Il compromesso è un contratto di vendita preliminare dell’immobile in questione, che deve essere stipulato in forma scritta e con cui la parte proprietaria dell'immobile si impegna alla vendita all’acquirente (promittente acquirente). Il compromesso anticipa il vero e proprio contratto di compravendita che prevede il trasferimento definitivo della proprietà.
Decidere di acquistare casa è una operazione che richiedere diverse riflessioni, a partire dalla scelta del mutuo da accendere, se a tasso fisso o variabile, e una volta acquistata la casa sono diversi i passaggi da seguire che sono:
Il compromesso, in particolare, è un contratto preliminare di compravendita con cui venditore e acquirente si impegnano a vendere e acquistare una casa. Stando alle regole aggiornate, il compromesso non è obbligatorio da fare, si può procedere anche subito alla stipula del contratto definitivo ma se si decide di farlo, il compromesso deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta e rappresenta l’impegno per il nuovo contratto definitivo di compravendita che sancisce il definitivo il trasferimento della proprietà.
Il compromesso deve riportare dati essenziali del contratto che le parti si impegnano a stipulare e nel caso di una prima casa sono:
Se manca anche solo uno di questi elementi, il compromesso si considera non valido.
Insieme ai dati appena riportati nel compromesso devono essere indicate anche ulteriori clausole chiamate accessorie e che sono:
Il compromesso deve essere obbligatoriamente registrato o entro 30 giorni, se fatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o entro 20 giorni, se fatto con scrittura privata semplice. Se il compromesso è fatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il notaio deve effettuare la registrazione in via telematica, tramite il MUI (modello unico informatico) e pagare l’imposta di registro entro il termine dei 30 giorni dalla data di stipula.
Se il compromesso è fatto con scrittura privata semplice non autenticata, la registrazione può essere effettuata presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previo versamento dell’imposta di registro presso una banca o un ufficio postale tramite presentazione in triplice copia del modello F23 su cui devono essere indicati: nome e cognome e codici fiscali delle parti; indicazione dei codici tributo per l’imposta di registro (109T e, in caso di somme versate a titolo di acconto o di caparra, 104T); eventuali diritti fissi/speciali (codice 964T) e relative causali.
La redazione del compromesso per l’acquisto di casa prevede: