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Conguagli bollette luce, gas e acqua si possono non pagare più dopo 2 anni. Ecco come fare e procedura

Dopo quanto tempo si possono non pagare più le bollette di luce, gas e acqua e come fare: i chiarimenti

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Conguagli bollette luce, gas e acqua si

Bollette luce, gas e acqua, quando non vanno pagate?

Il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua non può essere più preteso se i consumi sono più vecchi di due anni. Tuttavia è necessario che l'utente presenti una contestazione formale.

Come fare a non pagare più dopo due anni i conguagli delle bollette di luce, gas e acqua? I pagamenti dei conguali delle bollette di luce, gas e acqua, come sancito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono soggetti alla prescrizione e non possono essere più pretesi una volta trascorso un determinato periodo di tempo. 

Come fare a non pagare più i conguagli delle bollette di luce, gas e acqua dopo due anni: la procedura 

Le leggi vigenti prevedono la prescrizione dei pagamenti e dei conguagli dovuti sulle bollette di gas, luce e acqua senza alcuna differenza.

Il periodo fissato è di due anni.

Ciò significa che il pagamento non può essere più preteso se i consumi sono più vecchi di due anni.

La disciplina della prescrizione biennale si applica sia alle bollette di luce e gas che ai pagamenti relativi ai servizi idrici.

Per non pagare più in conguagli delle bollette è necessario seguire un'apposita procedura. Non scatta, infatti, in automatico la cancellazione del dovuto pagamento.

Il cittadino deve, infatti, presentare una contestazione formale, compilando l'apposito modulo che viene messo a disposizione degli utenti dalle diverse aziende che gestiscono le forniture.

Per effetto della legge n. 205/2017, le stesse società di gestione dell'utenza di luce, gas o acqua devono informare il consumatore della possibilità di fare riferimento alla prescrizione in contemporanea con l'emissione della bolletta ovvero almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.

Il termine della prescrizione di due anni s'interrompe in caso di diffida formale inviata ytramie posta raccomandata o tramite Pec, posta elettronica certificata.

 

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