatta il diritto a prestazioni protesiche e ortopediche da parte dell'Asl di residenza