Trasformare una srl in cooperativa è una possibile opzione strategica che consente di modellare la propria impresa su logiche di partecipazione collettiva e vantaggi fiscali. Questa operazione, regolamentata dal Codice Civile e oggetto di costante approfondimento dottrinale e operativo, comporta una serie di adempimenti e valutazioni giuridiche, fiscali e organizzative che si sono semplificate e strutturate negli ultimi anni, soprattutto con la riforma introdotta dal D.lgs. n.6 del 2003 e con gli aggiornamenti negli ultimi anni. Il tema è di particolare interesse per imprenditori e soci che desiderano coinvolgere lavoratori e collaboratori nella proprietà aziendale e di agevolazioni che alleggeriscono il carico fiscale.
La trasformazione societaria consente il passaggio da una forma giuridica, come la società a responsabilità limitata (Srl), a un modello cooperativo, senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici societari. In Italia, il riferimento principale è costituito dagli articoli 2498 e seguenti del Codice Civile per la disciplina generale delle trasformazioni, mentre le norme specifiche per la trasformazione in società cooperative sono raccolte agli articoli 2500-septies e 2545-decies ed undecies c.c.
In particolare:
Ai fini normativi, la trasformazione da Srl in cooperativa è considerata una trasformazione eterogenea, consentita in via generale dall’art. 2500-septies c.c. e regolata in dettaglio dagli artt. 2545-decies (procedura e maggioranze) e 2545-undecies (devoluzione del patrimonio nelle cooperative di mutualità non prevalente e bilancio di trasformazione).
La scelta di trasformare una srl in cooperativa può rispondere a diverse esigenze strategiche:
La procedura di trasformazione è disciplinata da una sequenza di fasi che garantisce la tutela dei soci, dei creditori e la continuità aziendale. Le tappe principali sono:
Se la Srl possiede specifiche autorizzazioni, licenze o concessioni, occorrerà esaminarne la trasferibilità con riferimento alle discipline di settore.
I costi di trasformazione da Srl a cooperativa nel 2025 consistono in diversi elementi:
1. Onorario notarile: In media, tra 1.500 e 2.500 euro, variabile in funzione della complessità attuariale dell’operazione, del valore patrimoniale e delle richieste accessorie.
2. Tributi e diritti di segreteria: Bolli, diritti di iscrizione al Registro delle Imprese e all’Albo delle cooperative, più la tassa annuale di concessione governativa per la nuova forma.
3. Relazione di stima dell’esperto: Costo variabile, in media tra 800 e 1.500 euro.
4. Consulenza fiscale e amministrativa: Necessaria per l’adeguamento dei piani contabili, la produzione delle relazioni, la redazione di nuovi statuti.
5. Adeguamento capitale sociale: Il capitale minimo richiesto per costituire una cooperativa è di 25 euro per socio, ma viene spesso adeguato alle esigenze operative del nuovo soggetto.
In totale, la spesa oscilla generalmente tra i 2.000 e i 3.000 euro per operazioni standard. In presenza di immobili o altre complessità patrimoniali la cifra può salire.
Tabella comparativa dei costi principali (valori indicativi 2025):
Tipo Società | Spese Notarili (€) | Costi Accessori/Imposte (€) | Capitale Sociale Minimo (€) |
SRL | 2.000 | ~400 | 10.000 (ordinaria) / 1 (semplificata) |
Cooperativa | 1.500-2.000 | ~350 | 25 per socio |
I tempi necessari per la trasformazione si sono progressivamente ridotti grazie alla digitalizzazione dei registri societari e alla standardizzazione delle procedure. Ad oggi, la tempistica tipica può essere così sintetizzata:
L’operazione si conclude, in circostanze ordinarie, entro 20-30 giorni complessivi, salvo casi caratterizzati da adempimenti accessori, posizioni debitorie da sanare o necessità di acquisire autorizzazioni particolari.
La trasformazione eterogenea da srl a cooperativa non comporta l'estinzione soggettiva dell'impresa, bensì la prosecuzione sotto una diversa forma giuridica. Tutti i rapporti giuridici – crediti, debiti, contratti in essere – proseguono senza interruzioni. Restano però alcune cautele:
I soci dissenzienti o assenti all’assemblea di trasformazione hanno specifici diritti di recesso, regolati dagli artt. 2437 (per società di capitali) e 2532 c.c. (per cooperative).
La liquidazione delle quote avviene con tempistica, metodi di valutazione e garanzie fissate dal bilancio, dedotte le eventuali perdite. Per i creditori sociali, l’art. 2500-novies c.c. riconosce la possibilità di proporre opposizione nel termine di sessanta giorni, a tutela di eventuali interessi compromessi.
Normativa specifica (art. 2545-undecies c.c.) impone, in alcuni casi, la devoluzione – totale o parziale – ai fondi mutualistici parte del patrimonio sociale della società trasformanda. Questo obbligo sussiste quando la società di partenza è una cooperativa a mutualità non prevalente.
Per la trasformazione da srl in cooperativa, tale devoluzione non si applica, poiché l’obbligo riguarda la trasformazione inversa (da cooperativa lucrativa a società di capitali). Tuttavia, è importante valutare, in preventivo, la presenza di eventuali riserve indivisibili create da attività svolte secondo modalità mutualistiche, per evitare rischi giuridici nell’interpretazione legislativa.