Il primo modo per far pagare un lavoro senza avere la partita iva legalmente è quello della prestazione occasionale. Questa formula non prevede vincolo di subordinazione e si caratterizza per la sua occasionalità ovvero per l'inesistenza della continuità.
Per definizione, la partita Iva rappresenta lo strumento dei lavoratori autonomi e dei professionisti per effettuare un lavoro per un committente che ha richiesto una prestazione o in servizio. Si tratta della differenza rispetto a quanto accade nel settore del lavoro dipendente, basato invece sulla busta paga e con il datore di lavoro che fa da sostituto d'imposta.
Il passaggio di denaro ovvero il corrispettivo versato dal committente alla partita Iva è soggetto a tassazione e dunque va rivelato in sede di dichiarazione dei redditi. La domanda da porsi è quindi un'altra: come farsi a pagare un lavoro ovvero una prestazione o un servizio nel caso in cui non si abbia una partita Iva? Naturalmente il riferimento va ai modo legali ovvero non teniamo conto del guadagno in nero. Approfondiamo quindi:
Lavoro senza avere la partita Iva, come si può fare pagare
Soluzioni 2023 per far pagare legalmente un lavoro senza partita iva
Il primo modo per far pagare un lavoro senza avere la partita Iva legalmente è quello della prestazione occasionale. Questa formula non prevede vincolo di subordinazione e si caratterizza per la sua occasionalità ovvero per l'inesistenza della continuità.
Tuttavia c'è un aspetto da considerare in quanto la prestazione occasionale non è ovunque applicabile: è previsto un limite di incasso con le soglie che cambiano sulla base delle caratteristiche del lavoratore. Il tetto di 5.000 euro di compensi è valido solo ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata dell'Inps. Anche in relazione alla consulenza senza partita Iva, non ci sono difficoltà nella redazione del documento da presentare per la prestazione da effettuare.
Dal punto di vista operativo, la ricevuta per prestazione occasionale (e non la fattura) deve indicare i dati anagrafici del lavoratore occasionale; la data, il luogo e la firma del lavoratore e del ricevente; l'importo lordo del compenso e della ritenuta d'acconto; l'importo netto percepito ovvero compenso lordo meno ritenuta; la dicitura "Prestazione fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 633/72".
A norma di legge e di guadagni senza partita Iva, quando una persona si obbliga a compiere verso un committente un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme sul lavoro autonomo occasionale. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
Sono escluse dalle prestazioni occasionali ovvero i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5.000 euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali non è necessario il riferimento al progetto.
Questi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento e una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative.
Sono quindi esclusi gli agenti e i rappresentanti di commercio continuano a essere regolati dalle discipline speciali; le professioni intellettuali per i quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Il rapporto di collaborazione e coordinamento in corso sarà di volta in volta diverso dai due servizi aggiuntivi.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorie.