Il contratto di lavoro a termine stagionale è un contratto di lavoro nato per regolamentare con specifiche norme i cosiddetti lavoratori stagionali che hanno una durata massima precisa e determinata, garantendo tutele ai lavoratori stagionali.
Per regolarizzare il lavoro stagionale con norme precise è nato il contratto a termine per attività stagionali, modificato dal Decreto dignità 2018, che sono le attività previste dai contratti collettivi e le attività disciplinate da un apposito decreto del Ministero del lavoro non ancora emanato. Come funziona il contratto stagionale e cosa prevede per quanto riguarda stipendio, permessi, malattie, dimissioni, ferie?
Il contratto stagionale non prevede la durata massima prevista per i contratti ordinari contratti a tempo determinato che non possono superare il tetto dei 24 mesi o in alternativa quello previsto dal CCNL. Stando a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro (risposta ad interpello n. 15/2016), se tra le parti vi sono stati sia rapporti a termine ordinari che stagionali, questi ultimi non vengono considerati per il limite dei 24 mesi.
Il contratto per le attività stagionali può essere rinnovato e prorogato e la proroga oltre i 12 mesi o il rinnovo devono essere giustificati da esigenze temporanee e oggettive, come la sostituzione di altri lavoratori, e da esigenze connesse ad aumenti temporanei, non programmabili dell’attività ordinaria. E’ bene sapere che eventuali proroghe devono essere comunicate entro 5 giorni dal verificarsi delle stese tramite modello Unilav per l'assunzione.
Nonostante si predichi da sempre che lo stipendio per i lavoratori stagionali debba essere aumentato per la mole di lavoro che spesso i ragazzi impiegati devono svolgere, in realtà la paga media mensile reale prevista da un contratto stagionale oscilla tra i 1000 e i 1700 euro al mese tutto compreso e solo cuochi e chef possono arrivare a guadagnare di più, tra 2500 e i 4000 euro al mese.
I contratti stagionali non prevedono che il datore versi il contributo addizionale pari all’1,40% da calcolare sull’imponibile previdenziale e versare all’Inps con modello F24, che invece viene regolarmente versato per i normali rapporti di lavoro a tempo determinato.
Anche i lavoratori stagionali hanno diritto a permessi e ferie: per quanto riguarda i permessi, quelli spettanti ai lavoratori stagionali sono gli stessi a cui hanno diritto gli altri lavoratori e si calcolano in base all’effettivo orario svolto. Se il datore di lavoro non ha possibilità di riconoscere i permessi al lavoratore stagionale a causa dell’inteso lavoro e della brevità dell’attività, i permessi stessi vengono indennizzati a conclusione del rapporto lavorativo.
Per quanto riguarda le ferie, i lavoratori stagionali, come altri dipendenti, se il contratto è full time, maturano le ferie mensilmente, per le stesse quattro settimane all’anno, corrispondenti a 26 giornate; se, invece, il lavoratore è assunto a giugno e conclude il rapporto di lavoro a settembre ha diritto a 3 ratei ferie, pari a 6, 498 giornate e le ferie vengono riconosciute in proporzione all’effettivo lavoro svolto; mentre se il lavoratore è assunto o chiude il contratto nel corso del mese, per il calcolo delle ferie bisogna considerare il giorno dell’assunzione e della cessazione e se nel mese risultano almeno 15 giornate lavorate, il rateo matura per il mese intero, altrimenti se si è lavorato meno di 15 giornate non matura proprio.
Anche per i contratti di lavoro stagionale, esattamente come per gli altri, il datore di lavoro deve concedere, entro l’anno di maturazione, almeno 2 settimane di ferie a chi matura tutte e 4 le settimane previste ma non si tratta di un obbligo da parte del datore di lavoro che, esattamente per quanto accade con i permessi, può non concedere ferie se l’attività lavorativa è intensa e in tal caso le ferie, come i permessi, vengono riconosciute come indennità, per cui il periodo di ferie si può monetizzare.
Le regole del contratto stagionale prevedono indennità di malattia, per cui deve essere comunque trasmesso relativo certificato medico a Inps e datore di lavoro, e possibilità di presentare le dimissioni ma solo in determinate circostanze. Il contratto stagionale, come qualsiasi altro contratto a tempo determinato, permette al lavoratore di presentare le dimissioni ma solo in alcune condizioni.
E’ infatti possibile per il lavoratore dipendente presentare le dimissioni solo durante il periodo di prova e si può recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza necessità di giustificazioni, o per giusta causa, se si verificano condizioni e fatti gravi che pregiudichino la fiducia tra le parti.
Se il lavoratore presenta una lettera di dimissioni senza giusta causa si pone come parte inadempiente e potrebbe compensare il danno arrecato al datore di lavoro.
Concluso il rapporto di lavoro stagionale e rimasti senza occupazione, i lavoratori stagionali che possono beneficiare della Naspi sono i lavoratori del settore turismo e ristorazione, che si occupano, per esempio, tra gli altri, di alberghi, villaggi turistici, colonie marine, rifugi di montagna, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; ristorazione ambulante; bar e altri esercizi simili senza cucina; gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; gelaterie e pasticcerie; agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche; stabilimenti termali.
Per quanto riguarda tempo e calcolo della Naspi per i lavoratori stagionali, la durata dell’indennità per gli stagionali è di 3 mesi mentre l’importo si calcola sulla media delle retribuzioni.