Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Artigianato regola, tra i tanti aspetti, gli orari dei dipendenti, i turni (compresi quelli di notte), le pause e la reperibilità.
L'orario di lavoro ordinario previsto dal CCNL Artigianato è stabilito in 40 ore settimanali, distribuite generalmente su cinque o sei giorni lavorativi. In determinate situazioni produttive, specialmente quelle legate a incrementi stagionali di attività, le aziende possono ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su sei giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali.
Per i lavoratori che vengono comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere dal momento del loro arrivo sul posto indicato. Questo principio è fondamentale per garantire il corretto conteggio dell'orario effettivo, specialmente per i tecnici e gli installatori che svolgono attività presso clienti o cantieri esterni.
La distribuzione dell'orario di lavoro può avvenire secondo diverse modalità:
In caso di particolari esigenze produttive o organizzative, la contrattazione di secondo livello può prevedere distribuzioni dell'orario differenti, inclusa la possibilità di considerare la domenica come giorno lavorativo con le relative maggiorazioni per lavoro festivo.
Il CCNL Artigianato prevede specifiche pause durante l'orario di lavoro. La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di 30 minuti fino a un massimo di 3 ore, concordata tra lavoratori e datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio e, ove possibile, delle necessità personali o familiari del lavoratore.
Per quanto riguarda le pause, è previsto un intervallo sul posto di lavoro tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di durata non inferiore a dieci minuti. La collocazione di tale pausa deve tenere conto delle esigenze lavorative dell'azienda.
La reperibilità è un istituto contrattuale fondamentale nel settore metalmeccanico, particolarmente per le attività di manutenzione e assistenza tecnica che richiedono interventi anche al di fuori del normale orario lavorativo.
Il servizio di reperibilità richiede che il lavoratore sia disponibile per eventuali chiamate fuori dall'orario di lavoro. In particolare:
La durata massima del servizio di reperibilità è generalmente fissata in 16 ore nei giorni feriali e 24 ore nei giorni festivi, con specifiche maggiorazioni retributive per compensare la disponibilità del lavoratore.
Per il servizio di reperibilità, il CCNL prevede specifiche indennità giornaliere:
Questi compensi vengono corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente svolti. In caso di chiamata durante il periodo di reperibilità, oltre all'indennità, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con le eventuali maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario.
Il lavoratore in reperibilità ha l'obbligo di:
In caso di mancata risposta ingiustificata alla chiamata, il lavoratore può incorrere in sanzioni disciplinari, fino alla perdita dell'indennità di disponibilità e al risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'azienda.
Il CCNL Artigianato prevede specifiche regolamentazioni per il contratto artigianato CCNL orari, turni e pause, reperibilità, lavori di notte, con relative maggiorazioni retributive per compensare il disagio dei lavoratori.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 23.00 e le ore 6.00. Per tale prestazione sono previste maggiorazioni della retribuzione oraria normale:
Le maggiorazioni per lavoro notturno ordinario sono destinate a risarcire la maggiore onerosità della prestazione e pertanto non influiscono nel calcolo di ferie, tredicesima mensilità o TFR.
Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato di 40 ore. Il datore di lavoro può richiedere prestazioni straordinarie fino a un limite massimo di 250 ore annue.
Le maggiorazioni per lavoro straordinario sono:
È importante sottolineare che il lavoro straordinario non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro e non dà origine al cosiddetto "consolidamento", restando ininfluente nella determinazione di tredicesima mensilità, ferie e TFR.
Recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno chiarito alcuni aspetti fondamentali riguardo alla reperibilità lavorativa, con impatti significativi anche sul settore metalmeccanico artigiano.
Secondo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE (nelle sentenze Simap, Jaeger e nelle più recenti del 2018 e 2021), i periodi di reperibilità devono essere qualificati come "orario di lavoro" quando il lavoratore è soggetto a vincoli significativi che comprimono la sua libertà di gestire il proprio tempo.
In particolare, se il lavoratore è obbligato alla presenza fisica sul luogo indicato dal datore di lavoro, o deve essere in grado di raggiungere tale luogo entro un breve tempo dalla chiamata, tale periodo va considerato orario di lavoro a tutti gli effetti, anche se non vi è un'attività lavorativa concreta.
La Corte ha tuttavia precisato che la Direttiva 2003/88/CE disciplina l'organizzazione dell'orario di lavoro ma non si applica direttamente alla retribuzione dei lavoratori. Di conseguenza, le modalità di retribuzione dei periodi di reperibilità rientrano nell'ambito della contrattazione collettiva o delle disposizioni nazionali.
Ciò significa che, pur dovendo considerare la reperibilità come orario di lavoro ai fini dei limiti massimi e dei riposi, è legittimo prevedere una retribuzione differenziata per i periodi in cui il lavoratore è semplicemente reperibile rispetto a quelli in cui svolge effettivamente un'attività lavorativa a seguito di chiamata.