Nuova legge a favore consumatori per non pagare conguagli bollette luce, gas e acqua

Le nuove disposizioni delle bollette di luce, gas e acqua si applicano sulle bollette di gas, luce e acqua senza alcuna differenza.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Nuova legge a favore consumatori per non

Bollette luce, gas e acqua, quando non vanno pagate?

Il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua non può essere più preteso se i consumi sono più vecchi di due anni. Tuttavia è necessario che l'utente presenti una contestazione formale.

I conguagli delle bollette luce, gas e acqua non sono stati pagati e le società di gestione delle utenze continuano a sollecitare il versamento di quanto dovuto? Si tratta di una situazione scomoda per entrambe le parti, ma che non può durare a tempo indeterminato.

Tutt'altro perché come sancito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a un certo punto scatta la prescrizione. In pratica nulla può essere più preteso. Ma come vedremo in questo articolo, la chiusura del fascicolo non è automatica in quanto spetta al consumatore stesso fare sentire la propria voce. Vediamo meglio:

  • Bollette luce, gas e acqua, quando non vanno pagate

  • La decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Bollette luce, gas e acqua, quando non vanno pagate

Il primo importante aspetto da segnalare è il coinvolgimento di tutte le utenze. In pratica le nuove disposizioni sulla prescrizione si applicano sulle bollette di gas, luce e acqua senza alcuna differenza. Dopodiché il pagamento non può essere più preteso se i consumi sono più vecchi di due anni. Tuttavia è necessario che l'utente presenti una contestazione formale. A tal proposito, le aziende che gestiscono le utenze sono obbligate a mettere a disposizione un modulo a disposizione degli utenti.

Il termine di prescrizione s'interrompe in caso di diffida formale inviata per raccomandata o con posta elettronica certificata nel caso in cui l'utente sia un'azienda, un professionista o una partita Iva. Disposizioni normative alla mano, la società di gestione dell'utenza di luce, gas o acqua deve informare il consumatore della possibilità di fare riferimento alla prescrizione in contemporanea con l'emissione della bolletta ovvero almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.

Nel caso di ritardo nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente può sospendere il pagamento. Non serve quindi ricorrere all'autorità giudiziaria. Tuttavia se la società fornitrice notifica un decreto ingiuntivo, il consumatore può opporsi entro 40 giorni dalla notifica contestando la prescrizione del diritto di credito.

La decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Come spiegato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la disciplina della prescrizione biennale si applica anche ai servizi idrici. I consumatori possono quindi eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi idrici risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della bolletta.

In base alle segnalazioni di consumatori e di associazioni e alle informazioni acquisite dai gestori, è emerso che numerose società attive nei servizi idrici non avrebbero applicato in modo corretto la prescrizione biennale. I comportamenti segnalati riguardano il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione sui crediti presenti in bolletta e anche l’omessa informativa nelle bollette degli stessi crediti prescrivibili.

Le delibere Arera - ricorda l'Autorità - prevedono che i gestori informino gli utenti della presenza in bolletta di crediti di cui può essere eccepita la prescrizione e inviino un apposito modulo per permettere di esercitare tale facoltà.

Secondo l’Agcm, il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione breve appare idoneo a indurre i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti e in tal modo vanifica gli effetti che la nuova disciplina intende contrastare, ovvero l’emissione tardiva di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti a oltre due anni.

L’assenza di un’adeguata informativa sulla prescrizione biennale può ostacolare l’esercizio delle prerogative contrattuali inducendo i consumatori a pagare importi per i quali, invece, sarebbe stato possibile eccepirne la prescrizione.

A titolo informativo, ricordiamo che l’Autorità ha avviato 5 procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società S.A.S.I. S.p.A. ed E.A.S./Ente Acquedotti Siciliani in LCA, e dei Comuni di Ragusa, Cassino e Prata Sannita.