Il contratto di apprendistato è una delle forme contrattuali più utilizzate per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, combinando formazione professionale e attività lavorativa.
Il contratto di apprendistato 2025 è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Si articola in diverse tipologie:
La durata del contratto di apprendistato varia da un minimo di 6 mesi a un massimo di 36 mesi (3 anni). Solo per alcune professioni dell'artigianato nell'apprendistato professionalizzante, la durata può estendersi fino a 5 anni.
Dal 2025, grazie alle novità introdotte dal Collegato Lavoro (Legge 203/2024), è possibile trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in un contratto di alta formazione e ricerca per la formazione professionale regionale, creando così un percorso formativo duale "di filiera" che può durare fino a un massimo di 6 anni.
L'orario di lavoro nel contratto di apprendistato 2025 segue regole precise che garantiscono sia lo svolgimento dell'attività lavorativa sia il tempo necessario per la formazione. Per gli apprendisti maggiorenni, l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, in linea con quanto previsto per i normali rapporti di lavoro subordinato.
Per gli apprendisti minorenni (tra i 15 e i 18 anni), sono previste tutele maggiori: l'orario di lavoro settimanale non può superare le 44 ore. Questo limite più restrittivo è stato stabilito per proteggere i lavoratori più giovani e garantire loro tempo sufficiente per completare il percorso formativo.
È importante sottolineare che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e rientrano nell'orario di lavoro. Questo significa che il tempo dedicato alla formazione, sia interna che esterna all'azienda, è parte integrante dell'orario contrattuale e deve essere retribuito come tale.
Il contratto di apprendistato 2025 generalmente non prevede turni particolari, ma segue l'organizzazione aziendale come gli altri contratti di lavoro. Anche gli apprendisti hanno diritto alle pause durante l'orario lavorativo, come stabilito dal D.Lgs. 66/2003 che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti, che prestano servizio per più di sei ore consecutive, hanno diritto a una pausa di almeno 10 minuti tra l'inizio e la fine della giornata lavorativa. Questa pausa minima è obbligatoria e serve a prevenire rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla monotonia e ripetitività delle mansioni.
Oltre alla pausa breve, gli apprendisti hanno diritto anche alla pausa pranzo, la cui durata e modalità sono stabilite dal datore di lavoro nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi applicabili. La pausa pranzo rappresenta un momento importante per il recupero delle energie psicofisiche e per la socializzazione con i colleghi, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sereno e produttivo.
Secondo quanto stabilito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 10648 del 23 aprile 2025), è importante sottolineare che la reperibilità presso il luogo di lavoro, anche senza lo svolgimento di attività concreta, deve essere qualificata come "orario di lavoro" e adeguatamente retribuita, in quanto il lavoratore subisce una significativa compressione della sua libertà di gestione del tempo.
Come ogni lavoratore dipendente, anche gli apprendisti hanno diritto ai giorni di riposo durante le festività nazionali e infrasettimanali. Per il 2025, le festività riconosciute sono:
Durante queste giornate, l'apprendista ha diritto all'astensione dal lavoro con normale retribuzione. Se la festività cade in un giorno lavorativo, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione; se cade in un giorno non lavorativo o di riposo settimanale, spetta comunque una quota aggiuntiva pari a una giornata lavorativa.
Il calendario 2025 si presenta particolarmente favorevole per i lavoratori, offrendo diverse opportunità di ponti e weekend lunghi, che permettono di organizzare periodi di riposo più estesi utilizzando pochi giorni di ferie.
La reperibilità è un istituto che prevede la disponibilità del lavoratore a essere contattato e, se necessario, a prestare servizio al di fuori del normale orario di lavoro. Nel caso del contratto di apprendistato 2025, esistono regole specifiche che differenziano gli apprendisti minorenni da quelli maggiorenni.
Per gli apprendisti minorenni, la normativa non prevede la possibilità di essere soggetti a reperibilità, a tutela del loro diritto al riposo e allo studio. Questa limitazione è coerente con le maggiori protezioni che la legge riserva ai lavoratori più giovani.
Al contrario, l'apprendista maggiorenne è equiparato al lavoratore qualificato per quanto riguarda la normativa sulla reperibilità e sul lavoro notturno. Questo significa che, se previsto dal contratto collettivo applicabile, può essere chiamato a rendersi disponibile in orari fuori dal lavoro e anche in orario notturno.
Se l'apprendista maggiorenne è soggetto a reperibilità, non può sottrarsi alla chiamata del datore di lavoro e ha diritto al pagamento della relativa indennità prevista dal contratto collettivo. La reperibilità rappresenta un'obbligazione accessoria rispetto alla prestazione lavorativa principale, ma comporta comunque una limitazione della libertà personale del lavoratore, che deve essere adeguatamente compensata.
Secondo recenti sentenze della Corte di Cassazione, la reperibilità che obbliga il lavoratore a rimanere presso il luogo di lavoro o a raggiungere rapidamente la sede lavorativa limita significativamente la sua libertà e deve essere considerata come orario di lavoro effettivo, con il conseguente diritto a una retribuzione proporzionata e dignitosa.
Il lavoro notturno rappresenta un aspetto delicato del rapporto di lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani apprendisti. La normativa stabilisce regole precise che differiscono in base all'età del lavoratore e al settore di attività.
Per chi ha un contratto di apprendistato 2025, è generalmente vietato il lavoro di notte fra le 22 e le 6 del mattino successivo. Questa limitazione è particolarmente rigida per gli apprendisti minorenni, ai quali è sempre vietato il lavoro notturno.
Per gli apprendisti maggiorenni, il lavoro notturno può essere consentito solo in condizioni specifiche e con l'autorizzazione preventiva dell'Ispettorato del Lavoro. Tale autorizzazione viene concessa solo dopo aver sentito il parere vincolante dell'Ufficio di Igiene Ambientale e limitatamente alle attività che si svolgono esclusivamente in ore notturne.
Esistono tuttavia alcune eccezioni settoriali. Ad esempio, per le aziende di panificazione e pasticceria, nonché per il settore turistico e dei pubblici esercizi, gli apprendisti maggiorenni possono lavorare anche in orario notturno, come stabilito dall'art. 21 della "Legge comunitaria 2002". Questa disposizione ha eliminato un divieto considerato anacronistico e contrario alle politiche di incremento dell'occupazione, consentendo ai giovani maggiorenni di lavorare anche oltre le ore 22.