Il congedo parentale tutela la maternità e la paternità, assicurando ai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati la possibilità di astenersi temporaneamente dal lavoro per occuparsi dei figli nei loro primi anni di vita. Il tema della revoca, annullamento e cancellazione del congedo parentale dopo l’approvazione della domanda presso l’INPS si conferma attuale e importante, anche alla luce delle più recenti novità normative.
Il congedo parentale consiste in un diritto attribuito ai genitori lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, che consente la sospensione dal lavoro per un massimo di 10 mesi complessivi entro i primi 12 anni di vita del figlio (D.Lgs. 151/2001, art. 32). Tale diritto compete a entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e può essere esercitato con modalità continuative o frazionate, a giorni o a ore, secondo la disciplina contrattuale applicabile e le previsioni aziendali. È prevista una maggiore tutela per i genitori soli, ai quali spettano fino a 11 mesi. Sono compresi anche casi specifici come adozioni, affidamenti plurimi e il diritto si estende fino alla maggiore età in tali circostanze. Il congedo parentale si affianca al congedo di maternità e paternità obbligatori e rappresenta una forma di astensione facoltativa destinata a favorire la cura, l’assistenza e la crescita dei minori nei primi anni di vita. Nel periodo di congedo parentale sono assicurati i contributi figurativi, mentre non si maturano ferie né mensilità aggiuntive (tredicesima/quattordicesima).
La domanda di congedo parentale deve essere trasmessa sia al datore di lavoro, con un preavviso minimo di cinque giorni (due giorni in caso di fruizione oraria), sia all’INPS mediante la procedura telematica. È fondamentale che la richiesta pervenga prima dell’inizio del periodo di astensione desiderato, altrimenti la tutela economica sarà riconosciuta solo per i giorni successivi alla domanda. Per i lavoratori dipendenti, il pagamento è solitamente anticipato dal datore di lavoro. Le modalità di inoltro della domanda sono:
L’istanza prevede la compilazione di una sezione specifica (“acquisizione domanda”) sul portale INPS, dove è possibile controllare anche lo stato delle richieste, scaricare manuali e consultare le domande già presentate. Dal 2025 è disponibile la funzione per richiedere direttamente l’indennità maggiorata spuntando l’apposita opzione nella sezione “Dati domanda”.
Il congedo parentale può essere revocato o annullato dopo l’approvazione della domanda solo in virtù di cause adeguatamente motivate e documentate, che rendano impossibile o non più necessario beneficiare dell’astensione. Le cause più frequenti riconosciute per la revoca del congedo includono:
Procedura digitale: nel caso in cui la domanda non sia stata ancora gestita dall’INPS, è possibile procedere autonomamente con l’annullamento telematico direttamente sul portale INPS, accedendo alla sezione “Annullamento domande” del servizio dedicato alla maternità – congedo parentale. Se la domanda risulta annullabile, sarà sufficiente selezionarla e confermare la revoca.
Procedura cartacea: se la domanda è già in lavorazione presso l’INPS o acquisita dalla sede territoriale, è necessario presentare una richiesta scritta alla propria sede INPS (anche tramite raccomandata A/R) indicando il numero di protocollo e allegando la copia di un documento d’identità.
Sottolineando la flessibilità della norma, la domanda di annullamento può essere avanzata anche se il periodo di congedo è successivo alla data della richiesta, a condizione di non aver ancora usufruito effettivamente della sospensione lavorativa.
L’annullamento del congedo parentale comporta la cessazione dei benefici economici correlati al periodo revocato, incluso l’eventuale rimborso di indennità già percepite qualora la revoca sia successiva all’inizio del periodo di astensione. Inoltre, la comunicazione al datore di lavoro garantisce il ripristino della posizione lavorativa senza interruzioni. Nel caso di domande annullate tempestivamente e prima dell’inizio del congedo, non si verificano conseguenze su retribuzione e contributi. In presenza di controversie o di impedimenti nell’annullamento, è consigliabile rivolgersi a un CAF o patronato per l’assistenza procedurale e la tutela dei diritti previsti per legge. Si segnala che il periodo annullato non incide sul computo massimo di periodi fruibili successivamente.
In tutti i casi, il reintegro nella posizione lavorativa è immediato purché comunicato tempestivamente e gestito secondo la normativa vigente.