Il Contratto Artigianato è una tipologia contrattuale che vale per le imprese artigiane legate ai settori commercio e terziario e tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero e prevede più ambiti di applicazione.
Il Contratto Artigianato è una tipologia contrattuale che vale per le imprese artigiane legate ai settori commercio e terziario e tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero e prevede più ambiti di applicazione. Le norme del CCNL Artigianato, seppur con minime differenze, si applicano, infatti, a:
Vediamo quali sono le regole generali previste dal Contratto Artigianato.
Stando a quanto previsto dal CCNL Artigianato, gli stipendi in vigore dal 2018 in base a livello e inquadramento dei lavoratori assunti sono:
I lavoratori con CCNL Artigianato hanno diritto a percepire la 13esima mensilità in occasione del mese di dicembre e pari ad una mensilità della retribuzione netta. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi in media annuale.
Il Contratto Artigiano prevede una durata minima delle ferie retribuite di 26 giorni all’anno nel caso di lavoro per sei giorni alla settimana e di 22 giorni all’anno nel caso di lavoro per cinque giorni alla settimana, di cui il lavoratore può usufruire per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, e, per le altre due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Le ferie si maturano nel corso del rapporto di lavoro a partire dal momento dell’assunzione.
Con particolare riferimento ai permessi, il Contratto Artigianato prevede 32 ore annui di permessi retribuiti da usare nel corso dell'anno solare. E sono, inoltre, previsti:
Nei casi di assenza per malattia, valgono per i lavoratori assunti con contratto Artigianato le stesse regole previste per tutti i CCNL: il lavoratore deve avvisare tempestivamente della sua assenza per malattia e inviare entro un massimo di due giorni il certificato medico telematico fatto dal proprio medico curante. Se non si assolve a tale obbligo nei tempi previsti, l’assenza dal lavoro può essere considerata ingiustificata con tutte le relative conseguenze che possono prevede sanzioni disciplinari fino anche al licenziamento.
Per il periodo di assenza per malattia, il lavoratore conserva il suo posto di lavoro per 180 giorni che diventano 24 mesi nel caso di malattie particolarmente gravi, come malattie oncologiche o sclerosi multipla, per esempio.
La retribuzione che si percepisce durante il periodo di malattia è del:
Il CCNL Artigianato prevede il licenziamento nei casi di comportamenti gravi da parte del lavoratore che non permettono di portare avanti il rapporto di lavoro. E’ possibile procedere al licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, con o senza preavviso a seconda del motivo, nei casi di:
Nei casi di licenziamento per gravi motivi non è prevista la liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso. Se una volta cessato il rapporto di lavoro si soddisfano tutti i requisiti necessari per chiedere l’indennità di disoccupazione, allora si può compilare la domanda per ricevere la Naspi e da inviare direttamente all’Inps.