L'orario di lavoro rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del rapporto professionale per il personale ATA nelle istituzioni scolastiche. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro previsto definisce con precisione tempistiche, modalità e diritti dei collaboratori scolastici e di tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo il corretto svolgimento delle attività didattiche e il funzionamento ottimale degli istituti educativi.
Secondo quanto stabilito dal CCNL 2025 per il personale ATA, l'orario ordinario di servizio è fissato a 36 ore settimanali. Questa quota oraria viene generalmente suddivisa in sei ore continuative giornaliere, principalmente da svolgere durante la mattinata, ma con possibilità di estensione anche al pomeriggio quando necessario.
Questa flessibilità oraria si applica sia alle istituzioni educative standard sia ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dove potrebbero essere richieste coperture di servizio più ampie per garantire la supervisione degli studenti residenti.
Il monte ore settimanale può essere gestito con diverse modalità organizzative:
L'orario massimo giornaliero non può eccedere le 9 ore complessive, comprensive di eventuali prestazioni aggiuntive o straordinari. Questo limite è stato stabilito per tutelare il benessere psicofisico del lavoratore e garantire un adeguato recupero tra un turno e l'altro.
Quando l'orario di lavoro supera le 6 ore continuative, il CCNL 2025 prevede che il personale ATA possa usufruire, su richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti. Questo intervallo è destinato al recupero delle energie psicofisiche e, se necessario, alla consumazione del pasto.
La pausa rappresenta un diritto del lavoratore e contribuisce a mantenere elevati standard di efficienza e concentrazione durante l'intero turno di servizio. Nei periodi di maggiore intensità lavorativa, come durante gli scrutini o le iscrizioni, questa possibilità diventa particolarmente importante per il personale amministrativo che potrebbe trovarsi a gestire carichi di lavoro più pesanti.
Il CCNL 2025 disciplina anche il lavoro su turni, un'organizzazione necessaria per garantire la copertura completa dell'orario di servizio giornaliero e settimanale negli istituti scolastici, specialmente in quelli con attività pomeridiane o serali.
La distribuzione dell'orario su turni deve rispettare alcuni principi fondamentali:
Per l'organizzazione efficace dei turni di lavoro, il CCNL 2025 stabilisce criteri specifici che le istituzioni scolastiche devono seguire:
I collaboratori scolastici e il personale ATA che svolgono il proprio servizio su turni hanno diritto a percepire specifiche indennità di turno, come previsto dal contratto. Questo compenso aggiuntivo riconosce il disagio derivante da orari lavorativi non standard e dalla rotazione periodica delle fasce orarie.
Il CCNL 2025 garantisce al personale ATA precisi diritti in termini di riposo, essenziali per assicurare il recupero psicofisico dei lavoratori:
Questi periodi di riposo rappresentano diritti irrinunciabili e devono essere rispettati nella programmazione dei turni e degli orari di servizio. La loro corretta applicazione contribuisce a prevenire l'affaticamento eccessivo e a mantenere elevati standard di sicurezza e qualità nel servizio.
Il contratto prevede anche la possibilità di recupero compensativo per le ore di lavoro svolte oltre l'orario ordinario. Se un dipendente ATA, per esigenze di servizio, presta attività lavorativa oltre il proprio orario standard, può optare tra:
La seconda opzione deve essere concordata con l'amministrazione scolastica, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto. Una caratteristica vantaggiosa di questo sistema è la possibilità di cumulare le giornate di riposo per usufruirne nei periodi estivi o durante la sospensione delle attività didattiche.
Questo meccanismo offre flessibilità sia al lavoratore, che può pianificare periodi di riposo più lunghi, sia all'istituzione scolastica, che può gestire i picchi di lavoro compensando successivamente i dipendenti con giorni liberi nei periodi di minore intensità operativa.
Un aspetto particolarmente importante disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025 riguarda la reperibilità del personale ATA al di fuori dell'orario di servizio.
Il CCNL stabilisce chiaramente che nessun collaboratore scolastico o altro dipendente ATA ha obblighi di reperibilità al di fuori del proprio orario di lavoro. Questo significa che:
Questa disposizione tutela il diritto alla disconnessione del personale ATA, garantendo una netta separazione tra tempo di lavoro e tempo personale, essenziale per il benessere psicofisico dei lavoratori.
In caso di necessità operative straordinarie, l'istituzione scolastica deve organizzarsi predisponendo turni di reperibilità volontaria, adeguatamente retribuiti e regolamentati, senza poter imporre obblighi generalizzati al personale fuori servizio.
Il CCNL 2025 introduce elementi di flessibilità organizzativa nella gestione dell'orario di lavoro del personale ATA, permettendo alle singole istituzioni scolastiche di adattare i tempi di servizio alle specifiche esigenze didattiche e amministrative.
Le possibilità di articolazione flessibile dell'orario includono:
Queste forme di flessibilità devono essere pianificate all'inizio dell'anno scolastico e inserite nel Piano delle Attività predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), successivamente adottato dal Dirigente Scolastico.
L'organizzazione flessibile dell'orario deve sempre garantire:
Nel CCNL 2025 vengono anche disciplinate le modalità di gestione del lavoro straordinario e dell'intensificazione delle prestazioni lavorative del personale ATA.
Le prestazioni eccedenti l'orario ordinario possono essere richieste per:
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal DSGA e può essere compensato, a scelta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, attraverso:
L'intensificazione del lavoro, che consiste nell'assegnazione di compiti aggiuntivi da svolgere durante l'orario ordinario, viene invece sempre retribuita attraverso il fondo d'istituto, secondo criteri definiti nella contrattazione integrativa.