Se le festività cadono di domenica il lavoratore trova in busta paga la voce festività non goduta pari a 1/26 della retribuzione mensile oppure la retribuzione oraria per 1/6 dell'orario settimanale.
Il lavoro nelle giornate di domenica e durante le festività rappresenta una circostanza particolare rispetto a cui sono necessarie alcune precisazioni di carattere normative.
Di base, il lavoratore può accordarsi con il datore per prestare la propria attività e in questo caso, oltre alla normale retribuzione, gli spetta una giornata retribuita maggiorata in base alla percentuale prevista dal Contratto nazionale di lavoro di riferimento. Oppure una giornata di riposo compensativo e la sola maggiorazione di lavoro festivo per le ore lavorate. Approfondiamo in questo articolo:
Festività di domenica, come sono pagate in busta paga
Normativa 2022 sulle festività che cadono di domenica
Secondo le disposizioni vigenti il dipendente ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso.
Se le festività cadono di domenica il lavoratore trova in busta paga la voce festività non goduta pari a 1/26 della retribuzione mensile oppure la retribuzione oraria per 1/6 dell'orario settimanale. E se si verifica la coincidenza tra la festività e il periodo di ferie? Questo giorno viene retribuito come festività e non come ferie ovvero non viene considerato come un giorno di ferie goduto.
Lo stesso trattamento si applica nei casi di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore.
Ma anche sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.
Di norma non c'è alcun obbligo a lavorare di domenica, a meno che non sia espressamente previsto nel contratto individuale. Di importante c'è l'intervento della Corte di Cassazione che ha fissato un punto ben preciso. Per i giudici della Suprema Corte, quello di riposarsi nelle festività riconosciute dall'ordinamento italiano è un diritto e come tale in caso di rifiuto a lavorare, l'azienda non può applicare alcuna sanzione. Ci sono però due eccezioni da ricordare.
La prima è quella di un accordo privato tra lavoratore e datore, altrimenti tutti i negozi rimarrebbero chiusi nei giorni di festa. La seconda coinvolge invece una categoria ben precisa: i dipendenti delle strutture sanitarie hanno invece l'obbligo di assicurare la continuità del servizio. Naturalmente nel rispetto delle normative in vigore e del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato che prevede tempi di riposo e turni di lavoro ben precisi.
In definitiva, il lavoratore domenicale va comunque pagato di più, così come previsto dal contratto collettivo di riferimento, chi si rifiuta di lavorare nell'ultimo giorno della settimana può essere punito ovvero sanzionato.
Per lavoro nei giorni festivi, al di di quello domenicale, si intende quelli nei giorni di festa tra Capodanno (1 gennaio), 6 gennaio: Epifania (6 gennaio), Pasqua e Pasquetta, festa della Liberazione (25 aprile), festa dei lavoratori (1 maggio), festa della Repubblica (2 giugno), ferragosto, ognissanti (1 novembre), festa dell'Immacolata (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre).