Contratto a termine non rinnovato vale come un licenziamento per leggi e contratti nazionali 2022 o no

Le ultime novità in materia di contratti a termine, proprio nell'ottica di contrastare il lavoro precario sempre più diffuso in Italia, hanno introdotto 4 importanti novità.

Autore: Chiara Compagnucci
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Il funzionamento del contratto a termine è contenuto nella stessa definizione: si tratta di un rapporto di lavoro tra dipendente e datore che ha una data di inizio e una di conclusione. Ma nel caso di mancata proroga, il lavoratore ha diritto alle stesse tutele di un lavoratore licenziato?

Cosa prevedono i vari contratti collettivi nazionali di lavoro tra terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici. Già, perché accanto alla normativa generale c'è quella particolare dei singoli Ccnl che disciplina i singoli comparti di lavoro e a cui occorre sempre fare riferimento.

A ogni modo, le ultime novità in materia di contratti a termine, proprio nell'ottica di contrastare il lavoro precario sempre più diffuso in Italia, hanno introdotto 4 importanti novità. Innanzitutto l'aumento dell'aliquota contributiva in caso di rinnovo dopo il primo contratto pari allo 0,5.

Quindi la diminuzione della durata massima complessiva riferita ai rapporti a termine.

Ecco quindi l'introduzione delle causali, a partire dal tredicesimo mese di utilizzazione del lavoratore, anche se si supera la soglia dell'anno in virtù di un contratto iniziale, di una proroga o di un rinnovo.

Infine l'ampliamento dei termini per la proposizione del ricorso giudiziario. Vediamo quindi in questo articolo

  • Contratto non rinnovato equivale a un licenziamento?
  • Quali tutele per contratto a termine non rinnovato?

Contratto non rinnovato equivale a un licenziamento?

La fine di un contratto di lavoro equivale al licenziamento? Dal punto di vista del significato la risposta è negativa poiché si tratta di due situazioni differenti: il datore non ha la necessità di allontanare il dipendente poiché sa bene che il contratto scadrà.

Tuttavia la situazione cambia dal punto di vista pratico perché l'ordinamento del lavoro accosta le due posizioni e un contratto non rinnovato equivale a un licenziamento. Con le nuove regole, l'indicazione di un termine al contratto di lavoro subordinato è consentita senza l'obbligo di causale per un periodo fino a 12 mesi.

Un termine di durata maggiore è consentito solo per esigenze temporanee e oggettive (come la sostituzione di altri lavoratori) oppure per aumenti temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro a tempo determinato, l'intervallo di tempo tra un rinnovo e l'altro è di 10 giorni se la durata del contratto iniziale è inferiore 6 mesi e non si applica a contratti per attività stagionali.

Ma è di 20 giorni se la durata del contratto iniziale è maggiore 6 mesi e non si applica a contratti per attività stagionali. Non è invece previsto nella somministrazione e nel contratto di lavoro a termine tra lavoratore e agenzia.

Quali tutele per contratto a termine non rinnovato?

La prima e più importante tutela per il lavoratore a cui non viene rinnovato il contratto è la ricezione dell'assegno di disoccupazione Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), ma solo se ha lavorato per almeno 30 giornate nell'anno e ha versato 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

La domanda va presentata per via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. I canali utilizzabili sono l'online, tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito pin, attraverso il portale dell'Imps, contact center al numero 803164 o il numero 06.164164 da rete mobile, attraverso i patronati e gli intermediari dell'Inps.

L'indennità di disoccupazione subisce il differimento all'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui sia stata effettivamente corrisposta.

L'indennità mensile si calcola prendendo a riferimento la retribuzione imponibile contributiva degli ultimi 4 anni, che viene divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.